-
Problematiche
conseguenti allintroduzione dellart. 23 IV°
comma del D.L. 2.3.89 n. 66 convertito in L. 24.4.1989 n.
144, oggi sostituito dallart. 35 del D.Lgs.
25.02.1995 n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali).
-
- Sono oltremodo frequenti
nellesperienza giudiziaria, non solo recente,
fattispecie nelle quali unamministrazione locale è
chiamata a rispondere di debiti assunti in violazione
delle norme che presiedono alla riferibilità dei
rapporti negoziali allEnte medesimo, attraverso un
procedimento c.d. di evidenza pubblica.
- Ciò si deve ad
innumerevoli fattori tra cui il costante accrescersi dei
compiti (anche di benessere) assunti dagli EE.LL., la
necessità di fronteggiare situazioni urgenti che
richiedono indifferibili forniture di beni e servizi, la
scarsa propensione delle amministrazioni ad «investire»
nellaggiornamento professionale dei propri quadri.
- In circostanze del genere
leccezione più comunemente spiegata dalla difesa
dellEnte convenuto in giudizio, ancor prima della
introduzione dellart. 23, IV° comma del D.L.
2.3.89 n. 66, convertito in L. 24.4.1989 n. 144,
consisteva nelleccepire lassoluto insanabile
difetto di legittimazione processuale della P.A.
convenuta, ossia la sua totale estraneità al rapporto
obbligatorio invocato dal fornitore.
- Sul versante processuale,
si rammenta che lart. 101 c.p.c. il quale
disciplina il principio del contraddittorio nel processo
civile non solo da un punto di vista meramente formale,
ma anche sotto laspetto sostanziale prevede che il
giudice non può statuire se non è citata la «giusta
parte» lunica titolare dellinteresse a
resistere sul merito della domanda.
- Nel merito, è noto che i
contratti in cui è parte la P.A. sono negozi solenni per
i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam
ai fini della salvaguardia degli interessi della stesa
P.A. e di un efficace controllo della spesa pubblica
(Cass. 3373/83).
- In proposito la S.C. ha
costantemente affermato che:
- a - Per integrare il
requisito documentale, pur potendosi derogare
allunicità del documento o alla contestualità
delle dichiarazioni, occorre pur sempre un atto formale
scritto, costituente la prova storico documentale della
formazione e perfezionamento del negozio, soggetto al
controllo di efficacia dellorgano di controllo,
come si evince dagli art. 45 e seg. del regolamento di
esecuzione della legge sulla contabilità dello Stato e
della normativa in tema di autonomie locali (Cass. n.
314/75 etc...).
- b - Per tali negozi non è
possibile scindere la conclusione (perfezionamento
sostanziale) dalla stipulazione (regolarizzazione
formale).
- c - La forma scritta
richiesta ad substantiam non può essere
sostituita da alcunaltra estrinsecazione della
volontà negoziale, nè da fatti o atti concludenti, pure
emessi da Organi in astratto competenti ad esprimere la
volontà dellEnte.
- d - Neppure la delibera
con cui lEnte decide di addivenire alla stipula di
un contratto anche se jure privatorum, può
costituire proposta rivolta al privato (Cass. n.
1410/81).
- Infatti la deliberazione
autorizzativa alla conclusione del negozio costituisce
atto interno meramente preparatorio, mentre per la
perfezione del negozio occorre la successiva
estrinsecazione della volontà dellEnte ad opera
dellOrgano che la rappresenta nei confronti della
controparte, nonchè laccettazione di
questultima nella forme di legge.
- Quandanche si
volesse attribuire una qualche valenza giuridica ad
eventuali ordinativi provenienti da soggetti non aventi
alcun potere di rappresentanza contrattuale
dellEnte Pubblico, allora nella migliore delle
ipotesi, in applicazione dellart. 1398 cc. potrebbe
caso mai disquisirsi circa leventuale esistenza di
un contratto concluso ad opera di un rappresentante senza
potere ed in quanto tale responsabile personalmente del
danno che il terzo contraente ha sofferto per avere
confidato senza sua colpa nella validità del contratto;
contratto il quale sarebbe comunque inefficace per
lente in assenza di ratifica.
