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Giurisprudenza
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T.A.R. UMBRIA, PERUGIA - sentenza 15 gennaio 2004 n. 5
con l'intervento dei signori: Avv. Annibale Ferrari Presidente, estensore Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere

Contratti P.A. - Gara - Documentazione ex art. 17 della L. 68/1999, diritto al lavoro disabili- Momento della produzione

L’attestazione della regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili costituisce nelle gare pubbliche un requisito di partecipazione da possedere prima che venga presentata la domanda di accesso alla gara. Tuttavia tale requisito non deve, a pena di esclusione dalla gara stessa, essere comprovato con documentazione (termine che si riferisce sia alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa sia alla certificazione rilasciata dai competenti uffici) da allegare necessariamente alla domanda di partecipazione ben potendosi adempiere in altro momento purchè prima dell'aggiudicazione finale.


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Nota
La giurisprudenza sul tema è altalenante.
In alcuni casi (vedi Cons. Stato, sez. V, 6/7/2002, n. 3733 su questa rivista www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-07-06-3.htm ) si ritiene che sia la dichiarazione ex art. 17 che la certificazione prevista dalla stessa norma vadano prodotte al momento della domanda, sulla base del presupposto che scopo della disposizione in esame non sia solo quello di garantire alla P.A. la conclusione del contratto con un'impresa che osservi la normativa sul lavoro dei disabili ma quello di assicurare e perseguire il più ampio rispetto di quest'ultima.
In altri casi si opera una distinzione fra i due documenti e si ritiene che la dichiarazione vada prodotta in sede di gara mentre la certificazione vada prodotta dalla sola aggiudicataria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2002 n. 2020, su questa rivista www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-04-17-3 htm con nota di L. OLIVERI www.giustamm.it/private/articoli/oliveri_certicomplicazione.htm.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 69/2003 proposto dalla Banca Popolare di Lodi Soc. coop. a.r.l. in persona del Presidente dott. Giovanni Benevento, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Bassi e dall’avv. Fabrizio Figorilli ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Perugia, via della Luna n. 17;

C O N T R O

il Comune di Città di Castello in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Pedetta e dall’avv. Enrico Tonelli ed elettivamente domiciliato nello studio dei medesimi in Perugia, via Bartolo n. 43/F;

E NEI CONFRONTI DI

- Banca dell’Umbria 1462, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Perugia, Viale Indipendenza n. 49;
- Cassa di Risparmio di Città di Castello in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento ricorso principale:
a) della deliberazione 2 dicembre 2002 n. 485 della Giunta comunale di Città di Castello con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale alla Banca dell’Umbria 1462;
b) degli atti della Commissione di gara di ammissione della Banca dell’Umbria 1462 e della Cassa di Risparmio di Città di Castello.

motivi aggiunti:
della determinazione 3 dicembre 2002 n. 174 del Dirigente del Settore Finanze e Bilancio del Comune di Città di Castello di aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria comunale

