articolo 1, comma 2, limitatamente alle
parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a
norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";
comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del"; comma 4:
"In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito
in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77,
83 e 84";
articolo 4, comma 2, numero 1),
limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il
nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo
18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere
superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un
voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei
candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere
superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da
candidati e da candidate, in ordine alternato";
articolo 14, comma 1, limitatamente alle
parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste medesime nelle
singole circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle
parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si
riferiscano a liste,";
articolo 16, comma 4, limitatamente alle
parole: "e delle liste" e delle parole "e delle liste";
articolo 17, comma 1, limitatamente alle
parole: "e della lista dei candidati";
articolo 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve
essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio
uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i
collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed
alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini
di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente
articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di
depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro
le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste,
all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
articolo 18-bis;
articolo 19;
articolo 20, comma 1, limitatamente alle
parole: "Le liste dei candicati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati", nonché
alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18";
comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5,
limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse
disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole
"la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista";
articolo 21, comma 2, limitatamente alle
parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a
ciascuna lista";
articolo 22, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole:
"e le liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste";
numero 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi"; numero 4),
limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole:
"dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo
apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste
contestate o modificate";
articolo 23, comma 1, limitatamente alle
parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o"
e alle parole: "e di lista";
articolo 24, comma 1, numero 1),
limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il
numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle
parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le
liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
articolo 25, comma 1, limitatamente alle
parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di
lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di
lista" e alle parole: "e delle liste";
articolo 26, comma 1, limitatamente alle
parole: "e di ogni lista di candidati";
articolo 30, comma 1, numero 4): "e
tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e
numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
articolo 31, comma 1, limitatamente alle
parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la
circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad
ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi
spazi.";
articolo 40, comma 3, limitatamente alle
parole: "e di lista";
articolo 41, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole:
"di liste";
articolo 42, comma 4, limitatamente alle
parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati nonché";
articolo 45, comma 8: "Le operazioni
di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati
nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale";
articolo 48, comma 1, limitatamente alle
parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione";
articolo 53, comma 1, limitatamente alle
parole: "di lista e";
articolo 58, comma 1, limitatamente alle
parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda
per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui
prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene"; comma 6: "Le disposizioni
di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
articolo 59, limitatamente alle parole:
"Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
articolo 67, comma 1, numero 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3),
limitatamente alle parole: "rispettive";articolo 68, comma 3: "Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali,
il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un
terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola
dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro
della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica
sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.";
articolo 71, comma 1, numero 2),
limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle
parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
articolo 72, comma 2: "Nei plichi di
cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista presenti";
articolo 73, comma 3, limitatamente alle
parole: "e di lista";
articolo 74, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste";
articolo 75, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste";
articolo 77, comma 1, limitatamente al
numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra
è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai
sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente
espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla
percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a
più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla
somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti
conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste
collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali
liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte
intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi
uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del
presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio
uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla
medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati
con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna
delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5):
"comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83,
comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti
validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
articolo 79, comma 5, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole:
"e delle liste dei candidati";
articolo 81, comma 1, limitatamente alle
parole: "e di lista";
articolo 83;
articolo 84, comma 1: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai
sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di
quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo
l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di
graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra
elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del
terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio
centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo.";
articolo 85;
articolo 86, comma 4: "Il seggio
attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine progressivo di
lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri
candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e
quinto periodo.";
B) del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 2, limitatamente alle
parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre
quarti dei", alle parole: "con arrotondamento per difetto" ed alle parole:
"Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita
in unica circoscrizione elettorale", comma 4: "I collegi uninominali della
regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422";
articolo 2, comma 1, limitatamente alle
parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni
regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali";
articolo 9, comma 1, limitatamente alle
parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";
articolo 17;
articolo 18;
articolo 19, comma 1, limitatamente alle
parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema
maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi
causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle
circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del
medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.";
giudizi iscritti rispettivamente ai nn. 67
e 71 del registro referendum.Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime
le richieste e la successiva ordinanza del 4 gennaio 1995 con la quale l'Ufficio medesimo
ha apportato correzioni materiali al quesito di cui al punto A);
uditi nella camera di consiglio del
9 gennaio 1995 i Giudici relatori Mauro Ferri e Francesco Guizzi, rispettivamente per i
giudizi nn. 67 e 71 del registro referendum;
uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte
e Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik
Lievers e Elio Vito.
