ESTRATTO DEL D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), quale risulterebbe se il quesito referendario fosse ammesso ed approvato - (testo elaborato dal Comitato promotore)
N. B. [Le parti abrogate dal referendum sono sottolineate]
TITOLO I - Disposizioni generali
TITOLO II - Elettorato
TITOLO III - Del procedimento elettorale preparatorio
TITOLO IV - Della votazione
TITOLO V - Dello scrutinio
TITOLO VI -Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta
TITOLO VII - Disposizioni penali
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
(Sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.
Art. 2.
(Sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. La elezione nel collegio Valle d'Aosta , che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.
Art. 3.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 5)
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piú recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Art. 4.
(Sostituito dall'art.1, comma 1, lettera e), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su
apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o
piú contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che
contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piú contrassegni,
deve essere uguale;
2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei
candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere
superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti piú di un nome sono formate da
candidati e candidate, in ordine alternato.
TITOLO II
Elettorato
Capo I
Elettorato attivo
Art. 5.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4)
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione [annuale] delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni [della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni].
Capo II
Eleggibilità
Art. 6.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5)
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.
Art. 7.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2)
Non sono eleggibili:
a) (Omissis);
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario
dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto
ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente
della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo
per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette
cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate
dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3)
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
Art. 9.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7)
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Art. 10.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8)
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese
private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni,
oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che
importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari
protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è
sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di
privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di
assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una
legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle
persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui
sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.
TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio
Art. 11.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9)
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45 giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
Art. 12.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1 , e 15, prima parte)
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.
Art. 13.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
Art. 14.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1 , e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
Non è ammessa, altresí, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Art. 15.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1, 2, 3, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7)
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Art. 16.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3 e 4 , e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle candidature e delle liste che vi abbiano interesse.
Art. 17.
(T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
Art. 18.
(Sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piú liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piú liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in piú di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in piú di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piú liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piú di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
Art. 18-bis.
(Inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piú di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piú di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piú di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piú di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piú di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'articolo 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.
Art. 19.
(sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piú di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.
Art. 20.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, commi 1 e 2, e 36,
e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.
Nessun elettore può sottoscrivere piú di una lista di candidati né piú di una candidatura di collegio uninominale.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista o la candidatura nei collegi uninominali intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.
Art. 21.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma,
e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.
Art. 22.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi
uninominali e delle liste dei candidati:
1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste presentate da persone
diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le liste contraddistinte con
contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14,
15 e 16;
3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state
presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto,
dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite
prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al
comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;
4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i
nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i
nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al
giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di
nascita; o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di
un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;
7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già
presentatisi in altro collegio.
I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
Art. 23.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Art. 24.
(Sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera i), n. 9, d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente
convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I
candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del
relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al n.
1), il numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste
presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e
sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e
del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;
3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le
definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi
dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi
contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del
contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la
stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su
distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - dei nominativi dei candidati
nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai
sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di
ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di
sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della
votazione.
Art. 25.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, commi 1, 2 e 3 , e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
14;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 18 e all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdí precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il Sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. La Cancelleria della Pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai Sindaci dei Comuni del circondario, perché le consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste.
Art. 26.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, commi 4 e 5;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Art. 27.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1)
Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.
Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.
Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.
Art. 28.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, commi 6, 7, 8 e 9,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2)
Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.
Art. 29.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19)
La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Art. 30.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1 e 3 , lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco
provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione
elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal
Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di
cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e
tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una
copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella
sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura,
con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli
elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.
Art. 31.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto [nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico] e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'art. 24.
Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.
Art. 32.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)
I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresí con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.
Art. 33.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.
Art. 34.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1, primo periodo,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1)
In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.
Art. 35.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1, secondo periodo e commi 2, 3, 4 e 5,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2 e 3)
La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.
Art. 36.
(Abrogato dall'art. 8, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95)
Art. 37.
(Abrogato dall'art. 8, comma 1, legge 8 marzo 1989, n. 95)
Art. 38.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di
sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei
trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari
comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Art. 39.
(Abrogato dalla L. n. 312 del 1970).
Art. 40.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Art. 41.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19 comma 2;
modificato dall'art. 1 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piú giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.
TITOLO IV
Della votazione
Art. 42.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art.
13, n. 5;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piú vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Art. 43
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)
Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.
Art. 44.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)
Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresí che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.
Art. 45.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3 , lettera a) e 28, comma 1;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli iscritti nella sezione.
Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede [numerate e] firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
Art. 46.
(Sostituito dall'art.3, comma 1, lettera c), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art. 47.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1 e 3)
Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.
Art. 48.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 49.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)
I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.
Art. 50.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23)
I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del
Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa
esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il
marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di
residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto
viene considerato autorità certificante;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta
notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data
della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della
volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.
Art. 51.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1 , 2 e 3)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli
elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna
sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne
nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione
dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
Art. 52.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4)
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale] delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
Art. 53.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5 e 6;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
Art. 54.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma)
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.
