TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II - sentenza,
7 gennaio 2004 n. 13
Pres. Onorato, Est. Severini; COLELLA TOMMASO (avv.
CENTORE PAOLO) c MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO di Napoli), CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIALE,
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA (n.c.) e nei confronti di IMPERADORE FERNANDO
(avv. MAROTTA PASQUALE), FANTINI SABASTIANO (n.c.).
Pubblico impiego – insegnanti scuola secondaria secondo grado – graduatoria provinciale permanente – punteggio – periodi di insegnamento – valutazione per mese o frazioni di mese – modalita’
L’anzianita’ di insegnamento, per la redazione di una graduatoria provinciale permanente per la scuola secondaria di secondo grado, e’ correttamente calcolata attribuendo 12 punti per ogni anno e 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni. In conseguenza, qualora l’interessato vanti un periodo di 67 giorni di servizio, e’ corretto dividere detta somma per 30 giorni, attribuendo 4 punti mentre il resto di 7 giorni non e’ sufficiente (perche’ inferiore a 16 giorni) all’attribuzione di ulteriori 2 punti per servizio. Non sarebbe infatti corretto frazionare il totale dei giorni di servizio (67) in piu’ segmenti ognuno beneficiante di 2 punti.
per l'annullamento
- della determinazione n. 13084 prot. del 26.09.2002, resa dal dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Caserta, per mezzo della quale si procedeva alla modifica della graduatoria provinciale permanente definitiva per la Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso C500 (Tecn. Serv. ed esercitazione pratica di cucina), graduatoria già pubblicata in via definitiva ed in seguito ripubblicata in data 8.07.02; - della nominata graduatoria provinciale permanente definitiva per la Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso C500 (Tecn. Serv. ed esercitazione pratica di cucina);
- degli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, se lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché per l’annullamento
(giusta l’atto di motivi aggiunti depositato il 6.06.2003)
- della determinazione n. 13084 prot. del 31.03.2003, resa dal dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Caserta e notificata al ricorrente in data 23.04.2003, a mezzo della quale si procedeva alla modifica della graduatoria provinciale permanente definitiva per la Scuola Secondaria di II grado, relativamente alla classe di concorso C500 (Tecn. Serv. ed esercitazione pratica di cucina), graduatoria già pubblicata in via definitiva ed in seguito ripubblicata in data 8.07.02;
- della nominata graduatoria provinciale permanente definitiva per la Scuola Secondaria di II grado, relativamente alla classe di concorso C500 (Tecn. Serv. ed esercitazione pratica di cucina);
- degli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, se lesivi degli interessi del ricorrente;
Visti gli atti e i documenti, depositati con
il ricorso e con l’atto di motivi aggiunti;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione e del controinteressato
Imperadore Fernando;
Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 4.12.03, il relatore, Referendario Paolo Severini;
Uditi altresì i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO
Con l’atto indicato in epigrafe, il ricorrente, premesso che con D. M. n. 146 del 18.05.2000, ai sensi del d. l. n. 255 del 2001 (conv. in l. 333 del 2001) e del Decreto Direttoriale del 12.02.2002, in ciascuna provincia s’era proceduto all’integrazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, e che il medesimo ricorrente, abilitato all’insegnamento negli istituti d’istruzione secondaria per la classe di concorso C500 (Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina), in data 14.03.2002 aveva presentato regolare e tempestiva domanda al C. S. A. della provincia di Caserta, per la graduatoria provinciale permanente relativa alla detta classe di concorso; che in data 8.07.2002 il C. S. A. di Caserta aveva provveduto alla pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti definitive del personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 11 del richiamato D. D. del 12.02.2002; che il ricorrente era stato collocato al primo posto, con punti 81,00, in detta graduatoria, relativamente alla classe di concorso C500; che tanto aveva determinato il consolidarsi di una sua “legittima aspettativa” in ordine a tale punteggio; che, tuttavia, aveva ricevuto, in data 30.09.2002, la notifica della determinazione impugnata, con cui s’era disposta una modifica “ingiusta ed illegittima” della sua posizione in graduatoria, attraverso la sottrazione di 4 punti, il che aveva determinato la sua retrocessione al terzo posto della medesima, dopo i colleghi Imperadore Fernando e Fantini Sebastiano; che tanto era stato determinato da una, non meglio identificata, “segnalazione da parte di controinteressati”, in virtù della quale l’Amministrazione s’era resa conto di un “errore materiale d’inserimento nelle predette graduatorie”; articolava pertanto, avverso gli atti indicati in epigrafe, le seguenti censure:
- 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D. D. del 12.02.2002 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. 241/90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, carenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, manifesta ingiustizia – Violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost.: rilevava come il punteggio riconosciutogli sia in sede di graduatoria provvisoria, sia in sede di graduatoria definitiva, fosse tale da collocarlo al primo posto, con punti 81,00, e come con la pubblicazione della graduatoria definitiva si fosse completato il relativo procedimento, senza che nessuno avesse presentato reclamo o segnalazione, sicché s’era consolidato il suo diritto a vedersi attribuito tale punteggio, laddove col provvedimento impugnato l’Amministrazione gli aveva sottratto ben quattro punti, senza alcuna motivazione, e senza metterlo in condizione di partecipare al relativo procedimento di modifica della graduatoria; non solo, ma doveva ritenersi che i controinteressati, col non proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, avessero prestato acquiescenza alla stessa, onde segnalazioni successive dovevano ritenersi inammissibili;
- 2) Violazione e falsa applicazione del D.
