T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III -
Sentenza 16 ottobre 2003, n. 4796
Pres.Riggio, Est. Cogliani; ARCAS s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento
temporaneo di imprese tra la stessa, la Bogetto Impianti s.p.a e la Elettrodinamica
s.p.a. (avv.ti Nicola Durazzo del Foro di Torino e Riccardo Anania del Foro
di Milano) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del
Ministro in carica, e del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano) e nei confronti Foglia & c.
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale
mandataria dell’Associazione temporanea di imprese costituita con Busi Impianti
s.p.a. (avv.ti Fabio A. Roversi Monaco, Gualtiero Pittalis e Alberto Pallante),
Busi Impianti s.p.a. (n.c.).
1 - Contratti della P.A. – gara - offerte anomale – mancanza di dialettica procedimentale in sede di verifica – illegittimita’ - reiterazione dell’esame – necessità – nuove giustificazioni – necessita’ - esclusione
2 - Contratti della P.A. – gara – offerte anomale – mancanza di dialettica procedimentale in sede di verifica – illegittimità globale della verifica - esclusione
3 – Contratti della P.A. – offerte di gara – verifiche a campione – esame giustificazioni su voci più significative – sufficienza
4 – Atto amministrativo – discrezionalità tecnica sindacato giurisdizionale – limite – analisi tecnica
1 – A seguito di annullamento dell’aggiudicazione per mancanza di dialettica procedimentale in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, qualora la pronuncia giurisdizionale si sia limitata ad indicare all’Amministrazione di ripetere l’esame delle giustificazioni rese ad opera di altra Commissione, l’Amministrazione non è tenuta a ricominciare il procedimento dall’assunzione delle giustificazioni stesse, ma unicamente a riesaminarle alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza.
2 – La mancanza di dialettica procedimentale in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non comporta l’illegittimità della verifica nella sua globalità. Infatti, “il giudizio finale deve essere un giudizio globale e sintetico sull’attendibilità dell’offerta nel suo insieme (CdS VI 10/2/2000 n. 707), dovendo poi potersi effettuare un controllo sul processo logico che ha condotto l’amministrazione ad effettuare la scelta operata” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4094 del 2002).
3 – Non è illogica né ingiustificata la scelta dell’amministrazione di procedere alla verifica a campione anziché sulla totalità delle voci dell’offerta, purché l’esame avvenga sulla base delle giustificazioni fornite in ordine alle voci più significative, giacché “il procedimento per la verifica delle offerte sospette di anomalia (art. 7 comma 5, d.l. 31 gennaio 1995 n. 26, reiterato con d.l. 3 aprile 1995 n. 101 e conv. Con l. 2 giugno 1995 n. 216) – nell’obbligare le imprese partecipanti a pubbliche gare di appalto a corredare le offerte, fin dalla loro presentazione con le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative – consente alla p.a. di impiantare la fase in contraddittorio già dall’indizione della gara” (T.A.R. Sardegna 19 dicembre 1995, n. 1955).
4 – Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, pur potendo spingersi sino ad un esame sull’esistenza dei presupposti di fatto, trova nell’analisi tecnica il limite della logicità e coerenza della motivazione (nella specie, il TAR ha preso atto dell’esistenza di diversi preventivi con offerte da parte di aspiranti subfornitori, ritenendo legittima e motivata la determinazione della Commissione).
FATTO
Il ricorso in esame si pone al termine di una
lunga vicenda giurisdizionale, che ha coinvolto la gara inerente l’affidamento
dei lavori di realizzazione del “Museo della Villa” - Villa reale di Monza.
Pertanto, deve procedersi ad un breve riepilogo delle vicende pregresse.
La gara, il cui bando era pubblicato sulla G.U. n. 231 del 4.10.2001, prevedeva
un importo di lavori a base d’asta di £ 13.270.314.266, di cui £ 12.872.204.838
per lavori e la restante parte per le opere connesse al piano di sicurezza e
di coordinamento previsto dall’art. 12, l. 494 del 1996.
La gara, originariamente indetta per il giorno 16.11.2001, era rinviata sino
al 18.12.2001.
