T.A.R. LAZIO, SEZ. III bis 23 dicembre
2003 n. 12786
Pres. COSASANITI, Est. LUNDINI - B. G. (avv.ti Gallo e Contaldi)
c. Ministero istruzione (Avv.ra gen. Stato).
Procedimento giurisdizionale – Sospensiva – strumentalita’ – Conseguenza in tema di concorsi - Candidato ammesso con riserva – diritto alla nomina in caso di superamento del concorso
La sospensione giurisdizionale del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto alla sentenza, mirando alla temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, per fargli ottenere la medesima utilità sostanziale che potrà derivargli dalla sentenza di merito: applicando tale principio al caso di esclusione da concorso, se una sospensiva consenta la partecipazione al concorso e lo stesso venga superato, spetta l’inserimento in graduatoria e la conseguente nomina con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
COMMENTO
Con l’ammissione al concorso si ottiene anche la possibilita’ di prestare servizio
(Guglielmo Saporito)
La sentenza in rassegna amplia gli effetti delle ammissioni con riserva, rispetto a quanto fino ad oggi operato dalle amministrazioni. Prima di questo orientamento del TAR Lazio, il meccanismo funzionava ampliando l’ammissione con riserva, concessa tutte le volte che un soggetto chiedeva di partecipare ad un procedimento.La generosita’ nell’ammissione con riserva era motivata sulla rilevante difficolta’ di rinnovare la selezione (il concorso, le prove di esame) dopo l’eventuale vittoria nella lite. Il meccanismo cautelare era orientato verso l’ammissione con riserva partendo dal presupposto che la partecipazione di un (o qualche) concorrente in piu’, in una procedura selettiva, non altera il carico della commissione giudicatrice. Cio’ ha condotto, in materia scolastica., alla prassi, recepita dalle ordinanze ministeriali, di ammettere cono riserva i concorrenti litiganti alle prove, slavo poi congelare la situazione fino all’esito del giudizio di merito. Per i concorsi a larga platea si puo’ quindi parlare quasi di un effetto sospensivo automatico del ricorso, cosi’ come avveniva in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La legge del 1889 prevedeva appunto che lo scioglimento di IPAB fosse congelato gia’ dalla sola proposizione del ricorso: si dava infatti prevalenza all’esigenza del mantenimento della res ad huc integra rispetto alle esigenze di progressione dell’iter amministrativo. Per i concorsi, ovviamente, non si parla di res ad huc integra ma si tende a garantire all’aspirante concorrente quella par condicio ambientale (stessi temi, stessi luoghi, identica commissione giudicatrice, stessi criteri di massima, identiche condizioni di correzione) rispetto a tutti gli altri concorrenti. Del resto, cio’ interessa la stessa p.a., che diversamente potrebbe essere in forte difficolta’ qualora dovesse ricostruire una procedura concorsuale per consentirvi la partecipazione del candidato illegittimamente pretermesso: in alcuni casi si e’ dovuti ricorrere alla convocazione di falsi candidati che con i loro compiti generassero nella commissione quella stessa situazione di pluralismo di opinioni che caratterizza le correzioni di temi di concorso. Anche ricorrendo a tali meccanismi e’ tuttavia dubbia l’imparzialita’ della commissione, combattuta tra la reazione alla lesa maesta’ (delito dic hi osa impugnare e vincere ricorsi contro la Commissione) e la volonta’ di sottrarsi al prolungamento degli esami. Anche la Corte dei conti vigila, ad esempio esigendo che le operazioni concorsuali rinnovate avvengano senza spese da parte dell’amministrazione, se vi e’ stato a monte un errore nell’esclusione del candidato. Il ragionamento sin qui svolto non vale, ovviamente, per la materia degli appalti aggiudicabili con media mediata: in tali procedure vi e’ una fase di concorsualita’, ma con interferenza del tipo di offerte rispetto alla media da calcolare. Quindi, se in tema di appalti con media mediata un concorrente chiede di essere ammesso cautelarmente alla gara, dovra’ meritarsi l’ammissione con riserva facendo leva sul fumus boni iuris: la sua offerta infatti, una volta ammessa, interferira’ con le altre e contribuira’ a determinare la media mediata. Cosi’, mentre nei concorsi al termine delle prove si hanno vincitori, vincitori con riserva e vinti, nelle gare di appalto