M. n. 146 del 18.05.2000 – Violazione e falsa applicazione del D. M. n. 123
del 27.03.2000 – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa
P. A., illogicità, carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti,
sviamento, disparità di trattamento.
In data 4.12.2002 si costituiva, con atto di forma, il M.I.U.R., col patrocinio
dell’Avvocatura Erariale; in data 11.12.2003 era la volta del controinteressato
Imperadore Fernando, il quale nel costituirsi rilevava come l’attività di riesame
e di verifica del punteggio attribuito ai docenti collocati in graduatoria,
pur dopo la pubblicazione di quella definitiva, rappresentasse una legittima
prerogativa della P. A. Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza camerale
del 12.12.2002, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, proposta con l’atto
introduttivo del presente giudizio, rilevando come l’attivazione, in sede d’autotutela,
del procedimento per la correzione della graduatoria definitiva in oggetto,
da parte della P. A., comportasse l’adozione di tutte le garanzie previste dalla
legge generale sul procedimento amministrativo, a cominciare dalla comunicazione
d’avvio del procedimento, nella specie omessa.
Con atto di motivi aggiunti, depositato il 6 giugno 2003, il ricorrente impugnava
l’atto sopravvenuto, pure indicato in epigrafe, rilevando come, a seguito della
pronuncia, da parte della Sezione, della suddetta ordinanza cautelare, l’Amministrazione
gli avesse comunicato, in data 10.02.2003, l’avvio del procedimento di rettifica
del punteggio, allo stesso attribuito nella graduatoria provinciale permanente,
relativa alla classe di concorso C500, assegnando tuttavia, al medesimo ricorrente,
un termine di soli cinque giorni per il deposito di memorie ed eventuali osservazioni,
inferiore a quello previsto dall’art. 10 della l. 241/90; in ogni caso, rappresentava
d’avere formalizzato una memoria, ex art. 10 l. 241/90, in data 19.02.2003,
nella quale aveva segnalato che – recatosi presso gli Uffici del C. S. A. di
Caserta, al fine di prendere visione degli atti del procedimento – un funzionario
gli aveva verbalmente riferito che non v’era alcun atto, relativo al procedimento
di rettifica della graduatoria permanente de qua, e con la quale aveva pertanto
diffidato l’Amministrazione a consentirgli d’estrarre copia degli atti, relativi
a tale procedimento. Era stata, quindi, emanata dall’Amministrazione, in data
25.02.2003, una nuova determinazione endoprocedimentale, per mezzo della quale
gli era stato attribuito un punteggio diverso da quello vantato; a seguito d’ulteriore
memoria del ricorrente, che aveva fatto rilevare l’errore di calcolo in cui,
a suo avviso, l’Amministrazione era incorsa, nel calcolare il punteggio relativo
al servizio prestato nell’anno scolastico 1995/96, era stato, infine, emanato
il provvedimento, impugnato con l’atto di motivi aggiunti, con il quale era
stata confermata l’attribuzione, in suo favore, di un punteggio complessivo
di 77 punti, relativamente alla graduatoria in questione, e ciò sempre perché,
a suo avviso, gli erano stati riconosciuti meno punti, di quelli che gli sarebbero
spettati, per il predetto anno d’insegnamento.