L’amministrazione forniva ai concorrenti la lista delle categorie e delle lavorazioni
previste per l’esecuzione dei lavori nonché le voci di prezzo in ordine alle
quali le concorrenti erano invitate a fornire le proprie giustificazioni.
Partecipavano unicamente la ricorrente, la controinteressata ed altra associazione
di imprese, che venivano ammesse. La Commissione sospendeva le operazioni, al
fine di sottoporre le offerte alla valutazione di congruità. Al termine di tale
valutazione veniva dichiarata non congrua l’offerta dell’ATI Foglia e C. e,
sulla scorta di tale giudizio, l’amministrazione procedeva all’aggiudicazione
nei confronti dell’odierna ricorrente.
A seguito di impugnazione da parte dell’ATI Foglia e C., con ordinanza di questo
Tribunale era disposta una nuova verifica dell’anomalia in sede cautelare e
la Commissione, riaperta la gara, aggiudicava l’appalto alla medesima ATI Foglia
e C., revocando la precedente aggidicazione. L’odierna ricorrente proponeva
motivi aggiunti avverso le nuove determinazioni e le impugnava, altresì, autonomamente.
I ricorsi erano decisi congiuntamente da questo TAR, con la sentenza n. 4724
del 5.12.2002 e, conseguentemente, erano annullate entrambe le aggiudicazioni
effettuate, con disposizione della rinnovazione del procedimento di verifica
dell’anomalia del’offerta ATI Foglia e C. ad opera di una nuova Commissione.
Questa, nominata con decreto del 10.1.2003 n. 44 da parte del Provveditore regionale
alle opere pubbliche per la Lombardia, si riuniva in data 21.1.2003, 4.2.2003
e 17.2.2003 e concludeva la valutazione. Infine, in data 28.2.2003 si procedeva
alla terza riapertura della gara che veniva aggiudicata alla ATI Foglia e C.,
controinteressata nel presente giudizio.
La ricorrente, pertanto, impugnava i provvedimenti
indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
- la commissione, contrariamente a quanto stabilito dalla citata pronunzia del
Tribunale, avrebbe reiterato la verifica sulla giustificazioni già addotte dalla
controinteressata, senza rinnovare completamente il procedimento a partire dall’apertura
delle buste;
- immotivata sarebbe la decisione di operare una verifica a campione delle singole
voci, scelta, peraltro, discutibile in ragione della necessità di un’analisi
di carattere tecnico delle singole componenti dell’offerta sia pure al fine
di un giudizio complessivo sull’offerta stessa;
- la nuova verifica avrebbe omesso la questione dell’incidenza della manodopera
sull’offerta, limitandosi a richiedere chiarimenti in ordine ad uno specifico
prezzo, quello del laboratorio di restauro, consentendo tra l’altro, alla controinteressta
di mutare la giustificazione in ordine al preventivo;
- non sufficiente sarebbe poi la giustificazione del ribasso in ordine al pavimento
in seminato alla veneziana, fondata sull’affermazione della ATI Foglia e c.
di poter ottimizzare i tempi di esecuzione in ragione della propria organizzazione;
- l’esistenza di un aggiudicatario provvisorio avrebbe dovuto indurre l’amministrazione
ad una più attenta disamina delle giustificazioni.
In particolare, la ricorrente denunziava che
la competitività dell’offerta della ATI Foglia e C. deriverebbe dalla riduzione
del costo di manodopera.
Ancora, i prezzi sarebbero stati offerti senza l’applicazione del ricarico preventivo
delle spese generali e degli utili di impresa. Le voci relative agli ascensori
ed agli elevatori, alle porte REI a truttura lignea, alla manodopera, alla produttività
ipotizzata sarebbero illogiche.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, la ricorrente chiedeva in via
subordinata il risarcimento per equivalente, corrispondente quanto meno alle
spese generali ed agli utili esposti nell’offerta.
