TAR LAZIO, SEZ. II ter - sentenza 14
gennaio 2003 n.86
Pres. ed Est. Leva; Terracina (avv.ti Gianfranco Passalacqua e Luca
Di Raimondo) c. Comune di Roma (avv. Angela Raimondo)
1 - Atto amministrativo – motivazione – per relationem a parere obbligatorio – possibilita’.
2 - Atto amministrativo - disparita’ di trattamento – in caso di precedenti situazioni contra legem – esclusione.
1 - Il provvedimento amministrativo puo’ essere motivato con il richiamo ad antecedenti pareri richiesti (nel caso di specie si trattava di un diniego di assegnazione di area in pubblica piazza di un centro storico, espresso su parere vincolante della sovrintendenza ai beni culturali).
2 - La disparità di trattamento non è configurabile in relazione a precedenti comportamenti illegittimi “tollerati“ dall’amministrazione (nella specie si discuteva dell’assegnazione di aree in piazze pubbliche, sulle quali si erano verificate situazioni giuridiche in violazione di legge: il giudice ha escluso che tali situazioni potessero essere invocate per pretendere ulteriori provvedimenti, anch’ essi in violazione di legge).
FATTO
Con atto notificato in data 3 novembre 2000
e depositato il 1° dicembre 2000, il sig. Raffaele Terracina ha adito questo
Tribunale per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n.1573
emersa dalla Circoscrizione I° del comune di Roma in data 17 luglio 2000 mediante
la quale è stata negata l’autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo
pubblico.
A sostegno dell’impegnativa sono stati dedotti i seguenti mezzi di gravame:
1) Assenza di idonea motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione degli art7,9 e 10 della l. 241/ 90 in relazione
alla formazione dei pareri posti a sostegno delle motivazioni di che trattasi;
3) Violazione del principio della par condicio.
Le suindicate censure sono state ulteriormente illustrate con memoria difensiva
del 15 giugno 2002. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, controdeducendo,
la memoria del 7 dicembre 2001, alle censure formulate ex adverso e chiedendo,
in via conclusiva, la reiezione del gravame in quanto inammissibile ed infondato.
Dopo la trattazione orale, svoltasi alla pubblica udienza del 27 giugno 2002,
la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Oggetto dell’impugnativa è la determinazione
dirigenziale n.1573 emessa dalla Circoscrizione 1° del Comune di Roma in data
17 luglio 2000 mediante la quale è stata negata all’istante l’autorizzazione
alla occupazione temporanea di suolo pubblico.
L’Amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del
ricorso in quanto il suddetto diniego sarebbe un provvedimento meramente confermativo
della precedente d.d. n. 1864 del 13 luglio 1999, non impugnata.
Dalla documentazione in atti si evincerebbe infatti che la determinazione oggetto
del ricorso già presentata dall’interessato in data 19 marzo 1999. L’eccezione
è priva di pregio in quanto il provvedimento negativo impugnato con il presente
ricorso, pur identico nel dispositivo ad altro precedente, risulta adottato
dopo il riesame della situazione con una nuova autonoma motivazione e sulla
base di apposita ulteriore istruttoria.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato è stato ampiamente motivato con il richiamo di tutti
i pareri richiesti, primo fra tutti quello della sovrintendenza BB. CC. del
26 maggio 2000. Non è quindi assolutamente condivisibile l’assunto di parte
corrente secondo il quale il provvedimento sarebbe nullo per difetto di motivazione.
Inoltre trattandosi di piazza soggetta a vincolo di tutela ogni determinazione
della amministrazione è vincolata alle decisioni della sovrintendenza preposta
alla tutela del vincolo.
1) Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione e falsa applicazione
degli artt. 7, 9 e 10 della l. 241/ 90 in relazione alla formazione dei pareri
posti a sostegno della motivazione di che trattasi. Le disposizioni di cui agli
articoli suindicati non si applicano quando trattasi di istanza prodotta dalla
stessa parte interessata e comunque in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da organi preposti alla tutela architettonica ed ambientale dell’area.
2) Ad analoghi risultati negativi bisogna pervenire per la chiusura relativa
alla pretesa violazione e falsa applicazione del principio della par condicio.
Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile
nel caso in cui, come quello di specie, l’autorità amministrativa sia priva
di qualsiasi confine di discrezionalità ed agisca nell’esercizio di potestà
vincolata; e comunque detta figura sintomatica non può fondarsi su precedenti
comportamenti illegittimi “ tollerati “ dall’amministrazione sull’area di cui
trattasi, posto che le situazioni giuridiche che comportano violazione di legge
non possono essere invocate per pretendere ulteriori provvedimenti che violino
anche essi la legge.
3) Con la memoria del 15 giugno 2002 sono state preposte, tra l’altro, nuove
censure non dedotte nell’atto introduttivo del giudizio, censure che, in quanto
tali, debbono essere dichiarate inammissibili.
E’ necessario pertanto concludere, alla luce delle pregresse considerazioni,
che il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti
le spese, competenze ed onorari processuali.
A causa del decesso del Presidente della Sezione, dott. Gianni Leva, sopravvenuto
in data 9 novembre 2002, la presente sentenza viene sottoscritta ai sensi dell’art.132
c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.