TRIBUNALE DI PESCARA SEZIONE PENALE - ordinanza 28 luglio 2003 n. 1648/02 R. Gen. Trib
Giudice dott. Carmelo De Santis
1 - Edilizia - sanatoria – rapporti con procedure di emersione di lavoro irregolare (L: 383/2001) – dissequestro di manufatto – subordinazione a titolo edilizio.
1 - Non puo’ essere disposto il dissequestro di un’area destinata ad attivita’ produttiva ed oggetto di procedura di emersione di lavoro irregolare (legge 383/2001), se prima non vi e’ l’adeguamento dell’impresa agli obblighi imposti dalla legislazione urbanistica vigente, nelle forme e modi che saranno comunicati dal Comune. (1)
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(1) Sanatoria edilizia ed emersione del lavoro
nero.
La domanda di emersione dal lavoro nero puo’ avere effetti di sanatoria di abusi
edilizi in locali produttivi. In esecuzione della legge 18 ottobre 2001 n. 383,
emesso dal Giudice penale di Pescara con ordinanza 28 luglio 2003, un privato
ha chiesto al Giudice penale il dissequestro di un immobile nel quale esercitava
attivita’ commerciale, utilizzando manodopera non regolare. Il Giudice ha provveduto
con un provvedimento che conferma il sequestro del manufatto, ma che non e’
sfavorevole alla sanatoria: infatti, il magistrato ritiene che il procedimento
urbanistico rimanga di competenza del Comune, sicche’ non basta l’approvazione
del piano di emersione per estinguere l’abusivismo edilizio, ma occorre attendere
che il Comune si pronunci sulla domanda di sanatoria.
Le procedure di emersione del lavoro irregolare scadevano il 30 novembre 2002
(per le domande individuali) ed il 28 febbraio 2003 (per i piani aziendali)
e da quella data i comitati per l’emersione del lavoro sommerso (CLES) attuano
gli articoli della legge 383/2001 che parla di regolarizzazione anche per materie
aggiuntive rispetto a quelle fiscali e contributive. Pur nella genericita’ del
testo di legge, molti imprenditori, con locali e dipendenti abusivi, hanno presentato
domanda di emersione, chiedendo di utilizzare la sanatoria plurima. Tra questi,
un imprenditore abruzzese ha anche chiesto il dissequestro di manufatti abusivi,
in quanto la norma prevede l’estinzione dei reati contravvenzionali. Il Giudice
ha tuttavia escluso un automatismo tra dichiarazione di emersione ed estinzione
delle sanzioni penali, ritenendo necessario, anche ai fini del dissequestro,
che il piano di emersione, seppur approvato dal CLES, ottenga il parere del
Comune sugli aspetti urbanistici. La norma che prevede tale parere e’ l’art.
1 bis L. 383 ed in particolare il parere deve essere emesso entro trenta giorni.
Il parere puo’ prevedere anche una progressiva modifica all’assetto dei luogh,
in quanto l’art. 2 della legge 383 richiama i programmi di riqualificazione
urbana, cioe’ gli atti di pianificazione diretti alla regolarizzazione degli
insediamenti esistenti. Detta riqualificazione presuppone la necessita’ di sanare
non tanto singoli volumi, quanto interventi di ampio respiro, quando cioe’ e’
necessario un insieme sistematico di opere destinate a realizzare e completare
le urbanizzazioni, integrare i complessi esistenti ed inserire elementi di arredo
urbano (prendendo spunto dall’art. 11 L. 493/1993). L’abuso in zona vincolata
sotto l’aspetto ambientale non puo’ tuttavia essere sanato (con questo procedimento
di emersione, mentre probabilmente puo’ esserlo secondo le procedure delle leggi
urbanistiche ed ambientali). Quindi, con il meccanismo dell’emersione non puo’
sanarsi l’abuso edilizio in zone vincolate sotto l’aspetto paesaggistico o storico-artistico-culturale.