Si costituiva l‘Amministrazione chiedendo il rigetto della domanda. La stessa
controdeduceva che la sentenza di questo TAR n. 4274/02 aveva prescritto che
l’amministrazione fosse “tenuta a riesaminare, nel rispetto dei princincipi
sopra enunciati e preferibilmente per opera di una nuova commissione tecnica
non suscettibile di essere influenzata dai giudizi espressi in precedenza, le
giustificazioni rese dall’ATI Foglia sulla presunta anomalia della sua offerta”.
Pertanto, la nuova Commissione aveva proceduto ad analizzare le giustificazioni
addotte e le nuove integrative. Il procedimento di verifica dell’anomalia è
stato rinnovato, secondo le prescrizioni della sentenza, partendo dalle giustificazioni
già rese, come aveva prescritto la pronunzia citata.
Per quanto concerne le modalità della verifica dell’anomalia, l’amministrazione
precisava, altresì, che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
non è vincolato ad alcuna formalità solenne e che legittimamente la commissione
aveva proceduto ad un giudizio sulla congruità dell’offerta globale
sintetico e concentrato, sotto il profilo tecnico, sulle voci di prezzo relative
alle tipologie di intervernto più significative dell’appalto ed
i singoli prezzi erano presi in considerazione in ragione della loro incidenza
sull’offerta. Nè sarebbero stati trascurati gli aspetti posti in
risalto dalla ricorrente quali elementi di anomali, sui quali anzi sarebbe avvenuto
un esame in contraddittorio.
Si costituiva la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza cautelare n. .780 del 2003 questo Tribunale in sede di sommario
esame della controversia, sospendeva l’aggiudicazione.
All’udienza del 15 luglio 2003, la causa era trattenuta dal Collegio per
la decisione.
DIRITTO
Al fine di meglio comprendere gli esatti termini
della controversia in esame è necessario prendere le mosse dalla sentenza di
questo Tribunale n. 4724/2002, con cui erano annullate le precedenti aggiudicazioni
della gara, in considerazione, tra l’altro della mancanza di dialettica procedimentale
in sede di verifica della anomalia dell’offerta. In siffatta pronunzia, il Tribunale
evidenziava come i motivi di dubbio prospettati nella richiesta di chiarimenti,
che facevano riferimento alle categorie in cui erano avvenuti i maggiori ribassi
e ad una carenza inerente le voci specifiche delle lavorazioni delle forniture
di cui al capitolato, non trovavano esaustiva risposta. In particolare la Commissione
si limitava a fare riferimento unicamente alla documentazione prodotta dall’ATI
foglia, relativamente alla favorevole condizione di mercato, deducendone la
economicità del processo produttivo, a giustificazione dell’offerta. Pertanto,
la pronunzia di accoglimento indicava all’amministrazione di ripetere l’esame
delle giustificazioni rese, ad opere di altra Comissione.
In primo luogo deve osservarsi che l’amministrazione nel reiterare l’esame non
era tenuta, come affermato dalla ricorrente, a ricominciare il procedimento
dall’assunzione delle giustificazioni stesse, ma unicamente a riesaminarle alla
luce delle indicazioni contenute nella sentenza.
In esecuzione della menzionata sentenza, era istituita una nuova Commissione
che procedeva nel corso di tre sedute al riesame dell’offerta, ritenendola congrua,
a seguito, peraltro, di contraddittorio con i rappresentanti dell’ATI foglia,
i quali provvedevano a spiegare i presupposti tecnici dell’offerta.
Va rilevato, altresì, che non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente,
inteso a censurare la verifica dell’anomalia nella sua globalità. Sul punto
la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “ il giudizio finale deve essere
un giudizio globale e sintetico sull’attendibilità dell’offerta nel suo insieme
(CdS VI 10/2/2000 n.707), dovendo poi potersi effettuare un controllo sul processo
logico che ha condotto l’amministrazione ad effettuare la scelta operata, controllo
che non è escluso o reso impossibile dall’anzidetta relatio, che contenendo
un giudizio sintetico positivo e quindi la valutazione riservata all’amministrazione,
non espone nuovamente le ragioni già espresse negli atti di parte illustrativi
dell’offerta, ma rinvia ad essi ritenendoli sufficienti a provare l’attendibilità
dell’offerta.” (Da ultimo, Cons. St., sez. VI, n. 4094 del 2002).
