TAR CAMPANIA, NAPOLI, Sez.II - sentenza,
7 gennaio 2004 n. 20
Pres. Onorato, Est. Severini; M. Pasquale (avv.ti
Bruno Ricciardelli e Antonino Cascone) c. Ministero della Difesa (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli).
Militare e militarizzato – concorso per arruolamento di ausiliario nella guardia di finanza – idoneita’ – successiva esclusione per riconoscimento di figlio naturale – esclusione da incorporazione – illegittimita’
Qualora si partecipi ad un concorso per arruolamento di ausiliari nel corpo della Guardia di Finanza, classificandosi utilmente ma ricevendo un diniego di incorporazione a causa dell’avvenuto riconoscimento di un figlio naturale, e’ illegittimo il comportamento dell’amministrazione militare che, violando un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, disponga la chiamata di leva invece che l’incorporazione, seppur con riserva quale ausiliario nel corpo della Guardia di Finanza.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, M. Pasquale faceva
presente di aver partecipato al concorso per l’arruolamento di 1200 ausiliari
nel Corpo della Guardia di Finanza, anno 1997, e d’essersi classificato al 1022°
posto della graduatoria di merito, sì da essere precettato per l’arruolamento
nel Corpo della G. di F., con cartolina notificata il 17.11.1997, contenente
l’invito a presentarsi presso il Btg. Allievi Finanzieri di Macerata, in data
29.11.97 (data d’incorporazione successivamente rinviata); che tuttavia, in
data 28.02.1997, aveva riconosciuto, come proprio figlio naturale, M. Emanuele
Ciro, nato il 24.02.1997; che con atto prot. n. 26520/1310, notificato il 15.12.97,
l’Ufficio Concorsi del Centro di Reclutamento della G. di F. gli aveva comunicato
l’esclusione dal concorso per finanziere ausiliario, proprio in ragione della
circostanza del riconoscimento, da parte sua, del detto figlio naturale; che,
avverso detta esclusione, aveva proposto impugnazione al T.A.R. del Lazio, che
con ordinanza n. 697 del 18.03.1998 aveva accolto la domanda cautelare proposta;
che, pertanto, aveva diffidato il Comando Generale della G. di F. a disporre
la sua incorporazione come ausiliario; ma che tale Amministrazione non aveva
eseguito l’ordinanza cautelare in questione, mentre gli era pervenuta la cartolina
precetto impugnata, che prevedeva la sua incorporazione nell’esercito, e per
di più in una località, posta ad oltre 100 km. dal suo luogo di residenza. Deduceva,
pertanto, censure di violazione di legge (art. 1 comma 110 l. 662/96, 3 l. 241/90),
nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione; e, inoltre, la violazione
dell’ordinanza cautelare n. 697/98 della II sezione del T.A.R. Lazio, avendo
la prestazione del servizio, quale ausiliario della G. di F., valore sostitutivo,
a tutti gli effetti, del servizio di leva nell’esercito. All’udienza in camera
di consiglio del 26.06.98 era accolta l’istanza cautelare, proposta unitamente
all’atto introduttivo del presente giudizio; all’udienza pubblica del 12 dicembre
2003 il ricorso era introitato per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto: è evidente la violazione
dell’art. 1 comma 110 l. 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui il servizio di
leva deve essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino
al Comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100
km da essa.
Come afferma la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente, a tale criterio
(ribadito peraltro dall’art. 8 comma 2 d. l.vo 8 maggio 2001 n. 215) l’Amministrazione
può eccezionalmente derogare solo in presenza di direttive strategiche ed esigenze
logistiche che, tuttavia, non possono essere solo genericamente richiamate ma
debbono essere specificatamente precisate nel provvedimento (cfr., ex multis,
T.A.R. Napoli, II Sez. 2 aprile 1998 n. 1095, 27 gennaio 1999 n. 192, 18 agosto
1999 n. 2254 ed altre ormai innumerevoli).
Né la norma avrebbe potuto disporre diversamente.
L’intera normativa concernente il servizio militare di leva attualmente vigente
(cfr. l’art. 1 commi 106-110 della l. 23 dicembre 1996 n. 662, in attuazione
dei quali è stato anche adottato il d.P.R. n. 504/1997 cit.), infatti, è chiaramente
rivolta a dare attuazione ai principi affermati con estrema chiarezza nella
nota sentenza della Corte Costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 41, la quale
ha posto in rilievo come l’art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere
di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri
diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che
preveda precisi limiti
In particolare, la sopra citata sentenza, alla quale il Legislatore ha inteso
ispirarsi al fine di conformare l’ordinamento alla Costituzione, ha posto in
rilievo che è essenziale la determinazione di norme e termini tassativi in tema
di chiamata alle armi, onde rendere meno gravoso l’adempimento della prestazione
imposta e porre il cittadino nella condizione di conoscere con certezza il tempo
in cui dovrà lasciare le proprie normali occupazioni ed il luogo ove dovrà recarsi.
Col provvedimento in esame, invece, al ricorrente è stata assegnata la sede
di servizio (Potenza) distante ben più di 100 Km. dalla sua residenza (Torre
Annunziata – Napoli), senza che sia stata fornita alcuna giustificazione al
riguardo.
Oltre a ciò, la cartolina precetto impugnata si pose in evidente violazione
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, la cui corretta esecuzione, da parte
della G. di F., implicava che il ricorrente dovesse essere chiamato, sia pure
sotto riserva della decisione del ricorso nel merito, a prestare, intanto, servizio
come ausiliario in quel Corpo.
Alla soccombenza dell’Amministrazione segue la sua condanna al pagamento delle
spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.