Il provvedimento del Giudice di Pescara risulta esser il primo che possa orientare,
su questo nuovo tipo di sanatoria urbanistica, i Comuni. La legge prevede linee
guida, di competenza del CIPE (che infatti ha emesso documenti in data 15 novembre
2001 n. 1000 e 6 giugno 2002 n. 38), ma tali atti solo in linea generale affrontano
il problema della sanatoria. Il CIPE parla della necessita’ di adottare direttive
per ricevere, istruire e valutare le proposte del piano di emersione. Ad esempio,
secondo il CIPE si dovra’ adottare di una classificazione tra le tipologie di
obblighi da rispettare separando le violazioni in tema di a) ambiente, b) sicurezza,
c) igiene e salute, d) edilizia, e) altre prescrizioni. In attesa di orientamenti
precisi, gli imprenditori possono sollecitare le amministrazioni ad applicare
il testo della legge, che impone un termine di 18 mesi (prolungabile a 24) per
l’adeguamento. Nel caso di abusi edilizi, l’ adeguamento puo’ anche essere automatico,
cioe’ privo di prescrizioni, se cio’ e’ deciso dal Comune dopo la verifica della
destinazione urbanistica in atto (al momento della domanda di emersione) e della
compatibilita’ edilizia.
Si ritiene che la sanatoria operai senza le sanzioni previste dal T. U. sull’edilizia
entrato in vigore il primo luglio 2003, in quanto si tratta di una legge speciale,
parallela a quella sull’edilizia (ed alla stessa, quindi, derogatoria).
In caso di assenza di compatibilita’ tra le destinazioni di piano vigenti al
momento della domanda di emersione e le previsioni di PRG, il Comune potra’
adottare una procedura di variante urbanistica, che potra’ riguardare sia il
solo lotto dell’insediamento abusivo, sia una piu’ vasta zona, qualora siano
da realizzare interventi di riqualificazione con strade o un nuovo disegno urbanistico
dei luoghi. Tutto cio’, attraverso il meccanismo dello sportello unico, cioe’
coordinando le esigenze dei vari soggetti (USL, ARPA, Vigili del Fuoco, edilizia)
coinvolti nell’ emersione. Come per la sanatoria urbanistica (art. 35 della
legge 47/1985) si ritiene che non siano sanabili in modo automatico (bensi’
con prescrizioni) le violazioni alle norme sulla sicurezza statica e prevenzione
incendi. Ma, una volta ottenuta la sanatoria, i luoghi possono diventare produttivi
a tutti gli effetti: cio’ si ricava dalla necessaria attenzione alla riqualificazione
urbana, quando l’intervento abusivo e’ di peso particolare. (Poli 53)
ORDINANZA IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
Vista l’istanza presentata il 23.7.2003 dal difensore di fiducia dell’imputato sig. L. M., rinviato a giudizio per rispondere della violazione dell’art. 20 lett. B L. 47/85, con udienza dibattimentale fissata per la discussione al 12.2.2004 (con sospensione del termine di prescrizione del reato a far tempo dal 26.6.2003), diretta ad ottenere la revoca del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale in data 26.7.2001.
Visto il citato decreto di sequestro preventivo con allegata ampia e significativa documentazione fotografica.
Rilevato che gli interventi edilizi sottoposti a vincolo cautelare non sfuggono al regime concessorio, non essendo compresi in alcuno degli interventi edilizi minori elencati nel comma 7 dell’art. 4 della legge 4.12.1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2, comma 60, legge 23.12.1996, n. 662, successivamente modificato dall’art. 11 della legge 23.5.1997, n. 135, trattandosi di manufatti in cemento realizzati in zona agricola e destinati illecitamente alla ristorazione con cucina e sala da pranzo.
Ritenuto che la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare non abbia alcuna influenza sulla norma penale violata in contestazione, né sulla efficacia della misura cautelare reale in cui restano immutate, allo stato, tutte le condizioni che ne hanno determinato la applicazione.
Ritenuto, in particolare, che la previsione di regolarizzazione degli insediamenti produttivi sotto il profilo edilizio, non implica, di per sé, la sussistenza della avvenuta regolarizzazione, non risultando che siano state rilasciate concessioni in sanatoria (vieppiù che trattasi di edificazione avvenuta in piena zona agricola).
