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n. 12-1999 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza 20 dicembre 1999 n. 2502 - Pres. Trotta, Est. La Guardia - Campenon Bernard S.G.E. ed altri (Avv. Cacciavillani) c. Azienda Piovese Gestione Acque s.r.l. (Avv.ti Creuso e Lago).

Contratti della P.A. - Gara - Riunioni temporanee d’imprese - Requisiti prescritti - Nel caso di associazione c.d. "minore" ex art. 23 del D.L.gs n. 406/91 - Debbono essere interamente posseduti dalla mandataria - Possesso dei requisiti da parte delle imprese minori - Irrilevanza - Ragioni.

E’ legittima l’esclusione dalla gara di un raggruppamento temporaneo d’imprese allorché l'impresa mandataria, pur avendo documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando a garanzia della capacità economica, finanziaria e tecnica per l'esecuzione dei lavori, non possieda, viceversa, l'ulteriore requisito richiesto per la successiva gestione dell'opera (nella specie, gestione negli ultimi cinque anni di impianti di determinate potenzialità), a nulla rilevando che ditte mandanti - che erano state cooptate ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.gs n. 406/91 - possedevano il requisito in questione.

Infatti, lo strumento della associazione per cooptazione (o dell’associazione delle imprese c.d. "minori") previsto dall’art. 23 del D.L.gs n. 406/91, ha lo scopo di consentire la partecipazione alle gare alle imprese minori, prive dei requisiti necessari, onde consentire loro di maturare capacità tecnica, al contempo agevolando l'opera della cooptante, che ne rimane peraltro integralmente responsabile (la somiglianza è piuttosto con il subappalto che con il modello dell'A.T.I.); in tale contesto è del tutto logica la previsione del 6° comma dell'art. 23 D.L.gs n. 406/91 che richiede all'associante in possesso di tutti i requisiti prescritti in relazione all'oggetto - eventualmente anche misto - dell'appalto; di tanto si trae riprova dalla previsione della possibilità che la veste di cooptante sia assunta da una associazione temporanea di imprese, considerato che un simile disposto non avrebbe senso se le imprese cooptate fossero parificate alle componenti il raggruppamento, potendo al pari di esse contribuire ad integrare i requisiti indicati dalla P.A. per la partecipazione alla gara.

L'art. 23 D.Lgs. 406/91, invero, oltre a stabilire una articolata disciplina relativa ai certificati di iscrizione all'ANC, richiama i requisiti previsti dai precedenti artt. 18, 19, 20, e 21, con la conseguenza che il riferimento, al 6° comma, ai "requisiti di cui al presente articolo" va inteso come attuato tanto ai requisiti posti dal medesimo art. 23, quanto a quelli ivi richiamati.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

Gaetano Trotta - Presidente

Silvia La Guardia - Consigliere, relatore

Marco Buricelli - Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2140/99 proposto da Campenon Bernard S.G.E., S.I.E.M.E.C. S.p.A. e Prearo Costruzioni s.r.l., in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi all’avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054, come da mandato in calce al ricorso;

contro

l'Azienda Piovese Gestione Acque s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Wanda Falciani in Venezia, San Marco 3472 - Calle del Pestrin;

per l'annullamento

della deliberazione del C.d.A. dell'Azienda resistente n. 99/11/087 del 20.7.99 con la quale è stato approvato l'elenco delle imprese da invitare alla gara, nella parte in cui ha escluso da tali imprese le ditte ricorrenti; della nota 27 luglio 1999 di esclusione delle ditte ricorrenti dalla gara stessa;

Visto il ricorso, notificato il 23.9.99 e depositato presso la Segreteria il 24.9.99, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Dato atto che alla Camera del Consiglio del 30.9.99 (relatrice il Consigliere Silvia La Guardia), fissata per la discussione della istanza cautelare i procuratori delle parti (avv. Chiara Cacciavillani per la ricorrente e gli Avv.ti Creuso e Lago per la resistente) hanno concordemente rinunciato alla discussione nella sede incidentale chiedendo che la causa fosse immediatamente trattenuta per la decisione del merito ai sensi dell'art. 19 L. 135/97.

Considerato che:

- le società ricorrenti hanno partecipato alla gara indetta dall'Azienda Piovese Gestione Acque s.r.l., con bando n. 12 del 20.5.99, per l'affidamento della progettazione ed esecuzione del "potenziamento dei sistemi depurativi e ampliamento reti" relativo agli impianti di Codevigo, Pontelongo e Cona e della relativa gestione triennale;

- le medesime, nel presentare domanda congiunta di partecipazione a detto appalto concorso, hanno dichiarato di volersi riunire ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma, 6 del D.Lgs. 406/91, assumendo la Campenon Bernard S.g.e. la qualifica di Capogruppo e la Prearo Costruzioni s.r.l. e la S.I.E.M.E.C. S.p.A. la qualifica di mandanti;

- è pacifico che l'impresa mandataria ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando a garanzia della capacità economica, finanziaria e tecnica per l'esecuzione dei lavori mancando, viceversa, dell'ulteriore requisito richiesto per la successiva gestione dell'opera.