- Atteso quanto sopra ai
«creditori» non restava altra via che invocare in
giudizio lart. 2041 del codice civile che prevede
lobbligo di corrispondere un indennizzo a carico di
colui che si è arricchito ai danni di altro soggetto;
indennizzo pari alla relativa diminuzione patrimoniale
pur nei limiti dellarricchimento conseguito.
- Rinviando per il momento
la trattazione degli aspetti tecnico-procedurali connessi
allesperimento di detta azione; con riferimento
invece agli aspetti più squisitamente sostanziali si
osserva che lazione di indebito arricchimento,
proposta nei confronti della P.A. differisce da quella
ordinaria, in quanto non è sufficiente il fatto
materiale dellesecuzione di una prestazione
vantaggiosa per lente pubblico, ma è necessario
che questo abbia riconosciuto tale utilità con
latto formativo della sua volontà, la quale viene
poi attuata dallorgano competente a stipulare il
negozio.
- Il detto riconoscimento
può essere sì implicito, ma desumibile solo da
comportamenti imputabili non a qualsiasi soggetto che
faccia parte della struttura dellente, bensì solo
a coloro cui è rimessa la formazione della volontà
dellente stesso. (Cass. civ., II, 11 novembre 1994,
n. 9458 ; Cass. civ., II, 17 marzo 1994, n. 2544).
- Il riconoscimento
dellutilità dellopera o della prestazione
eseguita dal terzo che costituisce requisito per
lesperibilità dellazione ex art. 2041 c.c.
nei confronti della P.A., benchè possa essere
implicitamente desumibile dallutilizzazione
dellopera o della prestazione consapevolmente
attuate dai suoi organi rappresentativi, non può essere
compiuto, in sostituzione dellamministrazione, dal
giudice, il quale può solo essere chiamato ad accertare
se ed in quale misura lopera o la prestazione siano
state effettivamente utilizzate dalla P.A. (Cass. civ.,
Sez. I, 10 dicembre 1994, n. 10567).
- Dovrà essere quindi
rigettata lazione di ingiustificato arricchimento
qualora manchi la prova che lente pubblico
beneficiario della prestazione abbia riconosciuto,
seppure tacitamente, di avere ricevuto una utilitas
(Trib. Locri, 14 ottobre 1993 - Cass. 2888/91).
- Per quanto concerne gli
aspetti processuali dellazione di indebito, si
rileva che sovente tale azione considerata un vero e
proprio «salvagente» giuridico si presta a pronunce di
inammissibilità e/o improponibilità, in quanto promossa
tardivamente ovvero al di fuori della sua sede naturale.
- Analizzando il caso
frequente del procedimento monitorio nella quale la
stessa è esperita in sede di giudizio di opposizione,
devesi rilevare linammissibilità del ricorso
allart. 2041 c.c. invocato da creditore per lo più
nella memoria di costituzione, in carenza di accettazione
del contraddittorio su siffatta domanda da parte della
P.A.
- La controversia infatti
muove da unopposizione a D.I. che da luogo ad un
procedimento cognitivo autonomo, ma pur sempre
circoscritto alla valutazione delle posizioni delle parti
al momento della emissione del provvedimento monitorio,
posizioni che, con la sola eccezione della possibilità
per le parti medesime di fornire nuovi elementi di
giudizio e ulteriori prove, rimangono processualmente
cristallizzate.
- Non possono pertanto
ammettersi domande nuove che modifichino
loriginaria causa petendi, a meno che la
controparte accetti il contraddittorio.
- Dovrà pertanto
ladito Giudice verificare che allatto della
emanazione dellopposto decreto, sussistevano le
condizioni richieste dallart. 633 c.p.c. ovvero che
i necessari presupposti originariamente mancanti siano
venuti in essere successivamente. La domanda di
arricchimento proposta dallopposto è quindi
manifestamente una vera e propria domanda nuova,
fondandosi su una causa petendi diversa da quella
posta a sostegno delloriginaria pretesa azionata a
mezzo dellopposto decreto ed introduce nella
controversia un tema dindagine completamente nuovo
(Cass. 2734/1985); in questi termini si è peraltro
pronunciato il Tribunale Civile di Palermo (pur con
talune eccezioni dovute alla oscillazione della
Giurisprudenza della S.C.), con sent. n. 3209 del 28
settembre 1990.
