T.A.R. FRIULI - VENEZIA GIULIA - Sentenza 16 aprile 1999 n. 524 - Pres. Bagarotto, Est. Di Sciascio - Ferracin s.r.l. (avv.ti Basso e Fornasaro) c. Az. Ospedaliera S. Maria della Misericordia (avv. Grillone) e Edilcoop Friuli (avv. Persello) (accoglie)
La costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, in caso di procedimento abbreviato ex art. 19 della L. n. 135/97, può avvenire legittimamente anche senza la previa adozione di atto deliberativo, che autorizzi la resistenza in giudizio, in quanto una contraria interpretazione, rendendo ancora più gravosa la difesa, già di per sé difficile nel brevissimo termine concesso, non sarebbe conforme all’art. 24 Cost.
Qualora un bando di gara preveda che, in luogo dei documenti richiesti, il ricorrente può presentare dichiarazione di essi sostitutiva, detta modalità di autocertificazione non può ritenersi estesa al certificato del casellario giudiziale, che va in ogni caso prodotto in originale, dal momento che la dichiarazione sostitutiva di certificato è consentita soltanto in ipotesi tassative, fra cui quella in esame non rientra.
Ric. n. 123/99 R.G.R. N.524 Reg. Sent.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
Giancarlo Bagarotto - Presidente
Enzo Di Sciascio - Consigliere, relatore
Oria Settesoldi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
sul ricorso n. 123/99 proposto dalla Ferracin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eraclio Basso e Piero Fornasaro, con domicilio eletto presso il secondo in Trieste, viale XX Settembre 1, come da mandato a margine del ricorso;
c o n t r o
l’Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Grillone, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R., come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
e nei confronti
della Edilcoop Friuli s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Persello, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R., come da mandato a margine dell’atto di costituzione;
per l’annullamento
del decreto direttoriale n. 1673 del 2.12.1998 con cui è stato approvato il verbale della gara d’appalto mediante asta pubblica per la ristrutturazione del reparto di urologia, nonché del verbale stesso, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla gara "per mancanza del certificato originale del casellario giudiziale, che doveva essere prodotto in originale";
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;
Visti gli atti tutti di causa;
Visto l’art. 19 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito con modificazioni in L. 23.5.1997 n. 135 che consente al T.A.R. adito con domanda di sospensione in materia di incarichi di progettazione o di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di definire immediatamente il giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata;
Data per letta nella camera di consiglio dell’8 aprile 1999 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
f a t t o
La ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati, deducendo violazione del bando di gara che, pur prevedendo la presentazione obbligatoria di taluni documenti in originale, tra cui il certificato generale del casellario giudiziale, soggiunge "con riferimento alla documentazione sopraelencata, si intendono comunque applicabili le disposizioni di cui alla legge 15/1968 e alla legge 127/97.
Ne discenderebbe l’illegittimità dell’impugnata esclusione, per aver la ricorrente presentato, in luogo del predetto documento, dichiarazione sostitutiva che ben potrebbe, contrariamente a quanto afferma l’amministrazione, tenerne luogo, per essere poi verificata d’ufficio.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, controdeducendo.
Si è altresì costituita la società cooperativa controinteressata, che ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso ed ha quindi replicato nel merito ai motivi di gravame.
d i r i t t o
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni pregiudiziali, data l’infondatezza nel merito del ricorso.
Ritiene altresì legittima la costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera intimata, ancorché in assenza di deposito di atto deliberativo della resistenza in giudizio.
Invero l’interpretazione secondo cui sarebbe dovuto, sotto pena di estromissione, l’adempimento, non esplicitamente previsto dalla norma, anche nella procedura particolarmente celere prevista dall’art. 19 della L. n. 135/97, è da disattendere, in quanto non conforme al principio, di cui all’art. 24 Cost..
