Non va sospesa l’assegnazione, con effetto immediato, del ricorrente al Comando Nucleo polizia tributaria di una sede differente (Aosta) da quelle richieste (Molise, Puglia, Campania o Lazio) se non pare dimostrato il requisito dell’esclusività e della continuità dell’assistenza da prestare (legge 104/92) ed avendo l’Amministrazione adeguatamente giustificato la deroga all’ordinarioContinue Reading