vi sono solamente vincitori con riserva e vinti, con l’aggravante che i lavori devono essere iniziati in tempi congrui e non si possono rinnovare le opere poste in gara (poiche’ due ponti, due strade, non servirebbero ad alCuno ed e’ questo il limite dell’eseguibilita’ in forma specifica delle sentenze in tema di appalti). In sintesi, l’ammissione con riserva e’ stata correttamente considerata come un cuscinetto di tutela che attutisce, sia nell’interesse dei privati che nell’interesse della p.a. le conseguenze di una procedura di selezione. Questo orientamento si e’ consolidato attraverso piu’ decenni di applicazione, e’ stato condiviso dalle Sezioni Unite ed addirittura, in materia scolastica, ha forgiato la prassi dell’ammissione automatica con riserva a concorsi, purche’ vi sia un’ombra di contenzioso. I vari decenni di tale giurisprudenza hanno tuttavia generato una particolare specie di vincitori di concorso, quella dei vincitori con riserva. Il concorrente ammesso con riserva e vincitore si trovava quindi nella situazione, davvero anomala, di colui il quale ha tutti i numeri per ricoprire il posto ma non puo’ prendere servizio in attesa che la riserva sia sciolta. Alcune mediazioni sono state tentate applicando il vecchio art. 290 del TU comunale provinciale del 1934, che all’art. 290 poneva il principio di indisponibilita’ del posto oggetto di contesa tra l’amministrazione ed il dipendente che ne fosse stato allontanato. Con un’analogia si sosteneva, nei dispositivi delle piu’ illuminate ordinanze cautelari, che il candidato veniva ammesso con riserva al concorso e, se fosse risultato vincitore, il posto stesso sarebbe stato congelato (e quindi non ricoperto optimo iure da altro concorrente peggio graduato).
Altre volte si e’ dovuti ricorrere ad un istituto
semiclandestino, quali lo status di soprannumerario (cioe’ colui che ricopre
un posto da assorbire in futuro). Ma anche in tal caso i problemi non mancavano,
in quanto ad una data collocazione in graduatoria corrisponde un diritto di
scelta della sede, sicche’ mentre per il posto si poteva ricorrere alla soprannumerarieta’,
per la sede non era ipotizzabile che due docenti fossero contemporaneamente
per un posto che esigeva un unica persona. Di qui l’utilita’ del principio applicato
dal TAR Lazio, che coniuga la natura della sospensiva con il sempre piu’ frequente
intervento cautelare in tema di procedure di selezione. Il TAR prende atto che
i tempi della giustizia on possono dar soddisfazione ai ricorrenti che hanno
ragione: si pensi, nel caso esaminato, a chi insegni “viola da gamba”: occorre
che le qualita’ del concorrente non appassiscano e che quindi egli possa insegnare
ed accumulare capacita’ anche durante il tempo della lite. Ma soprattutto occorre
evitare che non si cristallizzino situazioni nei tempi successivi (si pensi
a trasferimenti, a posti che si liberano, ad occasioni professionali e culturali).
L’insegnamento della viola da gamba va quindi riconosciuto a chi – seppur con
riserva – ha partecipato e vinto un posto. In termini cautelari cio’ significa
che l’impulso della sospensiva e’ vitale non solo nei confronti del provvedimento
impugnato, bensi’ anche nei confronti dei provvedimenti consequenziali. La sospensiva
assicura (A.Romano, Minieri) le stesse utilita’ dell’esecuzione del giudicato
ed ora, si potrebbe aggiungere al plurale, delle esecuzioni del giudicato, fin
dove e’ ragionevole ipotizzare che possano giungere i riflessi dell’atto sospeso.
In sintesi, non basta piu’ al ricorrente la partecipazione al concorso, perche’
una volta entrati nel numero degli esaminati vi e’ il diritto di uscirne non
solo con il titolo (con riserva), ma altresi’ con la materiale possibilita’
di utilizzare tale titolo (possibilità che rappresenta il bene della vita cui
si tende). E nel caso di sconfitta nel merito con uno o piu’ anni di insegnamento
gia’ svolto? Soccorre, come da tempo accade nel diritto amministrativo, la logica
civilistica della irretroattivita’ della condizione sospensiva nei contratti
ad esecuzione continuata (art. 1360 cod. civ.): in parole povere, chi ha avuto
ha avuto. Benvenuto quindi il nuovo principio, che meglio si sposa con l’attuale
stile della giustizia amministrativa, che opera con risarcimenti ma prende atto
della non risarcibilita’ di tutte le posizioni.
