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Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016
2021-09-30
Con l’ordinanza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione e tenuta delle liste elettorali e pertanto le stesse non possono essere addotte a motivi di impugnazione nel rito elettorale ex art. 130[1] c.p.a. dinanzi al giudice amministrativo. LaContinue Reading