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Giurisprudenza
n. 10 -2003 - © copyright.

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, 20.3.2001 n. 244/2001
Pres. P., Est. M. – Casadei (avv. A.Zavoli) c. Comune di S. Mauro Pascoli (avv. G.Rossi) e Royal Residence s.n.c. (avv. B.Graziosi);

Procedimento giurisdizionale – rinuncia al ricorso – cessazione della materia del contendere – trasmissione di atti all’autorita’ amministrativa per l’esercizio di autotutela – possibilita’

1 - Qualora cessi la materia del contendere, per sopravvenuta rinuncia al ricorso, il Tribunale puo’ disporre che la segreteria comunichi all’autorità amministrativa, competente all’adozione di ulteriori provvedimenti di autotutela, copia (oltre che della sentenza) degli atti e documenti di causa (nella specie, all’indomani di una transazione, il TAR ha dichiarato estinto il giudizio e disposto la trasmissione di atti del fascicolo all’autorita’ titolare del potere di vigilanza, per l’eventuale potere di annullamento).

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V. anche la decisione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, decisione 7 giugno 2001, Pres. Laschena

Incontro del 25 settembre 2003 per la presentazione del volume "INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA P.A. DOPO LA LEGGE N. 150/2000" (a cura di Tiziana Krasna) edito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato

 

 

 

(omissis) per l’annullamento del provvedimento di concessione edilizia n. 19/99, prot.n. 2360 del 16.2.1999 emesso dal Comune di San Mauro Pascoli con la quale si consente l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da colonia ad Hotel di edificio ubicato in Via Orsa Minore n. 1;
Designato relatore il Cons. dott. G. M.;
Nella fase preliminare dell’udienza pubblica dell’ 11.1.2001, l’avv. Guido Mascioli, in sostituzione dell’avv. Antonio Zavoli, per il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e gli avv.ti Gaetano Rossi, per il Comune, e Federico Gualandi, in sostituzione dell’avv. Benedetto Graziosi, per la controinteressata, hanno preso atto di tale dichiarazione.
Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente sig. Casadei impugna, chiedendone l’annullamento, l’atto meglio indicato dianzi.
Egli fa preliminarmente presente di essere “proprietario dello stabilimento balneare “Bar Bagno Delio” confinante con il costruendo Residence Hotel Royal di cui alla concessione edilizia n. 19/99 (variante essenziale alla concessione edilizia n. 102/98) rilasciate dal Comune di San Mauro Pascoli”.
A sostegno del ricorso sono presentate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti.
Le controparti resistenti hanno controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 25.3.1999 n. 119, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Con ordinanza 15.6.2000 n. 515 questa Sezione ha poi respinto l’istanza della Società controinteressata di revoca dell’ordinanza cautelare predetta.
In sede di appello il Consiglio di Stato – dopo aver disposto l’acquisizione in via istruttoria di ulteriore documentazione (ordinanza 28.7.2000 n. 3992) – ha revocato l’ordinanza cautelare n. 119/99 di questa Sezione, nell’assunto “che il sopravvenuto atto di transazione (scrittura privata autenticata del 23.2.2000) giustifica la revoca dell’ordinanza cautelare (-) con la quale il T.A.R. dell’Emilia Romagna aveva sospeso l’efficacia della concessione edilizia n. 19/99” (ordinanza 28.9.2000 n. 4771).
All’udienza pubblica di discussione del ricorso, il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed i procuratori delle controparti hanno preso atto di tale dichiarazione.
Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare l’intervenuta rinuncia al ricorso.
Spese ed onorari di giudizio sono compensate tra le parti private (essendovi consenso della Società controinteressata, in base all’atto integrativo 9.3.2000 della scrittura privata di transazione del 23.2.2000 dianzi indicata).
Spese ed onorari di giudizio del Comune resistente sono invece poste – come per legge – a carico del ricorrente rinunciante e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene, infine, il Collegio di comunicare copia integrale della presente decisione, del ricorso, delle memorie di controparte e degli atti di causa al competente Ufficio della Regione Emilia Romagna, per l’eventuale esercizio della potestà di cui all’art. 27 L.n. 1142/42.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda
a) dichiara l’intervenuta RINUNCIA al ricorso;
b) compensa spese ed onorari di giudizio tra le parti private;
c) condanna il ricorrente al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore del Comune resistente, che liquida in L. 10.000.000.- (diecimilioni) + IVA e CPA;
d) dà mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia integrale della presente decisione e degli atti di cui in motivazione alla Regione Emilia Romagna, per l’eventuale esercizio della potestà di cui all’art. 27 L.n. 1142/42.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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