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Giurisprudenza
n. 3-1999 - © copyright.

Ringraziamo gli Avv.ti Domenico Vitale e Raffaele Moschettino, del Foro di Napoli, per avere inviato per fax la sottoriportata sentenza del T.A.R. Campania.

T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 31 marzo 1999 n. 1071 - Pres. Coraggio, Est. Scafuri - De Luca Picione Costruzioni (Avv.ti Vitale e Napolitano) c. Comune di Napoli (Avv.ra municipale) ed altri (n.c.) - (accoglie, condanna alle spese).

E' illegittimo l'operato di una Commissione di gara che esclude, perchè anomala, l'offerta presentata da una ditta, senza che a quest'ultima sia stato fornito il computo metrico.

Invero, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/1994, il computo metrico costituisce elemento essenziale della progettazione. Deve ritenersi, quindi, che il computo metrico - indicando dettagliatamente i lavori da eseguirsi, con determinazione ed elencazione della quantità, qualità e prezzi - costituisca l'indispensabile strumento di raffronto unitario e parametro soggettivo di una valida verifica di congruità dell'offerta e che, pertanto, l'assenza di tale strumento infici in maniera irrimediabile la valutazione operata dalla Commissione di gara.

La mancanza di computo metrico comporta non solo l'annullamento della disposta esclusione, ma anche dell'intera procedura di gara, che deve essere rinnovata nel suo complesso.

 

(omissis)

RITENUTO in fatto che la società ricorrente si duole dell'esclusione dalla gara de qua, disposta in quanto la sua offerta è stata giudicata anomala;

CONSIDERATO in diritto quanto segue:

- che il ricorso è affidato a censure di carattere formale - che concernono il procedimento per la verifica dell'anomalia - e di carattere sostanziale, che investono la valutazione di inattendibilità dell'offerta;

- che per quanto riguarda le prime esse non possono condividersi, atteso che il procedimento di verifica i è svolto secondo i dettami dell'art. 21 del D.L.gvo n. 406/1991, con individuazione della soglia di anomalia, invito a fornire le giustificazioni, valutazione delle medesime in contraddittorio;

- che al contrario tra le doglianze di natura sostanziale assume valore assorbente quella inerente la mancata messa a disposizione dei concorrenti del computo metrico;

- che al riguardo non può essere condivisa la tesi del Comune resistente, per la quale la legge (in particolare l'art. 330, 1 comma della legge 20.3.1865 n. 2248, così come richiamato dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4488/UI del 7.10.1996) non prescriverebbe la messa a disposizione dei concorrenti di detto elaborato;

- che al contrario l'art. 16 della legge n. 109/1994 enuclea il computo metrico quale elemento essenziale della progettazione, che ne deve necessariamente accompagnare la pubblicazione;

- che d'altra parte il ripetuto computo metrico - in quanto specifica dettagliata dei lavori da eseguirsi, con determinazione ed elencazione della quantità, qualità e prezzi - costituisce l'indispensabile strumento di raffronto unitario e parametro soggettivo di una valida verifica di congruità dell'offerta;

- che pertanto l'assenza di tale strumento inficia in maniera irrimediabile la valutazione operata dalla Commissione di gara;

- che peraltro la valenza di tale vizio è da condurre all'annullamento non solo della contestata esclusione bensì dell'intera procedura di gara, che dovrà essere rinnovata nel suo complesso;

- che in definitiva il ricorso deve essere accolto nei limiti della soddisfazione dell'interesse strumentale, insito nella richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati;

- che il disposto annullamento della gara soddisfa sia da un punto di vista formale sia da un punto di vista sostanziale l'interesse di parte, per cui non residua alcun margine di apprezzamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente;

- VALUTATO che per quanto sopra il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra e le spese di giudizio liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Comune soccombente.

(omissis)

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