Il Colella articolava, pertanto, le seguenti ulteriori censure:
- 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D. M. 146 del 18.05.2000
– Violazione e falsa applicazione della lett. b) dell’all. A al D. M. 146 del
18.05.2000 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D. D. del 12.02.2002
– Eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, violazione dei
principi d’imparzialità, ragionevolezza e buon andamento della P. A. – Violazione
e falsa applicazione dell’art. 97 della Cost.: l’all. A al D. M. n. 146 del
18.05.2000 – richiamato nel D. D. del 12.02.2002 – alla lett. b) prevedeva il
punteggio riconosciuto al docente per ogni anno, mese o frazione di mese di
servizio; poiché nell’a. s. 1995/96 il ricorrente aveva prestato servizio in
tre differenti frazioni di mese, di cui due superiori alla frazione minima valutabile
di 16 giorni d’insegnamento, gli spettavano per quell’anno punti 6 e non 4,
sicché il suo punteggio globale per servizio andava rettificato in 52 punti,
anziché 50, e il totale, da inserire in graduatoria, doveva quindi passare a
79, anziché a 77 punti.
In data 2 luglio 2003 perveniva, quindi, relazione a firma del dirigente del
C. S. A. di Caserta, nella quale si faceva presente che, invece, al Colella
erano stati attribuiti 4 punti per il servizio prestato nell’a. s. 1995/96,
in conformità alla tabella di valutazione dei titoli per il personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all’art. 1 della l. 124 del 31.05.1999, approvata con D. M.
n. 11 del 12.02.2002, secondo la quale la valutazione dei servizi scolastici
va effettuata sommando i diversi periodi di servizio prestati nel corso dell’anno
scolastico per ciascuna classe di concorso, dividendo per 30 il totale, al fine
di calcolare i mesi di servizio da valutare, con l’attribuzione di punti 2 per
ciascun mese e fino ad un massimo di punti 12,00 (pari a mesi 6) per ciascun
anno scolastico; solo in presenza di un periodo complessivo inferiore a sei
mesi e in presenza di una frazione residua, superiore a 16 giorni, detta frazione
veniva considerata mese di servizio, e per tale periodo venivano attribuiti
i 2 punti previsti per un mese di servizio; nel caso del ricorrente, sommando
i servizi dal medesimo prestati nell’a. s. 1995/96, s’otteneva un totale di
giorni 67, pari a mesi 2 e giorni 7, che davano quindi diritto ad una valutazione
di punti 4, atteso che i 7 giorni residui erano inferiori ai 16 giorni, stabiliti
per l’attribuzione d’ulteriori punti 2.
Affermava, inoltre, il dirigente del C. S. A. di Caserta che la tesi del ricorrente,
di considerare invece ogni singolo periodo di 16 giorni valido quanto un mese
di servizio, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, avrebbe avuto,
come risultato, di porre sullo stesso piano un docente, che nell’anno scolastico
avesse prestato 12 mesi di servizio, ed uno che, nello stesso anno, avesse prestato
servizio per sei distinti periodi, pari ciascuno a 16 giorni d’insegnamento.
In data 3.07.03 in controinteressato Imperadore Fernando eccepiva l’inammissibilità
del ricorso per motivi aggiunti, che riguardando un nuovo e diverso provvedimento,
come tale andava impugnato autonomamente; nel merito concludeva per l’infondatezza
del medesimo, facendo rilevare come il ricorrente avesse “arbitrariamente diviso
un unico incarico conferitogli dal 12.02.1996 al 16.03.1996 dalla stessa Scuola,
in due distinti incarichi”, il primo conclusosi il 29.02.96 e il secondo iniziato
il 1.03.96.
All’udienza camerale del 10.07.03 la Sezione respingeva la domanda cautelare,
avanzata con l’atto di motivi aggiunti; all’udienza pubblica del 4 dicembre
2003 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è in parte
improcedibile, e in parte infondato.
Anzitutto, quanto al ricorso principale, rileva il Collegio che stesso è improcedibile,
per sopravvenuto difetto d’interesse, da parte del Colella, ad impugnarlo, atteso
che l’Amministrazione ha emanato, in data 31.03.03, un nuovo provvedimento (prot.
n. 13084), che ha disciplinato ex novo la situazione del punteggio, attribuito
al medesimo in sede di graduatorie permanenti definitive provinciali per la
classe di concorso C500; detto provvedimento, del resto, è stato impugnato dal
Colella con atto di motivi aggiunti, onde ne risulta confermato che viene meno
ogni interesse, da parte del medesimo, a censurare la prima determinazione dell’Amministrazione
al riguardo, espressa con il decreto prot. n. 13084 del 26.09.2002.
Ciò comporta, inoltre, l’impossibilità, per il Collegio, d’esaminare le censure
formulate dal Colella nell’atto introduttivo del giudizio, e non riproposte
nell’atto di motivi aggiunti (riguardo alle quali, in ogni caso, è sufficiente
osservare come, nell’emanare il secondo provvedimento, l’Amministrazione abbia
emendato il procedimento del vizio d’omessa comunicazione dell’avvio del medesimo,
che aveva, inizialmente, determinato la concessione della tutela cautelare da
parte della Sezione).
