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Giurisprudenza
n. 1-2004 - © copyright.

TAR CAMPANIA, NAPOLI, Sez.II - sentenza, 7 gennaio 2004 n. 20
Pres. Onorato, Est. Severini; M. Pasquale (avv.ti Bruno Ricciardelli e Antonino Cascone) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).

Militare e militarizzato – concorso per arruolamento di ausiliario nella guardia di finanza – idoneita’ – successiva esclusione per riconoscimento di figlio naturale – esclusione da incorporazione – illegittimita’

Qualora si partecipi ad un concorso per arruolamento di ausiliari nel corpo della Guardia di Finanza, classificandosi utilmente ma ricevendo un diniego di incorporazione a causa dell’avvenuto riconoscimento di un figlio naturale, e’ illegittimo il comportamento dell’amministrazione militare che, violando un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, disponga la chiamata di leva invece che l’incorporazione, seppur con riserva quale ausiliario nel corpo della Guardia di Finanza.

 

 

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, M. Pasquale faceva presente di aver partecipato al concorso per l’arruolamento di 1200 ausiliari nel Corpo della Guardia di Finanza, anno 1997, e d’essersi classificato al 1022° posto della graduatoria di merito, sì da essere precettato per l’arruolamento nel Corpo della G. di F., con cartolina notificata il 17.11.1997, contenente l’invito a presentarsi presso il Btg. Allievi Finanzieri di Macerata, in data 29.11.97 (data d’incorporazione successivamente rinviata); che tuttavia, in data 28.02.1997, aveva riconosciuto, come proprio figlio naturale, M. Emanuele Ciro, nato il 24.02.1997; che con atto prot. n. 26520/1310, notificato il 15.12.97, l’Ufficio Concorsi del Centro di Reclutamento della G. di F. gli aveva comunicato l’esclusione dal concorso per finanziere ausiliario, proprio in ragione della circostanza del riconoscimento, da parte sua, del detto figlio naturale; che, avverso detta esclusione, aveva proposto impugnazione al T.A.R. del Lazio, che con ordinanza n. 697 del 18.03.1998 aveva accolto la domanda cautelare proposta; che, pertanto, aveva diffidato il Comando Generale della G. di F. a disporre la sua incorporazione come ausiliario; ma che tale Amministrazione non aveva eseguito l’ordinanza cautelare in questione, mentre gli era pervenuta la cartolina precetto impugnata, che prevedeva la sua incorporazione nell’esercito, e per di più in una località, posta ad oltre 100 km. dal suo luogo di residenza. Deduceva, pertanto, censure di violazione di legge (art. 1 comma 110 l. 662/96, 3 l. 241/90), nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione; e, inoltre, la violazione dell’ordinanza cautelare n. 697/98 della II sezione del T.A.R. Lazio, avendo la prestazione del servizio, quale ausiliario della G. di F., valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del servizio di leva nell’esercito. All’udienza in camera di consiglio del 26.06.98 era accolta l’istanza cautelare, proposta unitamente all’atto introduttivo del presente giudizio; all’udienza pubblica del 12 dicembre 2003 il ricorso era introitato per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto: è evidente la violazione dell’art. 1 comma 110 l. 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui il servizio di leva deve essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 km da essa.
Come afferma la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente, a tale criterio (ribadito peraltro dall’art. 8 comma 2 d. l.vo 8 maggio 2001 n. 215) l’Amministrazione può eccezionalmente derogare solo in presenza di direttive strategiche ed esigenze logistiche che, tuttavia, non possono essere solo genericamente richiamate ma debbono essere specificatamente precisate nel provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, II Sez. 2 aprile 1998 n. 1095, 27 gennaio 1999 n. 192, 18 agosto 1999 n. 2254 ed altre ormai innumerevoli).
Né la norma avrebbe potuto disporre diversamente.
L’intera normativa concernente il servizio militare di leva attualmente vigente (cfr. l’art. 1 commi 106-110 della l. 23 dicembre 1996 n. 662, in attuazione dei quali è stato anche adottato il d.P.R. n. 504/1997 cit.), infatti, è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati con estrema chiarezza nella nota sentenza della Corte Costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 41, la quale ha posto in rilievo come l’art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti per l’adempimento.
In particolare, la sopra citata sentenza, alla quale il Legislatore ha inteso ispirarsi al fine di conformare l’ordinamento alla Costituzione, ha posto in rilievo che è essenziale la determinazione di norme e termini tassativi in tema di chiamata alle armi, onde rendere meno gravoso l’adempimento della prestazione imposta e porre il cittadino nella condizione di conoscere con certezza il tempo in cui dovrà lasciare le proprie normali occupazioni ed il luogo ove dovrà recarsi.
Col provvedimento in esame, invece, al ricorrente è stata assegnata la sede di servizio (Potenza) distante ben più di 100 Km. dalla sua residenza (Torre Annunziata – Napoli), senza che sia stata fornita alcuna giustificazione al riguardo.
Oltre a ciò, la cartolina precetto impugnata si pose in evidente violazione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, la cui corretta esecuzione, da parte della G. di F., implicava che il ricorrente dovesse essere chiamato, sia pure sotto riserva della decisione del ricorso nel merito, a prestare, intanto, servizio come ausiliario in quel Corpo.
Alla soccombenza dell’Amministrazione segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

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