Giovanni Virga
Primi orientamenti sul c.d. giudizio abbreviato previsto dallart. 19 del D.L. n. 67/1997.
Le sentenze di seguito riportate (del T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II e Sez. I e del T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I) cominciano ad applicare la normativa prevista dallart. 19 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (1).
La nuova disciplina, ai sensi del primo comma dellart. 9 cit., si applica solo ai giudizi «aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate».
Nel testo originario del decreto non erano ricompresi gli «incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse» ma solo i giudizi «aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate».
La disciplina in parola non è quindi applicabile agli appalti concernenti laffidamento di forniture o lespletamento di servizi.
Qualche perplessità suscita la disposizione nella parte in cui fa riferimento alle controversie in materia di «esecuzione di opere pubbliche», dato che in genere tali controversie, involgendo questioni di diritto soggettivo, sono deferite alla cognizione del giudice ordinario, mentre le norme contenute nellart. 19 riguardano il giudice amministrativo.
Lart. 19, al 2° comma, prevede che sia il T.A.R. che il Consiglio di Stato (quest'ultimo, però, solo nel caso di domanda di sospensione della sentenza appellata), nelle predette controversie possono «definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata».
In tal modo, superando un vecchio tabù, il giudice amministrativo può pronunciare direttamente in camera di consiglio una sentenza piuttosto che una ordinanza.
E stata soppressa in sede di conversione la limitazione prevista dal D.L. secondo cui la possibilità di definire il giudizio in forma abbreviata sussisteva solo quando i suddetti organi giurisdizionali «accertano l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso».
Tale limitazione suscitava perplessità anche di ordine costituzionale, sia sotto il profilo della ragionevolezza, che sotto quello del principio di eguaglianza.
Non aveva senso infatti prevedere (con indiscutibile favor per lAmministrazione resistente) che il giudice emettesse sentenze abbreviate solo nel caso di ricorso irricevibile, inammissibile o comunque infondato ed escludere che lo stesso giudice potesse emettere una sentenza abbreviata anche nel caso in cui il ricorso fosse fondato. Se la finalità della disposizione era (ed è) quella di accelerare la definizione dei giudizi in materia di appalto, perchè limitare la possibilità di emettere mini-sentenze alle sole ipotesi favorevoli allAmministrazione resistente (ricorso inammissibile, irricevibile o infondato) e non anche alle ipotesi favorevoli al ricorrente? I dubbi e le perplessità manifestate in sede di commento del decreto, sono stati fugati dalla legge di conversione che, come già detto, non prevede più alcuna limitazione.
Rimane tuttavia da risolvere il problema se il giudice possa decidere con una sentenza in forma abbreviata solo su accordo delle parti, su istanza di una delle parti ovvero dufficio.
Ad avviso di chi scrive, deve ritenersi che il giudice possa decidere con una mini-sentenza in camera di consiglio anche dufficio, tutte le volte che ritenga la causa già matura per la decisione.
La prassi si sta tuttavia orientando nel senso di richiedere laccordo di tutte le parti costituite (v. in particolare la motivazione della sentenza del T.A.R. Palermo, Sez. II, di seguito riportata, ove si dà atto che la sentenza con forma abbreviata è stata emessa «avendone fatta espressa richiesta entrambe le parti» costituite); ma tale prassi non sembra trovare alcun fondamento nel testo della disposizione nè in altre disposizioni che regolano il processo amministrativo. Nè varrebbe obiettare che in tal modo verrebbero violati i diritti di difesa, atteso che tutte le parti hanno la possibilità di presentare memorie anche lo stesso giorno in cui è stata fissata la camera di consiglio.
Dispone il terzo comma dell'articolo in esame che «tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria».
Lunica novità introdotta dalla legge di conversione è costituita dal fatto che mentre il D.L. prevedeva la riduzione della metà genericamente per «i termini processuali», la legge di conversione prevede ormai la riduzione per «tutti i termini processuali»; la precisazione probabilmente è stata ritenuta necessaria al fine di fugare dubbi che erano stati sollevati, specie con riferimento al termine per limpugnazione, dato che - era stato osservato - questultimo non è solo un termine processuale.
In considerazione della novità introdotta, il T.A.R. Catania, Sez. I, con la sentenza di seguito riportata, ha ritenuto di applicare il beneficio dellerrore scusabile ai ricorsi notificati e depositati dopo lentrata in vigore del D.L. senza rispettare i termini abbreviati dallo stesso previsti. Lorientamento va condiviso, tenuto conto che nella specie sussistono tutti i presupposti solitamente richiesti dalla giurisprudenza per lapplicazione del beneficio dellerrore scusabile (novità della normativa e dubbi interpretativi).