Si renderebbe infatti ancor più gravosa la posizione dell’amministrazione intimata che, già onerata dal fatto di dover spiegare la sua difesa nel brevissimo termine, entro cui viene fissata la camera di consiglio per l’istanza cautelare (la prima dopo il trascorrere di cinque giorni dal deposito del ricorso) nelle materie, non sempre di agevole identificazione, di cui all’art. 19 predetto, dovrebbe altresì provvedere ad interessare l’organo deliberativo, qui monocratico, ma nella più parte dei casi collegiale, perché decida sulla resistenza in giudizio, con indubbia diminuzione del diritto di difesa.
Va perciò preferita, in assenza di esplicite disposizioni in contrario, in quanto più aderente al dettato costituzionale, l’interpretazione opposta, secondo cui l’amministrazione, adita con istanza cautelare nelle materie predette, considerato anche che il Tribunale può sempre limitarsi a decidere sulla sospensiva, senza pronunziare sentenza, è regolarmente costituito in giudizio anche con il solo mandato dell’organo, che legalmente la rappresenta.
Passando quindi all’esame del merito deve ritenersi privo di fondamento l’unico motivo di gravame proposto dalla ricorrente, secondo cui il bando consentirebbe di produrre, in luogo del certificato del casellario giudiziale, una dichiarazione sostitutiva dell’interessato, da verificarsi successivamente, ancorché condivisa, in via generale, da un isolato ma autorevole precedente giurisprudenziale (cfr. C.D.S. V Sez. 12.4.1984 n. 279).
Va invece condiviso l’assunto dell’amministrazione, secondo cui, a norma del bando qui in discussione, esso andava prodotto in originale, non essendone prevista la sostituzione nel modo preteso dalla Ferracin s.r.l..
Invero il richiamo del bando alla possibilità di applicare "con riferimento alla documentazione sopraelencata" le leggi n. 15 del 1968 e n. 127 del 1997 non può riferirsi al predetto certificato.
Due sole modalità di autocertificazione sono infatti previste dalla L. n. 15/68 (modificata dalla L. n. 127/97 in parti che qui non rilevano), che consistono nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 2) e nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4).
Quest’ultima, nel cui ambito andrebbe annoverata quella prodotta dalla parte istante, non è utilmente invocabile nella fattispecie, in cui non si fa questione di "fatti, stati o qualità personali, che siano a diretta conoscenza dell’interessato" da attestare normalmente con l’atto di notorietà, che da essa viene sostituito, come recita la norma, che la disciplina, ma di documenti amministrativi e, in particolare, da un certificato, di cui essa dovrebbe tenere luogo.
Si versa pertanto nell’ipotesi di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, che peraltro non è idonea a prendere il posto di qualsiasi certificato, ma soltanto di quelli tassativamente indicati dal comma 1° del citato art. 2 della L. n. 15/68, fra cui non rientra il certificato del casellario giudiziale.
Va soggiunto, per quanto possa qui rilevare, che in materia dei contratti della P.A. la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in luogo di un certificato ovvero, ove possibile, della dichiarazione sostitutiva dello stesso, legittima l’esclusione dalla gara (cfr. C.D.S. V Sez. 17.5.1997 n. 519).
Poiché il bando deve interpretarsi, nel dubbio, secondo la sua lettera e in conformità alle norme di legge, che in genere lo integrano e che, in specie, sono espressamente richiamate, la disposizione che consente di sostituire determinati documenti con dichiarazioni, a’ sensi della L. n. 15/68 e della L. n. 127/97, va intesa nel senso che l’autocertificazione può tener luogo di quelli, che in tal modo possono essere sostituiti a norma delle leggi citate, e soltanto di essi.
Non risultando fra tali documenti, per le ragioni appena esposte, il certificato del casellario giudiziale, correttamente l’amministrazione ha escluso dalla gara la ricorrente, che non lo ha prodotto in originale.
Detto certificato non può, infatti, venir sostituito da una dichiarazione dell’interessato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, l’8 aprile 1999.
Giancarlo Bagarotto - Presidente
Enzo Di Sciascio - estensore
Depositato nella Segreteria del Tribunale il giorno 16 aprile 1999.