Rilevato che lo stesso CLES ha approvato il piano individuale presentato dalla ditta L. a condizione della “effettiva e necessaria conformazione agli obblighi imposti dalla legislazione urbanistica vigente, nelle forme e nei tempi che saranno comunicati dal Comune di S.”.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Riportiamo, per la migliore comprensione della vicenda, il testo della istanza sulla quale ha provveduto il Tribunale ed il parere del P.M. (si ringrazia perla collaborazione l’Avv. Maurizio Russi del Foro di Pescara)
Oggetto: istanza di dissequestro avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo del 24/7/01 emesso dal GIP Dott. Camillo Romandini.
Ill.mo Sig. Giudice Monocratico Dott.sa De
Matteis, il sig. L. M. così come difeso di fiducia, giusta nomina in atti, dall’Avv.
Maurizio Russi del Foro di Pescara, nella qualità di persona imputata del delitto
p. e p. dall’art. 20 lettera B) della L. 47/85, nel procedimento penale n. 47/2000
R.G.N.R., “perché nella rispettiva quaità di proprietario del terreno oggetto
degli interventi abusivi e di materiale esecutore delle opere, in assenza di
concessione edilizia, realizzava in zona agricola” le n. 4 opere di cui all’avviso
della conclusione delle indagini preliminari. “Accertato in S. il 15/12/1999,
accertato fino al 1/6/2001”, intende formulare, per il tramite del proprio difensore
di fiducia Avv. Maurizio Russi, alla S.V. Ill.ma istanza di dissequestro motivata
come segue:
1) l’istante, in data 1/3/2002 ha consegnato all’Agenzia delle Entrate Pescara
2 dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (doc. 1) ai sensi e per gli
effetti della L. n. 383 del 18/10/2001, avendo, nel contempo, effettuato il
pagamento di più rate dell’oblazione dovuta;
2) in data 16/5/2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro di Pescara ha comunicato
(doc. 2) all’imputato l’approvazione da parte del CLES del piano individuale
di emersione individuale di emersione presentato dall’imputato;
gli artt. 1 bis e 2 della citata Legge n. 383/01, così come modificati dalla
L. n. 73/02, e così come chiariti dalla Delibera CIPE del giugno 2002 e dalla
Circolare interamministrativa n. 56/E dell’Agenzia delle Entrate del 20/6/2002
hanno esplicitato in modo inequivoco che gli imprenditori possono regolarizzare
i loro insediamenti produttivi abusivi dal punto di vista edilizio. Tra l’altro
la citata delibera CIPE prevede che il soggetto interessato possa chiedere una
progressiva regolarizzazione degli obblighi cui si è sottratto, con particolare
riferimento a vari settori fra i quali quelli edilizi, che l’imputato ha già
presentato presso il CLES; chiede il dissequestro dei beni oggetto del decreto
di convalida di sequestro preventivo indicato in epigrafe.
Il P.M. dott. Aldo Aceto. Si esprime parere negativo data la mancanza di fatti
sopravvenuti che facciano venire meno le condizioni di applicabilità della misura
cautelare disposta. In particolare non rileva nel caso di specie la L. 383/2001
la quale agli artt. 1 bis e 2 si limita a prevedere la procedura che un imprenditore
deve seguire ai fini dell’emissione del sommerso. In tale ottica, la legge prevede
anche che gli imprenditori che aderiscono ai piani di emersione possano regolarizzare
i propri insediamenti produttivi accordando il regime di cui agli artt. 20,
21, 24 del decreto legislativo 19/12/94 n. 758. Si tratta di una mera facoltà
prevista dal legislatore come ulteriore incentivo in un’ottica di progressiva
e globale regolarizzazione rispetto alla normativa vigente. Tale previsione
legislativa non è, di per sé sola, un fattore che può far venire meno le condizioni
di applicabilità del sequestro preventivo alla luce dell’assenza di un’espressa
causa estintiva dei reati per cui si procede.
Inoltre, la possibilità di regolarizzazione deve essere seguita, in concreto,
e sempre che sia possibile, dal rilascio della C.E. in sanatoria.