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n. 7-1999 - © copyright.

T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. II – Sentenza 26 luglio 1999 n. 1436Pres. Passanisi, Est. Savasta - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA (Avv. Lo Castro) c. CO.RE.CO., Sez. Prov.le di Catania (Avv. Stato Adorno) – (dichiara irricevibile il ricorso).

Giustizia amministrativa – Termine per l’impugnazione – Riduzione alla metà – Ex art. 19 D.L. n. 67/1997 – Applicabilità anche alla materia dell’affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecniche connesse relative ad opere pubbliche.

La riduzione dei termini processuali prevista dall’art. 19 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni con legge 23 maggio 1997 n. 135, si applica anche alla materia dell’affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecniche connesse. E’ pertanto irricevibile un ricorso proposto avverso un provvedimento del CO.RE.CO. con il quale si annulla una delibera di affidamento di incarichi di progettazione esecutiva, direzione lavori ed assistenza al collaudo di alcuni lavori pubblici.

 

 

N.1436/99 Reg.Sent.

N.2702/99 Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Luigi Passanisi Presidente

Dott. Francesco Brugaletta I Referendario

Dott. Pancrazio Maria Savasta Referendario rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 2702/99 R.G. proposto dalla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Lo Castro, ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

il Comitato Regionale di Controllo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento

del provvedimento prot n° 4069, contenuto nella decisione n° 3700, adottata nella seduta del 13.4.1999, notificata alla ricorrente in data 19.4.1999, con il quale il Comitato Regionale di Controllo di Messina ha annullato la deliberazione di Giunta Provinciale n° 2238 relativa all’affidamento di incarichi professionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di Consiglio del 14.7.1999 il Referendario Dr. Pancrazio Savasta;

Udito l’avv. Andrea Lo Castro, per la ricorrente e l’avv. Ugo Adorno, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania per l’Amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato l’11.6.1999, la Provincia Regionale di Messina ha impugnato la decisione del CO.RE.CO di Messina, comunicata a detta Amministrazione il 19.4.1999, di conferimento di incarichi di progettazione esecutiva, direzione lavori ed assistenza al collaudo relative alla sistemazione ed allargamento della S.P. 75 nel Comune di Barcellona P.G.

L’art. 19 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni con legge 23 maggio 1997 n. 135, stabilisce testualmente che "nei giudizi davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applica", tra l’altro, la riduzione a metà dei termini processuali.

Ciò stante, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

La norma, infatti, nella materia che qui assume rilievo di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecniche connesse, nel dettare la diversa disciplina processuale, si riferisce a provvedimenti relativi alla procedura e non ai meri provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione in tema di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Non v’è dubbio, pertanto, che i termini ridotti, nel primo caso, sono stati previsti, in ossequio ad un principio acceleratorio, per l’impugnativa di tutti i provvedimenti a rilevanza esterna concernenti l’intero procedimento, cui il controllo tutorio, certamente fa parte.

Ritenuto che la notifica risulta formalizzata l’11.6.1999, ben oltre i necessari trenta giorni, devesi concludere per la irricevibilità del ricorso.

Stante, per altro, la novità delle questioni prospettate, stimasi comunque equo disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 14.7.1999.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pancrazio Savasta Luigi Passanisi

Il Segretario

Depositata nella Segreteria

del T.A.R.S.–Sez.di Catania

Oggi, 26.7.1999

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