1.1. L'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare
presentata il 3 febbraio 1994 da Giuseppe Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto
Stanzani Ghedini, Elio Vito e Lorenzo Strik Lievers sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle
modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge
4 agosto 1993, n. 277, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1
- comma 2, limitatamente alle
parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a
morma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";
- comma 3, limitatamente alle parole:
"settantacinque per cento del";
- comma 4: "In ogni circoscrizione, il
venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante
riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
Articolo 4
- comma 2, numero 1), limitatamente
alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun
candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I
contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque.
Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o
più contrassegni, deve essere uguale" e numero 2): "un voto per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una
diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il
numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi
attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità
superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in
ordine alternato";
Articolo 14
- comma 1, limitatamente alle
parole: "o liste di candidati", alla parola: "liste" prima della
parola "medesime", nonché alle parole: "nelle singole
circoscrizioni";
- comma 2, limitatamente alle parole:
"le loro liste con";
- comma 3, limitatamente alle parole:
"sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano
a liste,";
Articolo 18
- comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve
essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio
uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre
liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i
collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento
con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda
elettorale";
- comma 2, limitatamente alle parole:
"o i contrassegni" nonché alle parole: "nonché la lista o le liste alle
quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi
di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso,
d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il
mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla
scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che
decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20
- comma 1, limitatamente alle
parole: "Le liste dei candidati o";
- comma 2, limitatamente alle parole:
"le liste dei candidati o", alle parole: "della lista" nonché alle
parole: "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18";
- comma 5, limitatamente alle parole:
"di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle
candidature nei collegi uninominali":
- comma 6, limitatamente alle parole:
"più di una lista di candidati né";
- comma 7, limitatamente alle parole:
"della lista di candidati o", nonché alle parole: "la lista o";
- comma 8, limitatamente alle parole:
"della lista";
Articolo 31
- comma 2, limitatamente alle
parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito
degli stessi spazi";
Articolo 68
- comma 3: "Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali,
il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista";- comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta
o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione";
Articolo 71
- comma 2, limitatamente alle
parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale";
Articolo 77
- comma 1, limitatamente al n. 2):
"determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del n. 1),
un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque
non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal
candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti
da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine
l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole
sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre,
ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il
prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il
numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti
così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra
individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della
circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale
cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e
dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio
uninominale;", al n. 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla
medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati
con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna
delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1,
numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi
ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo 83;
Articolo 84
- comma 1: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai
sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono
nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di
quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo
l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di
graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra
elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del
terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio
centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86
- comma 4: "Il seggio
attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di
lista.";
- comma 5: "Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo
84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo";?"
1.2. Con ordinanza del 30 novembre 1994,
l'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
L'Ufficio stesso, inoltre, premesso che
"il quesito referendario originario è diretto ad eliminare dalla legge per
l'elezione della Camera dei deputati quelle disposizioni che - prevedendo l'attribuzione
del 25% dei seggi con un sistema proporzionale - impediscono il pieno dispiegarsi del
sistema maggioritario di tipo anglosassone", e rilevato che, con decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 534, il Governo ha introdotto delle modificazioni al Testo unico in
esame, ha osservato che il principio ispiratore della nuova disciplina e il contenuto
normativo delle singole disposizioni non palesano un'intenzione del legislatore diversa e
sostanzialmente innovativa rispetto a quella già oggettivata nella legge 4 agosto 1993,
n. 277 e che quindi occorre trasferire - ex art. 39 della legge n. 352 del 1970,
come risulta a seguito della sent. n. 68 del 1978 di questa Corte - il quesito
referendario sul testo di legge risultante dalle ultime modifiche.
