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CORTE COSTITUZIONALE - 29 - 3 febbraio 1987 - Pres. La Pergola, Rel. Casavola - Comitato promotore referendum (Avv. Mellini).

Consiglio superiore magistratura - Membri elettivi - Sistema elettorale - Referendum abrogativo - Presupposti - Artt. 25-27 L. n. 195 del 1958 - Inammissibilità del referendum. 

Consiglio superiore magistratura - Membri elettivi - Sistema elettorale - Operatività - Necessità - Artt. 25/27 L. n. 195 del 1958 - Referendum abrogativo - Inammissibilità.

Il referendum popolare presuppone che sia possibile una precisa alternativa fra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario e ciò non si verifica quando si chieda l'eliminazione di un sistema elettorale, data l'ampia gamma dei sistemi elettorali possibili, la cui scelta non può essere fatta mediante referendum; pertanto, è inammissibile il referendum abrogativo degli artt. 25 26 e 27 L. 24 marzo 1958 n. 195 relativi alle elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

Un organo elettivo, previsto dalla Costituzione, non può essere neppure temporaneamente privato delle norme elettorali che ne rendono costantemente possibile l'operatività; pertanto, è inammissibile il referendum abrogativo degli artt. 25, 26 e 27 L. 24 marzo 1958 n. 195 che disciplinano le elezioni dei membri elettivi del Consiglio nazionale della magistratura, essendo esso diretto a far venire meno norme che sono essenziali per l'operatività di quell'organo, la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla Costituzione.

 

 

DIRITTO - Prosegue nel duplice orientamento della propria giurisprudenza, delineato nella sentenza 2 febbraio 1978 n. 16, secondo il quale, in sede di giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo, a) " il popolo stesso deve esser garantito nell'esercizio del suo potere sovrano " e b) devono essere individuati " i valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture ed ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost.", la Corte svolge le considerazioni che seguono.

1. - La natura del referendum abrogativo nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria. Come il legislatore rappresentativo ispira e coordina la sua volontà ad un oggetto puntuale, cosi la volontà popolare deve poter ispirarsi ad una ratio altrettanto puntuale. Il quesito referendario è dotato di siffatta ratio quando in esso sia incorporata l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo. Dinanzi ad una norma elettorale la pura e semplice proposta di cancellazione, insuscettiva di indicazioni desumibili da meri riferimenti al sistema, non è di per sé teleologicamente significativa. L'ampia gamma di sistemi elettorali, la loro modulazione e ibridazione, impedisce che si instauri l'alternativa tra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario.

L'assenza di manifesta e chiara alternativa impedisce che il voto dei cittadini si renda con quella consapevolezza nella scelta, che è irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa.

2. - Nella specie si propone di caducare norme elettorali contenute nella L. 24 marzo 1958 n. 195, sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, organo la cui composizione elettiva è esplicitamente disposta dall'art. 104 della Costituzione.

Il nesso di strumentalità tra gli artt. 25, 26 e 27 della legge suddetta e il carattere elettivo dell'organo è di tutta evidenza. Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento.

Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività l'organo, a composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali potranno essere abrogare nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere.

Il referendum popolare abrogativo si palesa nella specie strumento insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto ablatorio sine ratione.

3. - Ostano dunque alla sottoposizione del tema in esame al voto popolare due concorrenti ragioni: l'una attinente alla consapevolezza del voto, in assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito; l'altra derivante dalla indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26 e 27 della L. 24 marzo 1958 n. 195 (" Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura "), iscritta al n. 36 del registro referendum, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

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