Non sembra condivisibile invece la sentenza del T.A.R. Palermo, Sez. I di seguito riportata, secondo cui «le disposizioni dellart. 19, 3° comma, del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, si applicano a decorrere dal 27 marzo 1997, data di entrata in vigore del D.L. n. 67/1997 anche ai ricorsi i cui termini di impugnazione erano in corso»; tale orientamento viene a creare una "trappola" per tutti coloro che si trovavano ad impugnare provvedimenti concernenti gare dappalto od espropriazioni emessi prima dellentrata in vigore del D.L. n. 67/1997. Secondo la sentenza in questione, infatti, lentrata in vigore del D.L. finirebbe per agire anche sui termini di impugnazione di tali provvedimenti determinando la decorrenza di un termine di impugnazione abbreviato.
Lorientamento non può essere condiviso, atteso che - in base al principio fondamentale secondo cui tempus regit actum - deve ritenersi che labbreviazione dei termini non poteva applicarsi ai provvedimenti emanati anteriormente al 27 marzo 1997 ed ai relativi termini di impugnazione, essendo questi ultimi regolati dalla normativa esistente al momento della loro emanazione. A ciò aggiungasi che, come esattamente rilevato dal T.A.R. Catania, in ogni caso - in considerazione della nuova (ed omnicomprensiva) formulazione data in sede di conversione allart. 19, 3° comma, nonchè per le incertezze applicative determinate dalla nuova disciplina - andava seguito un orientamento meno rigoroso, con il riconoscimento del beneficio dellerrore scusabile (2).
Il dispositivo della sentenza - in parziale analogia di quanto previsto per i giudizi elettorali, per i quali tuttavia il dispositivo è letto immediatamente dopo la camera di consiglio - va pubblicato entro 7 giorni dalla data dell'udienza.
Il quarto comma della disposizione in parola, riducendo il termine di 90 giorni previsto dall'art. 31 bis, 3° comma, della L. 11 febbraio 1994 n. 104 (legge quadro in materia di lavori pubblici), dispone che «nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni».
La differenza rispetto all'art. 31 bis cit. è costituita non solo dalla circostanza che è stato ridotto il termine (da 90 a 60) ma che, nella disposizione in esame, non si prevede più alcuna richiesta del controinteressato o dell'amministrazione. La fissazione deve essere effettuata di ufficio, nel caso di accoglimento della domanda di sospensione. Rimangono problemi di coordinamento tra la disposizione in parola e la fissazione abbreviata prevista dallart. 31 bis della L. n. 104/1994, che continua ad essere applicabile in materia di controversie su appalti di lavori pubblici per tutti quei casi in cui la sospensiva non sia stata accolta.
Dispone il 5° comma dellart. in esame che: «Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare».
Viene superato legislativamente un altro tabù, secondo cui la fase cautelare del giudizio, costituendo appunto una fase del giudizio, non può dar luogo a pronuncia sulle spese relative alla fase stessa, le quali rimangono assorbite da quelle dell'intero giudizio. Nella specie, invece, occorre una specifica pronuncia sulle spese del processo cautelare, sia pur inserita nella sentenza di merito.
Dispone infine il 6° ed ultimo comma della disposizione in esame che: «La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
Con tale disposizione il legislatore sembra ispirarsi alle norme del codice di procedura penale, le quali prevedono una impugnazione «al buio» contro il dispositivo della sentenza, salvo esplicitazione dei motivi non appena depositata la motivazione.
La disposizione in esame non è rilevante (prevedendo una mera «facoltà di proporre appello» e non un onere nè un obbligo previsto a pena di decadenza) ed è comunque destinata ad avere scarsa incidenza (giacché non ha senso proporre una impugnativa al buio, per poi sfociare dopo poco tempo le censure con ulteriore atto notificato) a meno che non si voglia far sapere allaltra parte che non si intende prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado.
Al fine di fugare possibili dubbi interpretativi, è stato precisato che «anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034» (secondo cui le sentenze dei TT.AA.RR. sono immediatamente esecutive ed il ricorso in appello non sospende lesecuzione della sentenza, a meno che ciò non venga chiesto dallappellante con apposita istanza).
(Giovanni
Virga)
NOTE
(1) Per altri esempi di sentenze emesse con giudizio abbreviato v. la Rivista Sospensive, n. 63, p. 4716 ss. ed il commento ivi riportato di G. Saporito, Pippo Chennedy Show e sentenze accellerate (a pag. 4782 ss.).
(2 ) V. in tal senso G. Saporito, op. cit., p. 4785, il quale cita una ordinanza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 19 aprile 1996 n. 2, che, in una materia per la quale erano stati previsti termini abbreviati (si trattava di provvedimenti relativi allespulsione di extracomunitari), ha ritenuto applicabile il beneficio dellerrore scusabile.
PER UN ULTERIORE AGGIORNAMENTO
v. Sentenza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa, 8 agosto 1998 n. 468, con commento di G. Virga,
Ulteriori orientamenti in materia di giudizio abbreviato ex art.
19 D.L. n. 67/1997 e in materia di partecipazione a gare di
imprese che abbiano chiesto il recupero dell'iscrizione
all'A.N.C.
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