Pertanto, l'Ufficio, con la medesima
ordinanza del 30 novembre 1994 (e con successiva ordinanza di correzione di errori
materiali del 4 gennaio 1995), ha provveduto ad integrare e riformulare il quesito nei
termini seguenti:
"Volete voi che sia abrogato il testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle
modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge
4 agosto 1993, n. 277 e dal D. lgs. 534 del 1993, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo
proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per
cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per
cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
articolo 4, comma 2, numero
1), limitatamente alle parole: "da esprimere su apposita scheda recante il cognome e
il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono
essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun
candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2):
"un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei
candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere
superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da
candidati e da candidate, in ordine alternato";
articolo 14, comma 1,
limitatamente alle parole: "o liste di candidati", alle parole "o le liste
medesime nelle singole circoscrizioni" con esclusione della parola
"medesime"; comma 2, limitatamente alle parole "le loro liste
con"; comma 3, limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano
a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
articolo 16, comma 4,
limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle
liste";
articolo 17, comma 1,
limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";
articolo 18, comma 1,
limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma
4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in
tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento,
indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole: "o
i contrassegni" ed alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il
candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il
contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di
una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrzionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato
collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore";
articolo 18-bis;
articolo 19;
articolo 20, comma 1,
limitatamente alle parole: "Le liste dei candicati o"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole "della
lista dei candidati", nonché alle parole "alle candidature nei collegi
uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle
parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole
"la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della
lista";
articolo 21, comma 2,
limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata" e alle
parole: "e a ciascuna lista";
articolo 22, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; numero 1)
limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2) limitatamente alle parole:
"e le liste"; numero 3) limitatamente alle parole: "e le liste" e alle
parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi"; numero 4), limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 5)
limitatamente alle parole: "dalle liste"; numero 6): "cancella i nomi dei
candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione"; comma
2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole:
"e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
articolo 23, comma 1, limitatamente
alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole:
"di liste o" e alle parole: "e di lista";
articolo 24, comma 1, numero
1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2): "stabilisce,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il
numero d'ordine da assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo
risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle
parole: "di lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le
liste", numero 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
articolo 25, comma 1,
limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati",
alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";
articolo 26, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";
articolo 30, comma 1, numero
4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione" e numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
articolo 31, comma 1,
limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per
la circoscrizione", alla parola "C" e alle parole "e di tutte le liste
regolarmente presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente
alle parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi.";
articolo 40, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
articolo 41, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste";
articolo 42, comma 4,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente
alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati
nonché";
articolo 45, comma 8:
"Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
articolo 48, comma 1,
limitatamente alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della
circoscrizione";
articolo 53, comma 1,
limitatamente alle parole: "di lista e";
articolo 58, comma 1,
limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,
limitatamente alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo
contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto
e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale.";
articolo 59, limitatamente
alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di
lista.";
articolo 67, comma 1, numero
2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e numero 3),
limitatamente alle parole: "rispettive";
articolo 68, comma 3:
"Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa
quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa
viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente
alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate
per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
articolo 71, comma 1, numero
2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2,
limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale.";
articolo 72, comma 2:
"Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte
le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma
3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";
articolo 73, comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 74, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste";
articolo 75, comma 1,
limitatamente alle parole: "e delle liste";
articolo 77, comma 1,
limitatamente al numero 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni
lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato
eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di
voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore
alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato
a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla
somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del
collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti
conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste
collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali
liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte
intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi
uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del
presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio
uninominale;", al numero 4): "determina la graduatoria dei candidati nei collegi
uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla
medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di
cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso di collegamento dei candidati
con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna
delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5):
"comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83,
comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti
validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
articolo 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";
articolo 81, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista";
articolo 83;
articolo 84, comma 1:
"Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio
centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista,
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i
candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista
spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla
lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non risultino già proclamati
eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati
nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista
con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai
sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una
lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione
all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 4), ultimo periodo.";
articolo 85;
articolo 86, comma 4:
"Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine
progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia
già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84,
comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";?".
2.1. L'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, ha altresì esaminato la richiesta di referendum
popolare, presentata anch'essa il 3 febbraio 1994 da Giuseppe Calderisi, Ottavio Lavaggi,
Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio Vito e Lorenzo Strik Lievers, sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge
6 febbraio 1948, n. 29 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo
risultante dalle modificazioni successivamente apportate in particolare dalla legge 4
agosto 1993, n. 276, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta",
alle parole: "tre quarti dei", nonché alle parole: "con arrotondamento per
difetto"; - comma 4: "I collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige
sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422";
articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in
circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi
uninominali";
articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione
proporzionale";
articolo 19;
articolo 20;
nonché il comma 1 dell'art. 1 della legge
14 febbraio 1987, n. 31, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4
agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario", e il comma 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 276, limitatamente alle parole: "Quando, per
qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale
nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato
del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".
2.2. Con la medesima ordinanza del 30
novembre 1994 sopra menzionata l'Ufficio centrale, dichiarata la legittimità di detta
richiesta, ha tuttavia rilevato che il Governo - in attuazione dell'art. 9 della legge n.
