TAR TOSCANA, SEZ. II – ordinanza 13 novembre
2003 n. 5738
Pres. Petruzzelli, Est. Potenza - Ceccarelli (Avv.ti A.Pettini
e M. Sani) c. Comune di Bagno a Ripoli
Edilizia ed urbanistica – condono edilizio – D.L. 269/2003 - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti immobili abusivi – automaticita’ fino alla data del 31 marzo 2004
Per le opere edilizie realizzate entro il 31 marzo 2003 debbono ritenersi sospesi tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi fino alla data del 31 marzo 2004, in applicazione dell’art. 32, comma 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269.
COMMENTO
DI GUGLIELMO SAPORITO
Fino al 31 marzo 2004 restano sospesi tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali: nel marzo 2004 scade infatti il termine previsto per la presentazione della domanda di sanatoria. La sospensione ha carattere automatico (ope legis) e come tale opera indipendentemente dalla presentazione o meno della istanza di sanatoria. Resta quindi paralizzata qualsiasi attivita’ repressiva su abusi ultimati entro il 31 marzo 2003, perche’ l’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 richiama l’art. 44 della legge n. 47/1985: quest’ultimo ha appunto previsto la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi nelle more della presentazione delle domande di condono edilizio. Dopo il 31 marzo 2004, se non e’ stata presentata domanda di sanatoria, la sospensione perdera’ efficacia. La sospensione delle sanzioni si applica solo se ricorrono i presupposti per la sanatoria, cioe’ si discuta di opere abusive (residenziali e non residenziali) che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003, che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.; per le opere residenziali nuove (quindi, non in ampliamento), la sanatoria ha il limite di 750 metri cubi per singola richiesta e di 3000 metri cubi per l’intera nuova costruzione (art. 32, comma 25, del D.L.).
Testo della ordinanza:
F A T T O e D I R I T T O
Premesso che:
-l’art. 32 -comma 25 -del D.L. 30.9.2003 n. 269 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 229 del 2.10.2003) prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003;
-L’art. 44 della precitata Legge 47/85 (compreso nel capo IV della legge medesima) comporta la sospensione (tra l’altro) dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, sino alla scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda relativa alla definizione dello illecito edilizio;
-il termine suddetto risulta individuato dal comma 32 del già menzionato art. 32 D.L. n. 269/2003 nella data del 31 marzo 2004;
-la sospensione di cui trattasi ha carattere automatico (ope legis) e come tale opera indipendentemente dalla presentazione, medio tempore, della istanza di sanatoria nonché, a fortiori, dal suo accoglimento;
P. Q. M.
Dà atto della sospensione del presente giudizio sino al 31 marzo 2004