Detto requisito - gestione negli ultimi cinque anni di impianti di determinate potenzialità - era stato tuttavia documentato dalla mandante S.I.E.M.E.C. S.p.A.;

- l'A.P.G.A. ha escluso il raggruppamento, ritenendo che le due ditte mandanti, essendo state cooptate ai sensi dell'art. 23, comma 6, cit., non avevano titolo per soddisfare il requisito mancante alla ditta mandataria;

- la questione principale posta col ricorso, cui resiste l'A.P.G.A., attiene alla corretta interpretazione degli artt. 22 e 23 del D.L.gs n. 406/91, che le ricorrenti assumono esse stati violati;

- ad avviso delle ricorrenti la regola secondo la quale nelle associazioni di imprese costituite ai sensi dell'art. 23, comma 6, l'impresa associante deve possedere tutti i requisiti di partecipazione alla gara va riferito ai soli requisiti specificamente considerati dal medesimo art. 23, vale a dire i requisiti concernenti la realizzazione dell'opera, ben potendo viceversa le imprese associate integrare gli ulteriori requisiti specifici richiesti per la successiva gestione dell'opera ed assumere conseguentemente la responsabilità per tale successiva fase del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione appaltante e l'associazione temporanea;

- tale tesi viene sostenuta sulla base del rilievo che, mentre l'art. 22 D.Lgs. n. 406/91 consente senza limitazioni la possibilità per associazioni temporanee di imprese di partecipare a gare che abbiano ad oggetto l'affidamento di concessioni di costruzione e di gestione delle opere realizzate, il successivo art. 23 è dedicato essenzialmente alla disciplina delle solo associazioni di imprese finalizzate alla esecuzione di opere, con la conseguenza che il riferimento, nel sesto comma, ai "requisiti di cui al presente articolo" si dovrebbero intendere riferito alla sola idoneità per l'esecuzione delle opere pur quando l'appalto abbia un oggetto misto;

ritenuto che:

- la tesi non è persuasiva in quanto l'argomento testuale invocato è a ben vedere, inconferente dato che l'art. 23 D.Lgs. 406/91 oltre a stabilire una articolata disciplina relativa ai certificati di iscrizione all'ANC, richiama i requisiti previsti dai precedenti artt. 18, 19, 20, e 21, con la conseguenza che il riferimento, al 6° comma, ai "requisiti di cui al presente articolo" va inteso come attuato tanto ai requisiti posti dal medesimo art. 23 quanto a quelli ivi richiamati; per la stessa ragione risulta debole l'argomento sistematico basato sul riferito raffronto tra gli artt. 22 e 23 citt.;

- l'impostazione delle ricorrenti, come ampiamente argomentato dalla parte avversa, appare, inoltre, in contrasto con la ratio di quel particolare tipo di associazione d'imprese detta "per cooptazione", disciplinata dal 6° comma dell'art. 23 e prescelto dalle ricorrenti con una dichiarazione impegnativa, non suscettibile di conversione, in via interpretativa, vuoi per l'ontologica differenza con altra tipologia di raggruppamento, vuoi per non incorrere in violazioni della par condicio tra i concorrenti;

- il sistema della cooptazione si differenzia da quello della associazione temporanea d'impresa (di tipo c.d. orizzontale oppure verticale), la quale è preordinata a consentire l'integrazione delle risorse tecniche o finanziarie delle partecipanti per consentire loro di prendere parte a gare alle quali non potrebbero presentarsi singolarmente per mancanza di requisiti (gare per l'affidamento della realizzazione di opere e servizi omogenei eccedenti le capacità individuali ovvero per l'esecuzione coordinata di opere e/o servizi complessi che richiedono varie specializzazioni);

- lo strumento della associazione per cooptazione risponde, invece, al diverso scopo di consentire la partecipazione alle gare alle imprese minori, prive dei requisiti necessari, onde consentire loro di maturare capacità tecnica, al contempo agevolando l'opera della cooptante, che ne rimane peraltro integralmente responsabile (la somiglianza è piuttosto con il subappalto che con il modello dell'A.T.I.); in tale contesto è del tutto logica la previsione del 6° comma dell'art. 23 cit. che richiede all'associante in possesso di tutti i requisiti prescritti in relazione all'oggetto - eventualmente anche misto - dell'appalto; di tanto si trae riprova dalla previsione della possibilità che la veste di cooptante sia assunta da una associazione temporanea di imprese, considerato che un simile disposto non avrebbe senso se le imprese cooptate fossero parificate alle componenti il raggruppamento, potendo al pari di esse contribuire ad integrare i requisiti indicati dalla P.A. per la partecipazione alla gara.

Per le esposte ragioni il ricorso va respinto.

Sì ravvisano giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo RESPINGE.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 30.9.99.

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1999.

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