- Venendo adesso
allipotesi di domanda e art. 2041 cc. esperita in
corso di causa deve del pari eccepirsi
linammisibilità e/o improponibilità della
medesima.
- Al riguardo fugando ogni
precedente incertezza giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione - Sezioni Unite Civili - con sentenza n. 4712
del 27 ottobre 1995/22 maggio 1996 ha statuito che la
domanda di indennizzo per arricchimento senza causa
proposta nel corso del processo integra, rispetto a
quella di adempimento contrattuale originariamente
proposta, una domanda nuova, come tale inammissibile,
poichè le due azioni sono diverse sia per la causa
petendi (basandosi questultima
sullobbligazione assunta e la seconda
sullassenza di vincolo negoziale) sia per il petitum
(avendo lazione contrattuale per oggetto il
pagamento del corrispettivo pattuito e lazione di
ingiustificato arricchimento la corresponsione di un
indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale
subita, corrispondente allarricchimento non
causalmente giustificato dellaltro soggetto).
- Sempre prima
dellavvento dellart. 23 L. cit., al fine di
superare il difetto di riferibilità del negozio
allEnte si è cercato di ricondurre la
responsabilità dellEnte al paradigma della culpa
in contrahendo.
- Pur prescindendo dalla
naturale obiezione per la quale il privato che si accinge
a contrattare con lEnte Pubblico non può
pretendere il risarcimento (neanche a titolo di culpa
in contrahendo) se non ha usato la normale diligenza
nellaccertare, in base alle norme di legge, la
qualità e la competenza del soggetto con il quale ha
trattato, non potendo in tal caso vantare alcun
apprezzabile e legittimo affidamento fidamento; si
osserva più esattamente che in astratto la
responsabilità precontrattuale ricorre quando la
interruzione delle trattative sia priva di ogni
ragionevole giustificazione così da sacrificare
arbitrariamente il logico affidamento della controparte
sulla conclusione del contratto, essendo riconducibile
alla più ampia categoria della responsabilità
extracontrattuale che riconosce la risarcibilità del
danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo (id
quod interest contractus initum non fuisset).
- Lonere probatorio ex
art. 2967 c.. è pertanto a carico di colui che agisce
per il risarcimento del danno, della malafede del
recedente (Cass. civ., Sez. II, 1 febbraio 1995, n.
1163).
- Il quadro
normo-giurisprudenziale, sin qui delineato ha subito
radicali mutamenti dopo lintroduzione
dellart. 23, IV° comma del D.L. 2 marzo 1989 n.
66, convertito in L. 24 aprile 1989 n. 144, oggi
sostituito dallart. 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995
n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali).
- Norma la cui introduzione
risponde allesigenza di contenere la spesa pubblica
e la cui portata «innovativa», destinata ad influire
radicalmente sui moduli comportamentali della P.A., era
stata allinizio forse sottovalutata dagli stessi
operatori sia pubblici che privati.
- Codificando (finalmente)
principi fondamentali già esistenti in materia,
lart. 23, IV° comma della L. 24 aprile 1989 n. 144
dispone che:
- A) Ai Comuni
leffettuazione di qualsiasi spesa è consentita
esclusivamente se sussistono le deliberazioni
autorizzative adottate nelle forme di legge e divenute
esecutive, nonchè limpegno contabile registrato
dallUfficio Ragioneria sul competente capitolo di
bilancio di previsione da comunicare ai terzi
interessati.
- (Al riguardo si assiste
spesso alleffettuazione di prestazioni senza che la
P.A. avesse comunicato lavvenuta esecutività della
relativa deliberazione, autorizzativa alla stipula del
contratto, venendo quindi meno allonere di
informarsi sulla acquisita esecutività del provvedimento
autorizzativo della fornitura).
