TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II - sentenza 8
gennaio 2004 n. 41
Pres. La Medica, Est. Calveri; Cooperativa Obiettivo
2000 a r.l. (avv. Albio Federici) c. Comune di Roma (avv. Angela Raimondo) e
nei confronti Cooperativa a r.l. Obiettivo Uomo (avv.ti Stefano Neri e Maria
Di Paolo), Associazione socio-sanitaria Roma 81 (n.c.).
Giustizia amministrativa – ricorso giurisdizionale – interesse all’impugnazione -gara di appalto – concorrente che non raggiunge il punteggio minimo – interesse all’impugnazione delle operazioni di gara – sussiste
Contratti della p.a. – gara - commissione giudicatrice - operazioni istruttorie e preparatorie – composizione collegiale perfetta – esclusione - attivita’ di giudizio - composizione collegiale perfetta – necessita’
Il concorrente ammesso ad una gara puo’ contestare la legittimita’ delle operazioni della commissione anche se, dalla classifica redatta dalla commissione predetta, non risulti aver raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando (nel caso di specie, si contestava l’errata composizione della commissione giudicatrice).
La commissione giudicatrice di una gara (nella specie, per servizi comunali alla persona) deve operare in composizione completa quando svolga attivita’ di decisoria e valutativa, mentre puo’ operare senza il plenum dei propri componenti per l’attivita’ conoscitiva o istruttoria.
per l'annullamento
previa sospensiva, della delibera della Giunta
comunale n. 5066 del 30 dicembre 1996, con la quale sono state approvate le
graduatorie formulate dalle Commissioni circoscrizionali per l’affidamento del
servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona handicappata
(SAISH) in virtù dell’avviso pubblico di cui alla delibera della Giunta comunale
n. 1764 del 28 maggio 1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e quello della società
Cooperativa Obiettivo Uomo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria decisione interlocutoria n. 4343 del 19 maggio 2003 e gli atti
depositati in ottemperanza;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre
2003 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi, altresì, l’avv. Fantini in delega
dell’avv. F.Alberici per la società ricorrente e l’avv. A. Raimondo per l’amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La Cooperativa Obiettivo 2000 a r.l. ha partecipato
alla gara, indetta dal Comune di Roma con avviso pubblico del 1996, per la realizzazione
del servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona handicappata
(SAISH), ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate).
Con la delibera in epigrafe, la gara veniva aggiudicata alla Cooperativa Obiettivo
Uomo e all’Associazione Roma 81.
Con ricorso notificato tra il 15 e il 27 febbraio 1997, la Cooperativa Obiettivo
2000 impugnava tale aggiudicazione asserendone l’illegittimità sotto i seguenti
profili: violazione del principio di collegialità da parte della commissione
esaminatrice; irregolarità formali dei verbali delle sedute di quest’ultima;
partecipazione alla gara di associazione non avente diritto; anticipata apertura
delle buste contenenti le offerte; incompatibilità del dirigente designato a
rivestire la carica di presidente della commissione.
Al ricorso resistevano il Comune intimato e la Cooperativa aggiudicataria.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 1997 l’istanza cautelare non trovava accoglimento.
Con decisione n. 4343 del 19 maggio 2003 sono stati disposti incombenti istruttori,
fissandosi per la trattazione del ricorso l’udienza dell’8 ottobre 2003, nella
quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- E’ impugnata la delibera della Giunta comunale di Roma n. 5066 del 30 dicembre 1996 con la quale, approvandosi le graduatorie formulate dalle Commissioni circoscrizionali per l’affidamento del servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona handicappata (SISH), è stata dichiarata aggiudicataria della gara la Società Cooperativa Obiettivo Uomo e l’associazione Roma 81.
2.- L’impugnativa è proposta dalla Società Cooperativa Obiettivo 2000 che è stata esclusa dalla gara per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di gara, individuato in 60/100 dall’avviso pubblico, allegato alla deliberazione giuntale n. 1764 del 29 marzo 1996.
3.- In via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione
di inammissibilità del ricorso, sollevata sia dal Comune resistente che dalla
controinteressata aggiudicataria della gara.
Si sostiene, in proposito, richiamandosi apposita giurisprudenza, che la carenza
di interesse del ricorso proposto contro l’atto di aggiudicazione di una gara
d’appalto conseguirebbe laddove il ricorrente non potrebbe comunque risultare
aggiudicatario dell’appalto medesimo.
