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Giurisprudenza
n. 11-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I - sentenza 7 novembre 2003 n. 2339
Pres. PERRICONE, Est. CALDERONI; Q. (avv. ti GIUSEPPE PICCHIONI e ANNA MORSELLI) c. MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI FORLI' (avv. Stato ZITO)

Stranieri - permesso di soggiorno – revoca - motivazione per relationem ad altro provvedimento o sentenza – legittimita’

E’ sufficientemente motivato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di straniero che trova il suo presupposto in altro atto o circostanza richiamata ob relationem (nel caso di specie, il ricorrente si era avvalso, per ottenere il primo permesso di soggiorno, di documentazione risultata falsamente sottoscritta con sentenza del Pretore di Forlì emessa il 28.10.1992 ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., sentenza cui il provvedimento impugnato rinviava).

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore di Forlì 17.4.1993 cat. A-12/93, di revoca del permesso di soggiorno di cui è titolare il ricorrente.

Fatto e Diritto

1. Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Questore di Forlì 17.4.1993 cat. A-12/93, con il quale si è revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente per accertata falsità della firma apposta sulla domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro (v. sentenza del Pretore di Forlì 12.10.1992 n. 686/1992 nei confronti del cittadino cinese Ji Zhi Hai) presentata per ottenere il permesso di soggiorno ai sensi della legge 39 del 1990.

2. A sostegno del gravame il ricorrente deduce con due motivi di illegittimità il difetto di motivazione e l’eccesso di potere rilevando che sarebbe insufficiente il richiamo alla sentenza del Pretore di Forlì e che non si sarebbe considerata l’integrazione del ricorrente nella vita sociale dello Stato italiano.
Per contro, le intimate Amministrazioni, costituendosi in giudizio hanno contestato le censure dedotte dal ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso.

3. Le doglianze non colgono nel segno.
Osserva in proposito il Collegio che secondo il costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale si deve ritenere sufficientemente motivato il provvedimento che, come nella fattispecie, trova il suo presupposto in altro atto o circostanza richiamata ob relationem.
Pertanto il richiamo alla documentazione risultata falsificata nella firma deve ritenersi sufficiente a integrare la motivazione del provvedimento.
Va infatti rilevato che, come risulta incontestabilmente dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, il ricorrente si è avvalso per ottenere il primo permesso di soggiorno di documentazione che è risultata falsamente sottoscritta con sentenza del Pretore di Forlì emessa il 28.10.1992 ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.
In considerazione di quanto sopra e del fatto che, come già evidenziato nell’ordinanza collegiale 9.11.1993 n. 755, l’accertata falsità dell’anzidetta documentazione fa venir meno i presupposti legali del permesso di soggiorno rilasciato sulla base della stessa, deve ritenersi che l’impugnata revoca non incorre nelle censure dedotte.

4. Il ricorso va pertanto respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.

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