- Continua lart. 23
citato:
- B) Nel caso in cui vi sia
stata lacquisizione di beni e servizi in violazione
delle suddette norme, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni
effetto di legge (e quindi anche rispetto ad eventuali
pretese di indennizzo di presunti arricchimenti arrecati
alla P.A. ai sensi dellart. 2041 c.c.) tra il
privato fornitore e lamministratore o il
funzionario che abbiano consentito la fornitura,
escludendo ogni rapporto tra il privato fornitore e la
P.A. Successivamente il comma 1, lett. n) dellart.
123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77
entrato in vigore il 60 giorno successivo alla data di
pubblicazione (Supp. Ord. G.U.R.I. n. 65 del 18 marzo
1995) ossia il 18 maggio 1995, nellabrogare
lart. 23, 4° comma della L. 24 aprile 1989 n. 144,
ne ha ribadito i contenuti elevandoli al rango di
principi contabili di gestione, nellambito delle
regole dettate per lassunzione di impegni e per la
effettuazione di spese come previste
dallordinamento finanziario e contabile degli Enti
locali.
- Lart 35 ribadisce,
infatti, la previsione per la quale le province, i
comuni, le comunità montane, le città metropolitane e
le unioni di comuni «possono effettuare spese solo se
sussiste limpegno contabile registrato sul
competente intervento o capitolo di bilancio di
previsione da comunicare ai terzi interessati e
lattestazione della copertura finanziaria di cui
allart. 55 comma 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142.
- Per le spese previste dai
regolamenti economali lordinazione fatta a terzi
contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
allintervento o capitolo di bilancio ed
allimpegno.
- Per i lavori pubblici di
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, lordinazione fatta a
terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro 30
giorni e comunque entro il 31 dicembre dellanno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- Nel caso in cui vi è
stata lacquisizione di beni e servizi in violazione
degli obblighi sopracitati (esistenza dellimpegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del bilancio di previsione da comunicare ai terzi
interessati e la attestazione della copertura finanziaria
di cui allart. 55 comma 6° L. 8 giugno 1990 n.
142), il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della
controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra
il privato fornitore e lamministratore, funzionario
o dipendente che hanno consentito la fornitura.
- Per le esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a
coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni».
- Il Legislatore volendo
scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem
ha adottato lo strumento della responsabilità personale
di chi ha disposto la spesa.
- A fronte di una
responsabilità diretta del funzionario/amministratore
verso il fornitore con esclusione di ogni rapporto
obbligatorio tra questultimo e lEnte, resta
da esaminare la configurabilità in capo al privato
fornitore dellazione ex art. 2041 c.c. nei
confronti della P.A., anche al sopravvenire della citata
normativa.
- La questione, di non
trascurabile rilevanza, attiene sostanzialmente alla
possibilità giuridica per il prestatore di beni e
servizi o per lesecutore di lavori di somma urgenza
di esperire nei confronti del Comune azione di
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; attesa la
esclusione normativa di rapporto contrattuale diretto con
il Comune.
- In proposito la
Giurisprudenza, è stata alquanto oscillante. In alcuni
casi pur negandosi ingresso allazione contrattuale
si è ammessa però lesperibilità dellazione
residuale di arricchimento (Trib. Siracusa n 944/94,
Trib. Palermo n. 2357/94; si veda anche Cass. 2081/95).
- In altri casi invece si è
negato ingresso anche allazione di indebito
ritenendo insussistente il requisito in capo al fornitore
della residualità e sussidiarietà dellazione, ben
potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio
del funzionario o amministratore che ha ordinato la
spesa. (Trib. Palermo Sez. I, n 3211/95 emessa nei
confronti del Comune di Palermo; T.A.R. Campania-Napoli,
Sez. IV, 12 gennaio 1995, n. 5).
- In particolare il
Tribunale Civile di Palermo I Sez. con sentenza n
.3211/95 del 27 ottobre 1995 ha ritenuto infondata la
richiesta di pagamento del prezzo di forniture rese in
favore dellEnte al di fuori del rapporto
contrattuale, in considerazione pure del carattere
formale dei contratti della P.A.