Quanto all’atto di motivi aggiunti, in disparte la questione d’inammissibilità
del medesimo, proposta dalla difesa del controinteressato Imperadore Fernando,
s’osserva come, con esso, venga contestato unicamente il sistema d’attribuzione
del punteggio per servizio al ricorrente, relativamente all’anno scolastico
1995/96, che ha determinato la riduzione del punteggio complessivo, attribuito
al ricorrente nella citata graduatoria, da 81 a 77 punti.
Dato per scontato il potere dell’Amministrazione d’emendare, in sede d’autotutela,
provvedimenti emessi sulla base d’errori di calcolo, previa l’adozione delle
garanzie procedimentali previste dalla legge 241/90 (trattasi, in ogni caso,
di profili neppure censurati dal ricorrente nell’atto di motivi aggiunti in
esame), osserva il Collegio come l’operato del C. S. A. di Caserta, giusta quanto
emerge dalla relazione dell’Amministrazione in atti, sia stato rispondente alle
prescrizioni dettate nell’all. A – Tabella di valutazione dei titoli per il
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 della l. 124 del 31.05.1999 –
approvata con D. M. n. 11 del 12.02.2002 – che prevede, al punto B, l’attribuzione
di punti 12 per ogni anno di servizio d’insegnamento in scuole materne od elementari
o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole
paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale
educativo, e di punti 2 per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, nonché
fissa un tetto di punti 12, attribuibili per ciascun anno.
Premesso, infatti, che il ricorrente vantava, nel predetto a. s. 1995/96, un
primo periodo d’insegnamento dal 17.01.96 al 29.01.96, un secondo dal 12.02.96
al 16.03.96 e un terzo dal 27.03.1996 al 15.04.96, i primi due presso l’I.P.S.A.R.
di Aversa e il terzo presso l’I.P.S.A.R. di Piedimonte Matese, ritiene il Collegio
che correttamente l’Amministrazione abbia calcolato dapprima il totale dei giorni
di servizio (67) e quindi abbia diviso detta somma per 30 giorni, attribuendo
così al ricorrente punti 4, mentre il resto di giorni 7 non era sufficiente
(perché inferiore a 16 giorni) all’attribuzione d’ulteriori punti 2 per servizio.
Ritenere diversamente, e cioè che l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire
2 punti per ogni frazione d’insegnamento di sedici giorni o superiore, e in
particolare attribuire al ricorrente, per i periodi 12.02.96 – 29.02.96 e 1.03.96
– 16.03.96, quattro punti (e quindi un totale per l’a. s. 1995/96 di sei punti),
esporrebbe la citata disciplina all’insuperabile obiezione, secondo la quale
sei, distinti, periodi d’insegnamento di 16 giorni sarebbero valutati alla stessa
stregua di un intero anno d’insegnamento (il che cozza, evidentemente, contro
il principio d’eguaglianza, che esige non solo il trattamento paritario di situazioni
identiche, ma anche – come in questo caso – il trattamento diverso di situazioni
di fatto, che presentino tra loro marcati caratteri differenziali).
Ma nel caso del ricorrente c’è di più: a ben vedere, nella domanda d’iscrizione
per l’a. s. 2002/2003 nelle graduatorie permanenti in oggetto, presentata dal
medesimo al C. S. A. di Caserta, in effetti, il periodo d’insegnamento che va
dal 12.02.1996 al 16.03.96 (presso l’I.P.S.A.R. d’Aversa) è considerato unitariamente,
onde neppure si comprende a che titolo lo stesso periodo sia stato poi, nella
prospettazione del medesimo, artificialmente sdoppiato in due periodi, ciascuno
pari o superiore ai 16 giorni (12.02.96 – 29.02.96 e 1.03.96 – 16.03.96), nonostante
la sua evidente continuità.
Anche sotto tale profilo, pertanto, risulta confermata la correttezza dell’attribuzione
al Colella, da parte del C. S. A. di Caserta, di 4 punti per il punteggio, acquisito
per il servizio prestato nell’a. s. 1995/96, e così complessivamente l’attribuzione,
al medesimo, ai fini dell’inserimento nella predette graduatorie permanenti,
di punti 50 per servizio, e di punti 77 in totale; e, pertanto, la legittimità
della consequenziale rettifica della sua posizione in graduatoria.
In base alle suesposte considerazioni, in conclusione, il ricorso per motivi
aggiunti va respinto. Ritiene il Tribunale che ricorrano, tuttavia, giusti motivi
per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.