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Nota a CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Ordinanza 20 febbraio 2001 n. 1195
2021-09-30
L’ordinanza del Consiglio di Stato chiarisce che le amministrazioni appaltanti non possono, dopo una sospensiva accolta, proseguire nel rapporto con il soggetto prescelto, nemmeno in via meramente provvisoria. Possono al più innestare un nuovo e ridotto procedimento di gara su quello sospeso dal giudice. Il severo orientamento del Consiglio diContinue Reading