- Il Tribunale ha altresì
ritenuto inammissibile lazione generale di
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in ragione
del suo carattere sussidiario che fa si che la stessa
possa essere esperita solo quando non sussista altra
azione del danneggiato contro il presunto arricchito e
non sia neppure sperimentabile lazione contro
persona diversa che sia obbligata per contratto o per
legge (Cass. civ., II, l0 febbraio 1993 n. 1686). Nella
fattispecie ha osservato il Collegio che difetta il
requisito della sussidiarietà.
- Lart. 23 della L.
24. aprile 1989 n. 144, quale applicazione particolare
del principio generale di responsabilità dei pubblici
funzionari sancito dallart. 28 Cost. costituisce
dunque fonte di obbligazioni dirette tra privato ed
organo o pubblico dipendente dovendosi per leffetto
ritenere concessa al primo lazione nei confronti
del secondo per ladempimento del contratto e
restando con ciò esclusa lesperibilità
dellazione generale di arricchimento.
- La Corte dei Conti
inizialmente (vedi Sez. Giurisdizionali per la Regione
Siciliana, sent. n. 182 del 25 ottobre 1994 e n. 115 del
7 luglio 1994) rilevando che lart. 23 D.L. 66/1989
conv. in L. 144/1989 comporta, in ipotesi di omessa
adozione di delibera autorizzativa e dellimpegno
contabile, lassunzione diretta della conseguente
obbligazione a carico dellamministratore o del
funzionario che abbia consentito lacquisizione di
beni e servizi in violazione dellobbligo, ritenne
che lEnte Locale non potesse con atto deliberativo
emesso in sanatoria ratificare lacquisto operato
personalmente dallamministratore o dal funzionario.
- Pertanto il Magistrato
Contabile considerava personalmente responsabili del
pagamento (che costituisce danno erariale) gli
amministratori comunali che omettevano di opporsi alla
relativa richiesta pervenuta dal creditore,
nellipotesi in cui la spesa di cui veniva chiesto
il pagamento fosse stata illegittimamente disposta
dovendo essa fare carico allamministratore o al
funzionario che la ordinò.
- Osservava la Magistratura
contabile come la norma sopra citata facesse parte di un
gruppo di disposizioni dirette a raggiungere
lobiettivo del risanamento finanziario delle
gestioni locali.
- Essa risulta in parte
confermativa delle norme generali contenute sia nel testo
unico della legge comunale e prov.le approvato con R.D. 3
marzo 1934 n. 383, sia nellordinamento amm.vo degli
enti locali nella Reg. Siciliana di cui al D.L.vo P.Reg.
29 ottobre 1955 n. 6; già questi complessi normativi
prevedevano infatti la necessità della delibera
autorizzativa e in conformità ai principi generali sulla
procedura di spesa ladozione del previo impegno di
spesa.
- La disposizione risulta
peraltro innovativa laddove disciplina le conseguenze
connesse alla situazione patologica determinata dalla
omissione degli adempimenti obbligatori sopra descritti.
Nè può dirsi che tale interpretazione contrasti con il
principio fondamentale in materia negoziale,
dellaffidamento del terzo contraente che nel caso
di specie si sostanzierebbe nella ragionevole convinzione
di contrattare con lAmm.ne locale. Va in proposito
sottolineato che la normativa allesame pone tra
laltro lobbligo di comunicare ai terzi
interessati lavvenuto espletamento della procedura
tipica per lordinazione della spesa: deliberazione
autorizzativa - assunzione dellimpegno contabile;
con la conseguenza che tale procedura avente
anteriormente allemanazione di detta norma
principalmente funzione interna di garanzia del corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, acquista anche una
rilevanza esterna valendo a dimostrare nei confronti dei
terzi interessati alla contrattazione che
lordinazione risale effettivamente alla volontà
dellente.
- La tutela
dellaffidamento è in sostanza sufficientemente
garantita dalla previsione dellobbligo di
comunicazione, potendo il terzo secondo le regole
dellordinaria diligenza che lo svolgimento delle
relazioni contrattuali richiede, in caso di omessa
comunicazione informarsi se gli adempimenti di legge
siano stati effettivamente soddisfatti.
