TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sez. I – Decreto presidenziale 12 agosto 2003 n. 525,
Pres. A.Pasi
VIRTUS PALLACANESTRO SPA (avv.ti Gianni ZANETTI, Alessandro MANTERO, Quirino MANCINI
Contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, C.O.N.I., LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO - SERIE A, BECIROVIC SANI.
1 - Ordinamento sportivo – campionato di pallacanestro – esclusione di squadra da campionato per irregolarita’ finanziarie – ammissione in via cautelare al campionato.
2 - Giustizia amministrativa – provvedimenti cautelari - provvedimenti monocratici presidenziali – ammissione in via cautelare a campionato di pallacanestro – possibilita’.
1 - Va sospesa la delibera del Consiglio federale che esclude una squadra (Virtus Bologna) al campionato di pallacanestro per problemi di ordine finanziario.
2 - Il presidente del TAR, adito in via di estrema urgenza, puo’ provvedere monocraticamente ordinando un facere (iscrizione di una squadra di pallacanestro al campionato).
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Sul tema si vedano anche CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Decreto presidenziale 16 giugno 2003 n. 2406 che, dopo un primo decreto presidenziale di rigetto della sospensiva su TAR Catania ( decreto 11 giugno 2003), sospende per un giorno TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II - Ordinanza 5 giugno 2003 n. 958; in sede collegiale la VI sezione si e’ poi pronunciata con Ordinanza 17 giugno 2003 n. 2407 (che ha negato la sospensione in sede di appello del provvedimento cautelare del TAR Catania, ritenendo la competenza del C. Si.) ed ancora Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 26 giugno 2003 n. 300, che ha confermato il provvedimento cautelare del TAR Catania 958/2003. Sulle vicende dello sport calcistico in Sicilia, si vedano anche TAR Catania, Sez. III, 29 settembre 1993 n. 929 e Cons. giust. Amm.va 9 ottobre 1993 n. 536, in Foro it., 1994, III, 511 ss. con nota di Guido Vidiri. L’ordinanza del TAR Reggio Calabria e’ l’ultima prima dell’intervento del legislatore che, in via di urgenza, provvedera’ a sottrarre ai TAR decentrati la competenza a decidere in via cautelare e di merito su questioni attinenti l’attivita’ sportiva. L’avocazione, per le liti non ancora decise nel merito, e’ motivata su esigenze non dissimili da quelle che hanno accentrato nel TAR Lazio (ed in alcuni casi in quello lombardo) competenze per settori particolari quali il giudizio sulle Autorita’ di vigilanza o sulle carriere di magistrati. Il provvedimento del TAR calabro del 14 agosto si segnala per il dettaglio del comando rivolto al’amministrazione e per l’ampiezza dei poteri affidati a due commissari ad acta (commissari peraltro anche autonomi tra loro). Quando l’eco del contingente problema della partecipazione della squadra di calcio alla serie cadetta del campionato di calcio sara’ lontano, rimarra’ come patrimonio acquisito alla materia del processo cautelare amministrativo l’ampio spettro del comando del giudice, l’analisi del danno quando vi sono posizioni speculari dei contendenti, la distinzione tra provvedimenti applicativi di norme tecniche sportive (sottratti al giudice amministrativo) e provvedimenti organizzativi della giustizia sportiva (sindacabili dalla magistratura). Inoltre, potra’ approfondirsi la dimensione della tutela richiesta dal controinteressato (nella specie, Catania calcio) avverso un provvedimento che lo riguarda direttamente, danneggiandolo in modo diretto al punto tale da assicurargli una tutela equivalente a quella oppositiva, normalmente riservata al ricorrente.
Piu’ asciutto (ma denso) il provvedimento presidenziale del TAR Bologna, emesso in relazione allo scivolone finanziario di una squadra, divenuta insolvente per un debito nei confronti di propri giocatori. Alla esclusione del campionato, il TAR rimedia con un provvedimento urgente che tuttavia, per la minore conflittualita’ presente nella pallacanestro e per la collocazione di vertice della squadra bolognese (che non aveva ancora generato una lotta tra esclusi dal campionato), appare meno dirompente di quello calabro. Dalla comparazione tra i due provvedimenti (e dal diverso eco) emerge la differente volumetria dello sport cestistico, che tuttavia vedra’ le proprie liti dirottate verso il TAR centrale. (Poli53)
per l'annullamento, previa sospensione,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di provvedimento presidenziale d’urgenza ex art. 3 legge 205/2000;
Rilevato che l’impugnato provvedimento di revoca dell’affiliazione sportiva produce, in capo alla ricorrente Virtus S.p.a., la perdita del titolo sportivo e la sua riassegnazione ad altra Società ex art. 127 del Regolamento Organico F.I.P., su domanda da presentarsi entro il 13 agosto 2003, con diritto di subentro nel Campionato in programmazione;
Considerato che, in tale situazione, i giocatori sono legittimati ad assumere impegni con altre società;
Preso atto che la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione dell’incidente cautelare è fissata per il 28 agosto 2003, e che nelle more potrebbero prodursi le gravi conseguenze rappresentate dalla ricorrente;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di estrema urgenza richiesti dall’art.3 della legge n.205/2000 per concedere la tutela cautelare monocratica;
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda di provvedimento presidenziale
d’urgenza ex art.3 legge 205/2000;
Sospende fino al 28 agosto 2003 compreso i provvedimenti di revoca dell’affiliazione
e di esclusione dai Campionati e Tornei Federali 2003/2004, assunti dal Consiglio
Federale F.I.P.;
Ordina alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Società Pallacanestro
Serie A di non procedere alla riassegnazione del titolo sportivo della Virtus
fino al 28 agosto 2003 compreso;
Rimette le parti al Collegio per la trattazione della domanda cautelare nella
Camera di Consiglio del 28 agosto 2003, ore di rito;
Si notifichi a cura di parte ricorrente, anche a mezzo fax.
BOLOGNA , li 12 Agosto 2003
IL PRESIDENTE (Cons. Alberto Pasi)