Art. 55.
(T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39)
Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per piú di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
Art. 56.
(Sostituito dall'art. 9, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 271)
1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Art. 57.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25)
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma
precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto
regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di
fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.
Art. 58.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore opportunamente piegate insieme alla matita copiativa.
L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piú votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Art. 59.
(Sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale.
Art. 60.
(Abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Art. 60-bis.
(Abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera f), d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Art. 61.
(Abrogato dall'articolo 1, comma 1, D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200)
Art. 62.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare le schede, dichiarandone la nullità e l'elettore non è piú ammesso al voto.
Art. 63.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44;
modificato dall'art. 2 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Se un elettore riscontra che una scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto scheda deteriorata, aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue [e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata,] nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.
Art. 64.
(Sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera g), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Art. 65.
(Abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera k), legge 4 agosto 1993, n. 277)
Art. 66.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
TITOLO V
Dello scrutinio
Art. 67.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il
presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla
Commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla
lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono
essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono
essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i
rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati
che lo vogliano, ed il plico stesso Þ immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore
del circondario, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se,
calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la
firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno
votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal
Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate
nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del circondario.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
Art. 68.
(Sostituito dall'art. 10, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 271;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. (Omissis).
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
Art. 69.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
Art. 70.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresí, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.
Art. 71.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1, e 50, comma 3, prima parte,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, commi 1 e 2)
Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto
dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle
operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi
causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di
lista e dei voti per i candidati nel collegio uninominale contestati ed assegnati
provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n.
2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
Art. 72.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, commi 3 e 4,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio
procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e
per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o
numero o] bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle
di scrutinio.
Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
Art. 73
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 22 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 22 del lunedí successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.
Art. 74.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma,
49, ultimo comma, 50, comma 5 e 53, primo comma;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti.
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.
Art. 75.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3 comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.
Art. 76.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1, n. 1,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art.
13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del
cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art.
73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e
provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le
proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali
operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il
numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega,
ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel
numero necessario per il piú sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
Art. 77.
(Sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piú esperti
scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati,
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero
1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito
dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e
comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal
candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piú liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni
del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai
sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto
per il numero complessivo dei voti con seguiti da tali liste nel collegio; il numero dei
voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti cosí ottenuti;
3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato
presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto
ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per
cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo
dei votanti nel collegio uninominale;
4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine
delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il piú anziano
di età. In caso di collegamento dei candidati con piú liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il
collegamento;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83,
comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti
validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.
Art. 78.
(Abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), legge 4 agosto 1993, n. 277)
Art. 79.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1 , n. 2;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del Collegio.
Nessun elettore può entrare armato.
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati.
Art. 80.
(Abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), legge 4 agosto 1993, n. 277)
Art. 81.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1 e 35, n. 4;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista presenti.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Art. 82.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40)
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 83.
(Sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali
da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o piú esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro
per cento dei voti validi espressi;
3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali
nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione
proporzionale, ottenendo cosí il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente cosí ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati
alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosí
assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei
seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti
circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente
circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto
proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione
proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino
alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni
di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica.
Nella assegnazione dei seggi non si prendono piú in considerazione le liste che abbiano
già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al
termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una
lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i
maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla
attribuzione di seggi.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Art. 84.
(Sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino piú posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piú liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piú elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.
Art. 85.
(Sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Il deputato eletto in piú circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.
Art. 86.
(Sostituito dall'art. 6, comma 1, legge 4 agosto 1993, n. 277)
1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.
1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.
Art. 87.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62)
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Art. 88.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41)
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresí l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.
Art. 89.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64)
E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.
Art. 90.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65)
Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.
Art. 91.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66)
Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.
TITOLO VI
Disposizioni speciali per il Collegio Valle d'Aosta
Art. 92.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67,
e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1)
L'elezione uninominale nel Collegio Valle d'Aosta , agli effetti
dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle
disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni
seguenti:
1) alla Valle d'Aosta spetta un solo deputato;
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti
separati, da non meno di 300 e non piú di 600 elettori del collegio. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo
giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme
con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il
modello stabilito dalla legge.
L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
Art. 93.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68,
e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e 39)
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità è proclamato eletto il candidato piú anziano di età.
TITOLO VII
Disposizioni penali
Art. 94.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.
Art. 95.
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.
Art. 96.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)
Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piú elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità premessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.
Art. 97.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70)
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 98.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Art. 99.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 100.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Art. 101.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)
Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piú persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia è fatta da piú di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piú di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.
Art. 102.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.
Art. 103.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in piú sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
Art. 104.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Art. 105.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79)
Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.
Art. 106.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'elettore che sottoscrive piú di una candidatura nel collegio uninominale o piú di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000.
Art. 107.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81)
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.
Art. 108.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)
Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Art. 109.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Art. 110.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.
[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.]
Art. 111.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86)
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 112.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87;
modificato dall'art. 3 del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 534)
Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.
Art. 113.
(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.