- E stata infatti
ritenuta affetta da grave negligenza la condotta del
privato fornitore il quale ha dato corso alle forniture
senza attivarsi al fine di acquisire formali
assicurazioni circa la preventiva osservanza delle
procedure di legge.
- Anche per la
giurisprudenza dei TT.AA.RR., inizialmente, lart.
23 comma 4 D.L. 2 marzo 1989 n. 66 ha inteso affermare la
totale estraneità della pubblica amministrazione alla
fornitura effettuata; pertanto, da tale quadro normativo
deriverebbe la impossibilità di un implicito
riconoscimento dellutilità che da essa la stessa
amministrazione ha potuto ricavare e di una successiva
sanatoria che autorizzi ex post la spesa già
effettuata la inammissibilità dellazione di
arricchimento ex art. 2041 c.c. (T.A.R. Campania-Napoli,
Sez. IV, 12 gennaio 1995, n. 5).
- E stata giudicata
peraltro manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dellart. 23 D.L. 2
marzo 1989 n. 66, sotto il profilo dellasserita
introduzione di una inammissibile ipotesi di
responsabilità oggettiva, dal momento che non si tratta
di una norma statutiva in materia di responsabilità,
sibbene è lespressione di un principio generale
attinente alla nascita di obbligazioni giuridiche, con
riferimento ai rapporti intercorrenti fra ente pubblico,
suoi agenti (funzionari ed amministratori) e terzi
obbligati. (C. Conti, regione Sardegna, Sez. Giurisdiz.,
26 febbraio 1994, n. 99).
- A favore della negazione
dellesperibilità dellazione di
ingiustificato arricchimento nella suddetta materia,
militano anche altre argomentazioni di tipo sistematico
che si aggiungono al difetto di residualità della stessa
eccepito dalla richiamata giurisprudenza.
- Lazione di
arricchimento introduce un istituto pacificamente
inquadrato tra le fonti di obbligazione non contrattuale
da atto lecito.
- Da quì la sua
inapplicabilità alla fattispecie, oggetto di previsione
dellart. 23 L. cit.
- Si rammenta che detto
articolo ribadisce con inusitata chiarezza
lesclusione di ogni e qualsiasi rapporto
obbligatorio (quindi anche per gli effetti di cui
allart. 2041 c.c.) tra privato (fornitore) e P.A.
- Se lactio de in
rem verso sarà ritenuta ammissibile il rigore del
Legislatore nei riguardi dei debiti fuori bilancio
volontari volto a scongiurare spese contra legem,
verrà di fatto vanificato esponendo la P.A. a rischi non
indifferenti.
- Infatti attraverso la
facile scappatoia dellart. 2041 c.c. si
riprodurranno le stesse anomalie che la normativa sui
debiti fuori bilancio ha inteso reprimere.
- La sentenza di condanna
dellEnte ex art. 2041 c.c., una volta passata in
giudicato farebbe nascere un debito fuori bilancio
riconoscibile ex lett. a) del 4 comma dellart. 12 bis
del D.L. n. 6/91 e il risultato sarebbe la vanificazione
ed elusione dellart. 23 del D.L. n. 66/89, essendo
lEnte costretto a pagare un debito ab origine non
riconoscibile.
- Lapplicazione non
solo formale, ma sostanziale delle nuove regole passa
dunque attraverso il diniego dellazione di
arricchimento.
- Ciò è tanto più vero
ove si consideri che lart. 2041 c.c., norma
ordinaria e non costituzionale, pur mantenendo il suo
vigore nei rapporti tra privati, subisce tuttavia una
deroga nei rapporti in cui sia parte un Ente Locale, per
effetto del nuovo complesso normativo incentrato
sullart. 23 del D.L. n. 66/89, costituente jus
speciale.
- Una differente lettura
della norma succitata, si porrebbe in evidente contrasto
sia con la lettera, che con la stessa ratio della
normativa invocata.
- Nè avrebbe pregio
invocare anche sotto il profilo dellart. 28 Cost.
la responsabilità dellEnte per fatti posti in
essere da suoi amm.ri in violazione dei diritti altrui.
