T.A.R. LAZIO, SEZ. III bis - sentenza
13 ottobre 2003 n. 8257 Pres. CORASANITI, Est. PASCONE; Cioni Pamela (avv.ti Cino
Benelli e Di Paola Ruggiero) c. Ministero degli Affari esteri (Avv.ra gen. Stato),
Universita’ di Roma La Sapienza, Andrea Janoha
1 - Le modalità di selezione seguite
in una procedura concorsuale devono consentire al candidato interrogato di intervenire
fattivamente, con le garanzie del caso, nel colloquio didattico e devono essere
esperite in maniera da agevolare il candidato che risponde ai quesiti. Pertanto
e’ illegittima l’esclusione da una prova selettiva che si giustifichi con l’incapacità
dell’interessato di rispondere con prontezza a domande poste nel corso di una
intervista telefonica (nel caso di specie, si trattava di prova selettiva per
l’accesso ad un master universitario in cooperazione dello sviluppo, effettuata
mediante un test telefonico a sorpresa ai candidati).
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Breve commento Sono illegittime le prove selettive effettuate
per telefono: questo e’ il principio espresso dal TAR con riferimento ad un concorso
di ammissione ad un master universitario in cooperazione e progettazione dello
sviluppo. Il bando non precisava le modalita’ con le quali sarebbe stata effettuata
la selezione ed una candidata si e’ rivolta ai giudici lamentando di essere stata
esclusa dopo una intervista telefonica che sostituiva prove di selezione.
Nel caso specifico, l’intervista telefonica aveva avuto un esito sfavorevole perche’
il candidato non aveva saputo rispondere con prontezza. Dopo questa sentenza,
le prove dovranno essere rifatte ma, verosimilmente dovra’ cambiarsene anche la
tipologia. Infatti, la sentenza applica principi che hanno rilevanza generale,
quali la necessità che le prove di accesso al pubblico impiego (o comunque a procedure
pubbliche) avvengano con un meccanismo concorsuale. La progressiva assimilazione
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai rapporti tra privati perde, con
questa sentenza, la possibilità di effettuare prove di selezione tipiche della
ricerca di personale privato. Nei concorsi pubblici sono diffuse le prove con
quiz a risposta multipla (concorso per l’accesso al notariato, dopo alcuni anni
di contestate applicazioni al concorso in magistratura); spesso i quiz riguardano
su argomenti di cultura generale, come per l’accesso alle facoltà universitarie
che adottano il numero chiuso di studenti. Le prove di concorso sono quindi sostituite
da meccanismi atipici (test, prove di riflessi e di tempismo), anche se non pertinenti
al tipo di impiego.
Eliminando le prove telefoniche a sorpresa, l’accesso a concorsi o posti pubblici
torna quindi ad avvicinarsi alle figure più tipiche di prove accentrate, su argomenti
predeterminati e pertinenti al tipo di attività che dovrà essere svolta dopo la
prova selettiva. La sentenza del TAR critica non solo la modalità di esecuzione
della prova (telefonata a sorpresa), ma soprattutto la anomalia di un rapporto
sbilanciato con la parte interrogata. Secondo i giudici, la parte sottoposta a
intervista telefonica deve poter partecipare al colloquio didattico con la possibilità
quindi di poter interloquire e di avere un rapporto concreto con chi l’interroga.
In questo modo non è più verificabile la prontezza nella risposta, l’intraprendenza,
la rapidità ed originalità di ragionamento, tutte doti che possono forse essere
utili una volta acquisto il posto di lavoro o la borsa di studio, ma che non possono
sostituire il contatto personale ed il colloquio con il selezionatore
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla selezione
per la ammissione ad un master in progettazione e sviluppo, essendone esclusa.
Causa della esclusione è stata una intervista telefonica nella quale la stessa
non ha saputo rispondere con prontezza.
Contesta , quindi, la modalità di svolgimento della stessa.
Al riguardo deve evidenziarsi che il Collegio ritiene assolutamente ingiustificata
una modalità di selezione a sorpresa che non consenta alla parte interrogata
di intervenire fattivamente e con le garanzie del caso nel colloquio didattico
che deve essere fatto in maniera da agevolare lo studente che ad esso risponde.
Atteso quanto precede, nel caso in esame questi elementi non sono stati rispettati
talchè il ricorso deve essere accolto e la prova annullata con obbligo di rifacimento
della stessa.
A carico dell’ Università soccombente sono poste le spese che si liquidano in
3.000 euro