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello e della Banca dell’Umbria 1462;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003 , la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 23-27 gennaio 2003 e con successivi motivi aggiunti notificati in data 4-7 luglio 2003 la Banca popolare di Lodi ha chiesto l’annullamento degli atti rispettivamente indicati in epigrafe, concernenti una licitazione privata bandita con delibera consiliare n. 87 del 23 settembre 2002 per l’affidamento della gestione del servizio tesoreria comunale relativa al periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2006.Delle ventuno imprese creditizie che l’Amministrazione aveva invitato alla gara, la Commissione giudicatrice ne ammetteva cinque formulando poi (dopo la verifica delle offerte da valutare con il metodo della maggiore vantaggiosità) la relativa graduatoria, nella quale la Banca dell’Umbria 1462 “risultava collocata al primo posto (con punti 41,50) mentre la Banca Popolare ricorrente risultava collocata al terzo posto (con punti 34,50) in posizione dunque inferiore anche alla Cassa di Risparmio di Città di Castello collocata al secondo posto (con punti 39,10).Avverso tutti gli atti di detta procedura di gara, la banca ricorrente ha formulato un’unica censura di violazione di legge reiterata altresì nei motivi aggiunti e riferita all’art. 17 della L. n. 68 del 12 maggio 1999.Ciò perché, a suo dire, sia la banca dichiarata vincitrice della gara sia l’altra banca seconda classificata non avrebbero potuto partecipare alla gara medesima né tanto meno concorrere all’aggiudicazione, in quanto non avevano “preventivamente” ottemperato a quanto prescritto “a pena di esclusione” dal cennato articolo 17 in materia di tempestiva produzione di documenti attestanti il rispetto della normativa di cui alla L. n. 68/1999 posta a tutela del diritto al lavoro dei disabili; con la conseguenza che l’aggiudicazione della gara doveva essere disposta in favore di essa ricorrente, terza classificata ma l’unica in regola per ciò che concerne la rigorosa prescrizione di tempestiva produzione documentale puntualmente sancita dal predetto art. 17.Per resistere a detto gravame si sono costituiti sia il Comune di Città di Castello, sia la “Banca dell’Umbria”, entrambi opponendo eccezioni di rito e di merito.All’udienza del 17 dicembre2003, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Prima di ogni altra considerazione, è doveroso precisare in punto di fatto che i verbali di gara nonché il protocollo del Comune in data 22 novembre 2002 non lasciano sussistere dubbi sulla circostanza che la documentazione ex lege n. 68/1999, inviata dalla Banca vincitrice in data 21 novembre 2002, è pervenuta all’esame della Commissione giudicatrice dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte e dopo l’assegnazione dei relativi punteggi effettuata nella seduta del 21 novembre in vista della formulazione della graduatoria provvisoria poi stilata il giorno successivo. Questa circostanza temporale che la difesa della ricorrente (con l’avallo anche di sentenze di taluni Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato) ritiene di per sé determinante per l’accoglimento in via preliminare dell’unica censura di violazione di legge dedotta nel gravame non è invece tale – a giudizio di questo Tribunale – da troncare ogni altra disamina del gravame medesimo.

3. In proposito, per completezza di esame, vanno anzitutto delibate le dedotte eccezioni di rito concernenti la tardività e l’inammissibilità del ricorso.
Queste risultano entrambe infondate:
A) la dedotta eccezione di tardività è infondata in quanto dalla documentazione in atti ed in particolare dall’anomala confezione e stesura del documento n. 9 (di produzione del Comune) non risulta affatto provato (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2700 c.c.) che in data 12 dicembre 2002 l’incaricato della banca ricorrente abbia ricevuto personalmente dal Segretario comunale ovvero in presenza di quest’ultimo la determinazione dirigenziale poi impugnata con i motivi aggiunti;
B) la dedotta eccezione di inammissibilità (per mancata impugnazione del bando di gara che non prevedeva espressamente la clausola di esclusione per mancata “preventiva” produzione dei documenti di cui è causa) è anch’essa infondata in quanto, trattandosi di un tassativo adempimento di gara imposto direttamente dalla legge (art. 17 della legge citata) è quanto meno illogico pensare che l’omissione della prescrizione medesima possa restare legittimamente inosservata (in tutto o in parte) e quindi essere soggetta ad immediato gravame del bando di gara solo perché quest’ultimo non l’abbia pedissequamente richiamata ovvero non abbia particolarmente specificato i modi ed i tempi della relativa produzione documentale. Sarebbe come dire, ad esempio, che nell’ambito di un concorso per laureati l’attestazione documentale del possesso del diploma di laurea (che, come quello di specie, è un requisito di partecipazione) possa liberamente intendersi (per ciò che attiene alle modalità ed ai tempi della relativa produzione) come un “optional” del candidato solo perché (in ipotesi) il bando abbia omesso di specificarne le modalità nonché i tempi di adempimento.Dunque, nella fattispecie non sussistono problemi riferibili alla mancata impugnazione del bando di gara (che la ricorrente non era tenuta a censurare) né tanto meno problemi riferibili alla natura giuridica dei bandi medesimi ed alla loro vincolatività (nei confronti della Commissione di gara) nonché riferibili ai poteri-doveri della loro disapplicazione da parte del giudice amministrativo.