Inoltre, non appare illogica ed ingiustificata, la scelta dell’amministrazione
di procedere a campione anziché sulla totalità delle voci dell’offerta, purchè
l’esame avvenga sulla base delle giustistificazioni fornite in ordine alle voci
più significative. In tale senso si è osservato che “Il procedimento per la
verifica delle offerte sospette di anomalia (art. 7 comma 5, d.l. 31 gennaio
1995 n. 26, reiterato con d.l. 3 aprile 1995 n. 101 e conv. con l. 2 giugno
1995 n. 216) - nell’obbligare le imprese partecipanti a pubbliche gare di appalto
a corredare le offerte, fin dalla loro presentazione, con le giustificazioni
relative alle voci di prezzo più significative - consente alla p.a. di impiantare
la fase in contraddittorio già dall’indizione della gara “(T.A.R. Sardegna 19
dicembre 1995, n. 1955).
Invero la discrasia evidenziata nella sentenza menzionata di questo Tribunale
tra giustificazioni e motivazione del risultato della verifica, appare superato
alla stregua dell’audizione dei rappresentanti della Società controinteressata
sui profili tecnico-economici dell’offerta.
In particolare, risulta evidenziato, dalla documentazione in atti, che l’economicità
della manodopera non è coincidente con il costo orario della stessa, ma deriva
dali profili organizzativi che risultano chiariti dalla società e dalla conoscenza
acquisita, che consente l’ottimizzazione delle risorse umane e delle dotazioni
di cantiere, come specificato dalla Commissione tecnica nella seduta del 4.2.2003.
La valutazione della commissione risulta, pertanto, espressamente motivata,
anche alla luce dei nuovi chiarimenti.
Per quanto concerne le opere di restauro i rappresentanti della ATI controinteressata
esponevano, tra l’altro, che l’amministrazione era incorsa in un errore materiale
relativo alla categoria D – opere edili e restauro del corpo centrale – il cui
importo in base ai prezzi di progetto non era di lire 3.365.251-077 ma di lire
1.596.188.150.
Ancora la Commissione, nel riesaminare l’offerta, indicava a motivazione del
proprio giudizio, che l’ATI Foglia “indicava determinante quale fatto nuovo
- ovvero chiarito in contraddittorio - una condizione di particolare favore
goduto dall’offerterente, consistente nel possesso di numerose offerte impegnative
da parte di aspiranti subappaltatori e sub fornitori, che potevano giustificare
il prezzo a corpo offerto, a partire dai suoi componenti elementari” tanto da
superare i dubbi insorti con riferimento ai singoli prezzi ufficiali (Relazione
del Provveditorato regionale alla opere pubbliche prot. N. 6607 del 22.8.2002),
e, quindi, al criterio di valutazione di cui all’art. 21 comma 1 bis, l. n.
109 del 1994.
Per quanto concerne i prezzi degli ascensori, questi risultano giustificati
di preventivi dei fornitori; per le porte REI a struttura lignea, è fatto riferimento
ai prezzi ufficiali. Neppure sono meritevoli di considerazione le censure dedotte
in relazione ai costi del restauratore e dell’assistente restauratore, in cui
è visibile un errore materiale di trascrizione.
Orbene dalle considerazioni svolte emerge che le valutazioni effettuate in sede
di riesame e le scelte di verifica dell’anomalia della nuova Commissione risultano
giustificate sulla base dei documenti e del contraddittorio e non presentano
aspetti di illogicità e contraddittorietà censurabili sul piano della legittimità.
Va precisato, invero, che il sindacato giurisdizionale sull’esercizio? della
discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, pur potendo spingersi
sino ad un esame sull’esistenza dei presupposti di fatto (v., Cons. St., 1.10.2002
n. 5156), trova nell’analisi tecnica il limite dela logicità e coerenza della
motivazone.
In conclusione il ricorso deve essere respinto. Sussistono, comunque, giuste
ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in causa.