- Perchè sussista la
diretta responsabilità dellEnte verso terzi, per
lattività colposa o dolosa di pubblici dipendenti
è necessaria la riferibilità della detta attività alla
P.A., perchè diretta al perseguimento dei suoi fini
istituzionali, ancorchè con abuso di potere.
- Tale riferibilità deve
essere esclusa, anchè per linequivocabile
previsione dellart. 23, IV° comma L. 144/89, in
tutti quei casi in cui lattività dellamm.re
e/o del dipendente trovi nellesplicazione della
pubblica funzione solo loccasione del suo
manifestarsi per finalità estranee a quelle
dellufficio (Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 1993, n.
9935).
- La giurisprudenza più
recente, superando il dibattito sulla possibilità
giuridica dellesperibilità o meno dellazione
di arricchimento da parte del fornitore nei confronti
della P.A., sembra invero orientarsi nel senso della
possibilità per la P.A. di disporre il pagamento nei
limiti dellarricchimento. La stessa Corte dei Conti
(Regione Sardegna sent. n. 99/1994) ha ammesso la
possibilità di far fronte a dette spese, ex art. 2041
c.c., ove previste per legge o connesse a funzioni
pubbliche obbligatorie, ovvero la cui utilità sia stata
riconosciuta dalla legge in via generale (C. Conti,
regione Sardegna, Sez. Giurisdiz., 18 agosto 1994, n.
311).
- Una recente sentenza della
Sezione Giurisdizionale della Regione Veneto della Corte
dei Conti n. 508 del 28 dicembre 1995, ha mostrato
maggiore sensibilità alla problematica in argomento,
affermando che la portata innovatrice della norma di cui
allart. 23, IV° comma del D.L. 2 marzo 1989 n. 66
(oggi art. 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77) non può
arrivare a escludere la possibilità da parte
dellAmministrazione di assumere mediante sanatoria
il debito contratto illegittimamente dal proprio
funzionario quando riconosca, anche al di fuori
dellipotesi di spese obbligatorie, che il bene
soddisfa esigenze importanti dellAmm.ne stessa.
- Sulla base di tale
considerazione la Corte dei Conti del Veneto ha escluso
la responsabilità dei componenti di una Giunta Comunale
che mediante ladozione di una delibera in sanatoria
avevano successivamente approvato una spesa per la stampa
di volumi darte benchè la stessa fosse stata
irregolarmente impegnata ed ordinata in quanto è stato
ritenuto che la spesa sia stata comunque utilizzata dal
Comune per soddisfare e conseguire le proprie finalità
culturali.
- Da ultimo, la sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
siciliana con sent. n. 102/94, nonchè la seconda sezione
giurisdizionale centrale della Corte dei Conti con sent.
n. 73/96 hanno riconosciuto sussistere il requisito
dellutilità ex art. 2041 c.c. anche alla
pubblicazione di informazioni riguardanti un ente
pubblico territoriale, sullannuario diocesano
relativo allanno 1988/89, da divulgare presso tutta
la comunità ecclesiale locale e presso le principali
istituzioni civili e religiose regionali e nazionali.
- I giudici contabili
richiamando sia lart. 24 D.L. 24 marzo 1989 n. 66
che consentiva il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio alla condizione che afferissero a prestazioni
eseguite per lespletamento di pubbliche funzioni o
per servizi di competenza dellEnte, sia la
motivazione «finalità pubblica informativa» usata
dallAmm.ne Com.le allatto
dellinclusione della spesa tra i debiti fuori
bilancio, sono pervenuti alla conclusione per la quale
lacquisto delle tre pagine (della pubblicazione
religiosa) perseguiva finalità istituzionali, atteso
levidente scopo di diffondere la conoscenza dei
servizi, offerti dallente, presso la Comunità
religiosa regionale e nazionale.
- La Magistratura Contabile,
sembra muoversi in linea con i nuovi principi che devono
informare lattività delle PP.AA. essendo indubbio
che nel caso di specie si sia voluto privilegiare
laspetto sostanziale della questione e quindi il
principio della effettività e di efficacia rispetto
allaspetto formale e cioè al principio di mera
legalità.
