TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I - sentenza 7 novembre
2003 n. 2339
Pres. PERRICONE, Est. CALDERONI; Q. (avv. ti GIUSEPPE PICCHIONI
e ANNA MORSELLI) c. MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI FORLI' (avv. Stato ZITO)
Stranieri - permesso di soggiorno – revoca - motivazione per relationem ad altro provvedimento o sentenza – legittimita’
E’ sufficientemente motivato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di straniero che trova il suo presupposto in altro atto o circostanza richiamata ob relationem (nel caso di specie, il ricorrente si era avvalso, per ottenere il primo permesso di soggiorno, di documentazione risultata falsamente sottoscritta con sentenza del Pretore di Forlì emessa il 28.10.1992 ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., sentenza cui il provvedimento impugnato rinviava).
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Questore di Forlì 17.4.1993 cat. A-12/93, di revoca del
permesso di soggiorno di cui è titolare il ricorrente.
Fatto e Diritto
1. Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Questore
di Forlì 17.4.1993 cat. A-12/93, con il quale si è revocato il permesso di soggiorno
di cui era titolare il ricorrente per accertata falsità della firma apposta
sulla domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro (v. sentenza del Pretore
di Forlì 12.10.1992 n. 686/1992 nei confronti del cittadino cinese Ji Zhi Hai)
presentata per ottenere il permesso di soggiorno ai sensi della legge 39 del
1990.
2. A sostegno del gravame il ricorrente deduce con due motivi
di illegittimità il difetto di motivazione e l’eccesso di potere rilevando che
sarebbe insufficiente il richiamo alla sentenza del Pretore di Forlì e che non
si sarebbe considerata l’integrazione del ricorrente nella vita sociale dello
Stato italiano. 3. Le doglianze non colgono nel segno. 4. Il ricorso va pertanto respinto.
Per contro, le intimate Amministrazioni, costituendosi in giudizio hanno contestato
le censure dedotte dal ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso.
Osserva in proposito il Collegio che secondo il costante e consolidato insegnamento
giurisprudenziale si deve ritenere sufficientemente motivato il provvedimento
che, come nella fattispecie, trova il suo presupposto in altro atto o circostanza
richiamata ob relationem.
Pertanto il richiamo alla documentazione risultata falsificata nella firma deve
ritenersi sufficiente a integrare la motivazione del provvedimento.
Va infatti rilevato che, come risulta incontestabilmente dalla documentazione
versata in atti dalla difesa erariale, il ricorrente si è avvalso per ottenere
il primo permesso di soggiorno di documentazione che è risultata falsamente
sottoscritta con sentenza del Pretore di Forlì emessa il 28.10.1992 ai sensi
dell’articolo 444 del c.p.p.
In considerazione di quanto sopra e del fatto che, come già evidenziato nell’ordinanza
collegiale 9.11.1993 n. 755, l’accertata falsità dell’anzidetta documentazione
fa venir meno i presupposti legali del permesso di soggiorno rilasciato sulla
base della stessa, deve ritenersi che l’impugnata revoca non incorre nelle censure
dedotte.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze
del giudizio.