FATTO - DIRITTO
L'istante ha partecipato alla sessione riservata
di esami, indetta con O.M. n. 247/1999, per l'accesso ai ruoli nei Conservatori
di Musica, facendo valere servizi prestati presso il Conservatorio di Musica
di Strasburgo. Al termine della sessione ha superato l'esame ed è stato inserito
nella graduatoria degli idonei. Con decreto ministeriale 10.11.2000, è stato
peraltro dichiarato decaduto da ogni diritto conseguente alla partecipazione
alla sessione suddetta, perché privo dei requisiti di servizio. Tale decreto,
impugnato dinanzi a questo TAR, è stato sospeso con ordinanza n. 761/01 del
29.1.2001. Conseguentemente l'interessato, inserito al terzo posto della graduatoria
per la nomina dei docenti dell'insegnamento di "viola da gamba", è stato effettivamente
nominato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1°.11.2001
presso il Conservatorio di Musica "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto,
come da provvedimento telegrafico 3.11.2001. Peraltro tale nomina è stata annullata
con provvedimento ministeriale 5.11.2001 (oggetto del ricorso in trattazione),
poi sospeso in sede cautelare con ordinanza n. 218 del 14.1.2002, cui ha fatto
seguito, per l'attuazione della stessa, ulteriore ordinanza n. 7110 del 16.12.2002. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che
il ricorso in esame, proposto contro l'atto di annullamento della nomina, è
fondato e da accogliere, dovendo essere condivise le doglianze del ricorrente,
alla stregua delle seguenti considerazioni. Il provvedimento di decadenza dell'interessato
da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla sessione riservata, è stato
a suo tempo sospeso da questo Tribunale, come già sopra riferito, giusta ordinanza
cautelare del 29 gennaio 2001. In tale ordinanza gli effetti della sospensione
non sono stati affatto limitati al mero inserimento in graduatoria, con inibitoria
di ogni successiva e conseguenziale determinazione riguardante il ricorrente.
Pertanto quest'ultimo -essendo stato privato di efficacia, sebbene interinalmente
fino alla decisione di merito, il provvedimento decadenziale suddetto- ha sicuramente
titolo ad essere destinatario del provvedimento di nomina, costituente il naturale
sviluppo della vicenda procedimentale cui l'istante medesimo ha partecipato.
Ed invero, l'inserimento nella graduatoria "con riserva", dev'essere inteso
nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva
del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come
sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione "con riserva", ancorché
in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisce il conseguimento
di quest'ultima. Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe
privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe
la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente
perseguito (anche in via cautelare). D'altro canto, è risaputo che l'ordinanza
di sospensione del provvedimento impugnato ha carattere strumentale rispetto
alla decisione finale, essendo teleologicamente orientata alla temporanea salvaguardia
della posizione soggettiva del ricorrente, onde consentirgli di trarre, in via
anticipata, la medesima utilità sostanziale della sentenza di merito (in termini,
CGARS, n. 179 del 23.4.2001). E quindi, nei casi come quello di specie, in cui
l'interesse definitivo che il ricorrente intende trarre dalle statuizioni di
merito è quello a conseguire la nomina, l'ammissione "con riserva" (per effetto
dell'ordinanza di sospensione) prelude necessariamente, proprio al fine di dare
concreta tutela alla situazione giuridica lesa, ad ulteriori ineluttabili svolgimenti
e, dunque, senz'altro all'immissione in servizio del candidato ammesso con riserva,
sebbene dovendosi considerare risolutivamente condizionati tali atti alla decisione
definitiva di merito (vedi decisione citata). Conclusivamente l'istante andava
considerato inserito in graduatoria e destinatario della nomina, sia pure nomina
condizionata nel senso prima detto, dovendosi quindi ritenere illegittimo e
da annullare, in accoglimento del proposto ricorso e con assorbimento di ogni
profilo di censura non esaminato, il gravato provvedimento in data 5.11.2001
di annullamento della nomina conferita all'interessato. Reputa tuttavia il Collegio che sussistano giusti
motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di
giudizio.