- Proprio in considerazione
del fatto che è improntata al principio
delleffettività e di efficacia dellazione
amm.va, la pronuncia del giudice contabile, da ultimo
menzionata, rappresenta un coraggioso superamento di quel
rigido formalismo giuridico del rispetto delle procedure
che tante volte in passato è stato rimproverato alla
Corte di applicare con eccessivo rigore. Anche se la
sentenza non può assurgere certamente a principio
generale per lo svincolo dalle procedure formali di spesa
previste dalla legge dovendosi comunque valutare di volta
in volta ai fini di uneventuale sanatoria la
corrispondenza della spesa irregolarmente disposta alle
finalità istituzionali dellEnte locale, il segnale
è certamente positivo perchè in un momento in cui si
parla di rinnovamento dellAmm.ne verso modelli di
semplificazione, di efficienza e di efficacia, sta a
significare che anche il Giudice contabile è attento non
solo alle esigenze degli amministratori, ma soprattutto
allevoluzione che il diritto amm.vo e lamm.ne
hanno subito e continuano a subire nel nostro ordinamento
per effetto di importanti leggi intervenute negli ultimi
anni.
- Una parola risolutiva
(almeno per il momento) sembra proprio essere stata
pronunciata dalla Corte Costituzionale.
- La Consulta (sent. n. 446
del 18-24 ottobre 1995 proprio esaminando la legittimità
costituzionale del citato art. 23 (oggi art. 35 D.Lgs.
77/1995) ha ritenuto che «...lEnte, nei limiti del
suo arricchimento è tenuto allindennizzo»
ritenendo possibile per il terzo aggredire direttamente
lEnte non già con azione contrattuale (esclusa
legislativamente) ma utendo iuribus ex art. 2900
c.c. del funzionario.
- Testualmente osserva la
Corte Cost.:
- «Infatti sussistendo il
rapporto contrattuale esclusivamente tra il terzo
contraente ed il funzionario (o lamm.re) che ha
autorizzato la spesa, se da una parte è vero che il
terzo può jure proprio - esperire lazione
contrattuale solo nei confronti del funzionario per
conseguire il corrispettivo della fornitura, è vero
anche che questultimo, mentre è esposto a subire
nel proprio patrimonio il depauperamento provocato
dallesercizio, nei suoi confronti del diritto
dellaltro contraente al conseguimento del prezzo,
non ha per contro alcuna specifica azione per rivalersi
nei confronti dellente nel cui patrimonio si è
prodotto larricchimento.
- Da un lato, quindi
sussistono in favore del funzionario le condizioni
affinchè egli possa esercitare lazione ex art.
2041 c.c. verso lente nei limiti
dellarricchimento da questo perseguito
dallaltro, e per conseguenza, il contraente privato
è legittimato utendo iuribus del funzionario suo
debitore ad agire contro la P.A. - anche contestualmente
alla proposizione della domanda per il pagamento del
prezzo nei confronti di costui - in via surrogatoria ex
art. 2900 c.c. per assicurare che siano soddisfatte o
conservate le sue ragioni quando il patrimonio del
funzionario (o amministratore) non offra adeguata
garanzia». Dunque anche ad ammettere che della spesa
risponda direttamente il soggetto che lha disposta
non sembra revocabile in dubbio che questi a sua volta
possa agire in via di rivalsa per lindebito
arricchimento conseguito dallAmm.ne.
- Così tracciato il
percorso processuale (macchinoso, ma non impossibile) per
aggredire direttamente lente si può
ragionevolmente ipotizzare che nella specie
verosimilmente la P.A. sarà chiamata alla fine a
rispondere dellarricchimento conseguito. Pertanto
si può agevolmente affermare, confortati dalla più
recente giurisprudenza costituzionale, che ben potrebbe
lente, magari in sede di componimento transattivo
(art. 1965 c.c.) liquidare al privato fornitore una somma
a titolo di indennizzo secondo i criteri dettati
dallart. 2041 c.c., subordinatamente alla motivata
esternazione della valutazione di utilità del servizio
reso dal fornitore da parte dei competenti organi
dellAmministrazione.