Orbene – si soggiunge – poiché la società ricorrente non ha cumulato il punteggio
minimo previsto dal bando, essa non poteva (né potrebbe) divenire aggiudicataria
della gara, donde la mancanza di un suo interesse a coltivare il ricorso.
Si eccepisce, peraltro, dal Comune di Roma che l’inammissibilità del gravame
rileverebbe sotto altro profilo, e cioè per il fatto che alcuna censura sarebbe
stata mossa dalla ricorrente in ordine alla corretta attribuzione del punteggio,
che non ha attinto alla prevista soglia minimale per l’ammissione alla gara.
4.- Le eccezioni non sono da condividere. Deve
anzitutto premettersi, sul piano dei principi processuali circa la sussistenza
dell’interesse a ricorrere contro la procedura di aggiudicazione di contratti
della Pubblica amministrazione, che detto interesse non va saggiato in astratto
ma con riferimento ai singoli vizi dedotti dalla parte interessata in ordine
alla procedura concorsuale.
In applicazione di quanto precede va certamente, e in via esemplificativa, affermato
- in linea peraltro con pacifica giurisprudenza - che difetta l’interesse all’impugnativa
del provvedimento di aggiudicazione da parte del soggetto escluso per mancanza
dei requisiti soggettivi legittimanti la sua partecipazione alla gara di appalto
(CdS, V, 17 aprile 2002, n. 2017).
Ove, però e diversamente , come nel caso all’esame, si deduca in ordine alla
regolare composizione dell’organo collegiale che ha proceduto alla valutazione
dell’offerta con un giudizio che ha portato all’esclusione dalla partecipazione
alla gara dell’offerente, è di intuitiva evidenza che in capo al soggetto escluso
si radichi l’interesse all’iniziativa giurisdizionale.
Nell’ora descritta situazione non è quindi concludente correlare l’interesse
all’impugnativa all’esito della gara o alla circostanza che la ricorrente non
si sarebbe peritata di contraddire la consistenza dei punteggi attribuitile
dalla Commissione aggiudicatrice, atteso che la contestazione posta con il ricorso
riguarda in primis l’irregolare costituzione e funzionamento dell’organo collegiale
verificatosi proprio nella sede valutativa dell’offerta avanzata dalla ricorrente.
5.- Oltre che ammissibile il ricorso è fondato
sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo di ricorso in ordine
alla violazione del principio di necessaria collegialità che regola l’attività
valutativa degli organi collegiali operanti nelle procedure concorsuali.
Invero, non è in contestazione, ed è ammesso anche dal Comune resistente (pag.
4 della memoria di costituzione in giudizio), che la commissione esaminatrice
ha operato con l‘assenza di un suo membro (e non di due come affermato in ricorso);
tanto è avvenuto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti di
causa, proprio nella seduta del 21 dicembre 1996 nel corso della quale è stata
valutata l’offerta della ricorrente, con esiti che ne hanno determinato l’esclusione
dalla partecipazione alla gara.
La difesa del Comune di Roma oppone che, nella specie, l’assenza del componente
della commissione sarebbe irrilevante in adesione al principio, più volte ripetuto
in giurisprudenza (Tar Lazio, III, 12 gennaio 1994, n. 96) che la commissione
giudicatrice non opera come collegio perfetto ove debba svolgere un’attività
meramente istruttoria o preparatoria alla gara. In realtà, il riferito principio
giurisprudenziale non si attaglia al caso di specie nel quale, come più volte
si è precisato, l’attività della commissione non si è limitata allo svolgimento
di attività conoscitiva o istruttoria, ma ha riguardato proprio l’attività decisoria
e valutativa culminata con l’attribuzione dei punteggi assegnati all’offerta
della ricorrente. Non può quindi dubitarsi che tale ultima attività era inderogabilmente
riservata alla cognizione del plenum dell’organo collegiale (Tar Lombardia,
Brescia, 11 gennaio 2000, n. 5; Tar Campania, Napoli, I, 9 gennaio 2002, n.
168; Tar Lazio, III, 12 gennaio 1994, n. 36).
L’irregolare costituzione dell’organo collegiale rende illegittima l’esclusione
dalla gara disposta nei riguardi della società ricorrente e tale illegittimità
si riverbera sulla procedura concorsuale culminata con l’aggiudicazione dei
servizi sociali alla società controinteressata.
5.- Su tale decisiva considerazione, e con assorbimento
delle rimanenti censure, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto
l’annullamento degli atti impugnati.
La concorrenza di giusti motivi spinge a compensare tra le parti spese di giudizio
e onorari di causa.