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n. 10-2003 - © copyright.

T.A.R. LAZIO, SEZ. III bis - sentenza 13 ottobre 2003 n. 8257
Pres. CORASANITI, Est. PASCONE; Cioni Pamela (avv.ti Cino Benelli e Di Paola Ruggiero) c. Ministero degli Affari esteri (Avv.ra gen. Stato), Universita’ di Roma La Sapienza, Andrea Janoha

1 - Concorso – prove - intervista telefonica a sorpresa – Illegittimità.

1 - Le modalità di selezione seguite in una procedura concorsuale devono consentire al candidato interrogato di intervenire fattivamente, con le garanzie del caso, nel colloquio didattico e devono essere esperite in maniera da agevolare il candidato che risponde ai quesiti. Pertanto e’ illegittima l’esclusione da una prova selettiva che si giustifichi con l’incapacità dell’interessato di rispondere con prontezza a domande poste nel corso di una intervista telefonica (nel caso di specie, si trattava di prova selettiva per l’accesso ad un master universitario in cooperazione dello sviluppo, effettuata mediante un test telefonico a sorpresa ai candidati).

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Breve commento
Sono illegittime le prove selettive effettuate per telefono: questo e’ il principio espresso dal TAR con riferimento ad un concorso di ammissione ad un master universitario in cooperazione e progettazione dello sviluppo. Il bando non precisava le modalita’ con le quali sarebbe stata effettuata la selezione ed una candidata si e’ rivolta ai giudici lamentando di essere stata esclusa dopo una intervista telefonica che sostituiva prove di selezione.
Nel caso specifico, l’intervista telefonica aveva avuto un esito sfavorevole perche’ il candidato non aveva saputo rispondere con prontezza. Dopo questa sentenza, le prove dovranno essere rifatte ma, verosimilmente dovra’ cambiarsene anche la tipologia. Infatti, la sentenza applica principi che hanno rilevanza generale, quali la necessità che le prove di accesso al pubblico impiego (o comunque a procedure pubbliche) avvengano con un meccanismo concorsuale. La progressiva assimilazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai rapporti tra privati perde, con questa sentenza, la possibilità di effettuare prove di selezione tipiche della ricerca di personale privato. Nei concorsi pubblici sono diffuse le prove con quiz a risposta multipla (concorso per l’accesso al notariato, dopo alcuni anni di contestate applicazioni al concorso in magistratura); spesso i quiz riguardano su argomenti di cultura generale, come per l’accesso alle facoltà universitarie che adottano il numero chiuso di studenti. Le prove di concorso sono quindi sostituite da meccanismi atipici (test, prove di riflessi e di tempismo), anche se non pertinenti al tipo di impiego.
Eliminando le prove telefoniche a sorpresa, l’accesso a concorsi o posti pubblici torna quindi ad avvicinarsi alle figure più tipiche di prove accentrate, su argomenti predeterminati e pertinenti al tipo di attività che dovrà essere svolta dopo la prova selettiva. La sentenza del TAR critica non solo la modalità di esecuzione della prova (telefonata a sorpresa), ma soprattutto la anomalia di un rapporto sbilanciato con la parte interrogata. Secondo i giudici, la parte sottoposta a intervista telefonica deve poter partecipare al colloquio didattico con la possibilità quindi di poter interloquire e di avere un rapporto concreto con chi l’interroga. In questo modo non è più verificabile la prontezza nella risposta, l’intraprendenza, la rapidità ed originalità di ragionamento, tutte doti che possono forse essere utili una volta acquisto il posto di lavoro o la borsa di studio, ma che non possono sostituire il contatto personale ed il colloquio con il selezionatore

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla selezione per la ammissione ad un master in progettazione e sviluppo, essendone esclusa. Causa della esclusione è stata una intervista telefonica nella quale la stessa non ha saputo rispondere con prontezza.
Contesta , quindi, la modalità di svolgimento della stessa.
Al riguardo deve evidenziarsi che il Collegio ritiene assolutamente ingiustificata una modalità di selezione a sorpresa che non consenta alla parte interrogata di intervenire fattivamente e con le garanzie del caso nel colloquio didattico che deve essere fatto in maniera da agevolare lo studente che ad esso risponde.
Atteso quanto precede, nel caso in esame questi elementi non sono stati rispettati talchè il ricorso deve essere accolto e la prova annullata con obbligo di rifacimento della stessa.
A carico dell’ Università soccombente sono poste le spese che si liquidano in 3.000 euro

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