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n. 11-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I - sentenza 7 novembre 2003 n. 2340
Pres. PERRICONE, Est. CALDERONI; B. (avv. DANIELE JACCHIA) c. PREFETTO DI FORLI’- CESENA (avv. Stato ZITO)

Stranieri - regolarizzazione lavoratori – diniego – omessa motivazione su procedimenti ostativi - valutazione della pericolosita’ sociale del richiedente – provvedimento di diniego di regolarizzazione – illegittimita’

Il diniego di accoglimento della domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, e’ possibile (art. 1 comma 8 lett. a del D.L. n. 195/2002), se l’extracoumitario sia già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale,…… sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso. Il provvedimento di diniego e’ illegittimo qualora non contenga alcuna specificazione in ordine alle richiamate circostanze di fatto (estremi del provvedimento di espulsione e del procedimento penale risultante a carico dell'interessato), ed inoltre ne’ il Prefetto, né il Questore abbiano indicato provvedimenti di espulsione, o procedimenti penali ostativi, né fornito alcuna motivazione in ordine alla eventuale pericolosità sociale del ricorrente (nel caso di specie, la pericolosita’ sociale era stata gia’ valutata positivamente dal Prefetto in occasione della confisca di una modica quantità di hashish senza applicazione di alcuna sanzione in applicazione del comma 2 dell’articolo 75 della legge 9.10.1990 n. 309).

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di archiviazione della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex decreto legge 195 del 2002 convertito nella legge n. 222 del 2002 emesso dalla Prefettura di Forlì-Cesena il 14.7.2003 (prot. n.9685/03/A-I°/ Imm.).

Considerato in fatto

1. Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Prefetto di Forlì Cesena 14.7.2003, con il quale si è rigettata l’istanza di regolarizzazione presentata a favore del ricorrente, cittadino algerino, con riferimento alla riscontrata sussistenza, segnalata all'Ufficio Territoriale del Governo di Forli-Cesena dalla locale Questura, della seguente circostanza ostativa, ai sensi dell’art. 1 comma 8 lett. a) del D.L. n. 195/2002, all'accoglimento della domanda di regolarizzazione dell'odierno ricorrente: "lavoratore extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale,…… sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso".
A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 33, comma settimo, della legge 30.7.2002 n. 189, rilevando che non sussisterebbero a suo carico specifiche condizioni ostative alla regolarizzazione del rapporto lavoro.

2. Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso. Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il ricorso veniva trattenuto in decisione ai sensi dell’articolo 9 della legge 20.7.2000 n. 205, su concorde richiesta delle parti. Ritenuto in diritto Innanzitutto il Collegio deve rilevare che a parte il riferimento alla presupposta segnalazione della Questura, il decreto prefettizio non contiene alcuna specificazione in ordine alle richiamate circostanze di fatto (estremi del provvedimento di espulsione e del procedimento penale risultante a carico dell'interessato).
Peraltro, neppure la nota dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Forli-Cesena prot. n. Cat. 18/A-2003/2^ sez. datata 12 luglio 2003, citata nel provvedimento impugnato e depositata dall'Avvocatura dello Stato, contiene alcun elemento identificativo delle circostanze in questione. In relazione a quanto sopra risulta sussistente la violazione, denunciata nel ricorso, in quanto dal provvedimento impugnato non emergono specifiche e concrete ragioni giustificanti la decisione assunta dalla P.A..
Né il Prefetto, né il Questore hanno infatti indicato provvedimenti di espulsione, o procedimenti penali ostativi, né hanno fornito alcuna motivazione in ordine alla eventuale pericolosità sociale del ricorrente, peraltro già valutata positivamente dal Prefetto in occasione della confisca di una modica quantità di hashish senza applicazione di alcuna sanzione in applicazione del comma 2 dell’articolo 75 della legge 9.10.1990 n. 309.
Tanto basta per ritenere fondate le doglianze prospettate dal ricorrente. Il ricorso va dunque accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato (fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla posizione del ricorrente);
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.

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