4. Ciò premesso “in punto di rito”, è da rilevare che nel merito il ricorso è infondato.In proposito, giova subito chiarire che non viene qui in discussione la tesi se l’adempimento di cui è causa costituisca o meno un requisito di partecipazione alla gara ovvero una mera condizione dell’aggiudicazione.Questo Collegio è ben convinto che l’attestazione della regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili costituisce per le imprese che concorrono per l’aggiudicazione di gare pubbliche un requisito di partecipazione da possedere “ab origine” (e cioè prima che venga presentata la domanda di accesso alla gara).Altrettanto meditata e convinta è però l’idea di questo Tribunale secondo cui detto requisito (ripetesi, da possedere “ab origine” e cioè prima della partecipazione alla gara) non deve, a pena di esclusione dalla gara stessa, essere comprovato con documentazione da allegare necessariamente alla domanda di partecipazione.E poiché nella presente fattispecie viene in discussione non l’esistenza ed il possesso del ripetuto requisito bensì l’individuazione del momento “fatale” in cui lo stesso doveva essere comprovato, è necessario riproporre e ribadire l’interpretazione che questo stesso Tribunale ha già ritenuto giuridicamente corretta in ordine alla concreta applicazione dell’art. 17 della citata L. n. 68/1999 (cfr., in proposito, sentenze n. 657 del 27 luglio 2000 e n. 161 del 4 marzo 2003).Tale interpretazione – fondata su argomenti di ordine letterale, logico e sistematico – induce a ritenere che anche nella presente fattispecie l’avverbio temporale (“preventivamente”) e la congiunzione (“nonchè”) contenuti nella norma sopra citata non escludono affatto che possa esistere una distinta e corretta scansione temporale tra il momento di presentazione della domanda e quello della produzione della documentazione relativa al possesso del requisito di cui è causa (documentazione, da riferire sia alla dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa sia alla certificazione rilasciata dai competenti uffici).Invero – senza nulla togliere alla primaria esigenza di tutela dell’interesse pubblico alla quale specificamente si ispira la norma in rassegna – è ben concepibile ed ammissibile il profilo della generale normativa in materia di pubbliche gare e delle generali regole di correttezza del “modus agendi” delle Pubbliche amministrazioni che la documentazione di cui si discute possa essere utilmente prodotta anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, purchè tale adempimento avvenga comunque prima dell’aggiudicazione finale e quindi prima della successiva stipula del relativo contratto ad evidenza pubblica. In tal senso, l’avverbio “preventivamente” (che, si badi bene, la stessa norma non collega espressamente al momento della presentazione della domanda) può essere inteso come prescrizione riferibile (a pena di esclusione) anche ai successivi momenti di svolgimento della gara, fino a quando quest’ultima non risulti effettivamente conclusa con l’aggiudicazione finale.Siffatta interpretazione intende privilegiare la “ratio” sostanziale della disciplina citata senza, peraltro, sconvolgere (in ossequio ad un inutile rigore formale) i principi generali in materia di procedure concorsuali pubbliche.In altri termini, poichè detta “ratio” è sostanzialmente quella di garantire il riscontro del possesso di un requisito che l’impresa deve già tassativamente (a pena di esclusione) avere prima del suo accesso alla gara non vi è ragione di pensare che detto “preventivo” riscontro imponga un regime di rigore accertativo più gravoso di quello imposto per tutti gli altri requisiti che, di norma, possono essere documentati ed accertati anche dopo la domanda di accesso alla procedura di gara (con l’ovvia sanzione, in mancanza, della esclusione dalla gara medesima).In conclusione, atteso che dal verbale del 22 novembre 2002 risulta che la banca dichiarata vincitrice ha presentato la documentazione di cui è causa prima della redazione della graduatoria finale, il Collegio ritiene che detto adempimento possa considerarsi senz’altro regolare e che di conseguenza il ricorso debba essere respinto siccome infondato.

4. Quanto alle spese di lite, giusti motivi ne suggeriscono la totale compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003.

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