276 del 1993 - ha emanato, con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Considerato
che il principio ispiratore della nuova disciplina e il contenuto normativo delle singole
disposizioni non palesano un'intenzione del legislatore diversa e comunque sostanzialmente
innovativa rispetto a quella della citata legge n. 276, l'Ufficio centrale ha trasferito
il quesito sul nuovo testo di legge, in base all' art. 39 della legge n. 352 del 1970,
quale risulta dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale, estendendolo alla
disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993
("Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti ciascuna regione è costituita
in unica circoscrizione elettorale"), che riproduce quella corrispondente dell'art.
1, comma 2, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come novellata dalla legge n. 276 del
1993.
Pertanto, l'Ufficio centrale ha provveduto
ad integrare e riformulare il quesito nei termini seguenti:
"Volete voi che sia abrogato il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle
seguenti parti:
articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta";
"tre quarti dei"; "con arrotondamento per difetto", e al periodo:
"Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita
in unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi
uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 422";
articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in
circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi
uninominali";
articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione
proporzionale";
articolo 17;
articolo 18;
articolo 19, comma 1,
limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto
luogo con sistema maggioritario"; comma 6: "Quando, per qualsiasi
causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle
circoscrizione regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del
medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".
3. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995
per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
4. In data 5 gennaio 1995, i presentatori
Calderisi, Strik Lievers e Vito hanno depositato due memorie di identico contenuto,
svolgendo argomentazioni a sostegno della ammissibilità delle richieste.
Premesso che obiettivo dei promotori è il
completamento dell'opera di riforma del sistema elettorale, che da un modello
"misto" si vuol trasformare in modello completamente uninominale maggioritario,
nella memoria si afferma innanzitutto il dovere costituzionale di cooperazione, cui
sarebbe soggetto il Parlamento, affinché sia data attuazione al dettato referendario,
alla luce della superiorità in grado, nel sistema delle fonti, della deliberazione
referendaria rispetto alla legge ordinaria. Tale superiorità in grado, oltre che derivare
dal fatto che il referendum incorpora in sé un chiaro orientamento finalistico, sarebbe
stata riconosciuta espressamente dalla sent. n. 468 del 1990 e poi ribadita nella sent. n.
32 del 1993: il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare -
affermato in dette pronunce - sarebbe, infatti, incompatibile con la configurazione di un
rapporto di equiordinazione tra le due fonti.
Tale dovere di cooperazione esclude -
concludono su questo punto i promotori - che l'inerzia del Parlamento possa essere assunta
a fondamento di una dichiarazione di inammissibilità, in quanto mai un disvalore quale la
violazione di un dovere costituzionale potrebbe assurgere a elemento di qualificazione del
referendum.
Nell'ipotesi - ritenuta estrema, marginale
e incostituzionale - del rifiuto del Parlamento di dar seguito alla volontà referendaria
(e cioè di adeguare il numero dei collegi uninominali attualmente esistenti - 475 per la
Camera, 232 per il Senato - al numero costituzionalmente richiesto di 630 e 315), non vi
sarebbe, comunque - proseguono i promotori - paralisi di funzionamento del Parlamento, né
esproprio del potere di scioglimento del Presidente della Repubblica. Infatti,
profilandosene la necessità le elezioni politiche si terrebbero sulla base della
disciplina allo stato applicabile, e ciò in base al principio di continuità del
funzionamento degli organi costituzionali enunciato negli artt. 60 e 61 della
Costituzione, dal quale si ricaverebbe il principio di continuità, o di ultrattività,
delle leggi elettorali.
Si sostiene, in particolare, che il solo
modo per conciliare la cogenza della durata (e il potere di scioglimento del Presidente
della Repubblica), il divieto di proroga, l'obbligo delle elezioni entro settanta giorni
dalla fine delle Camere precedenti, con il principio della pienezza della potestà
legislativa spettante alle Camere sino all'ultimo giorno prima dello scioglimento, è
postulare che le leggi elettorali, quando siano bisognevoli di misure attuative, non
intacchino l'operatività (o l'ultrattività) medio tempore delle leggi anteriori,
sicché in ogni momento opererebbe, in materia elettorale, una legge compiuta.
A sostegno di tale tesi si menziona, da un
lato, lo scioglimento anticipato del Senato del 1953, che impedì l'adeguamento del numero
dei collegi sulla base del nuovo censimento della popolazione, e che portò ugualmente
alla elezione di un numero di senatori inferiore a quello previsto dal testo originario
dell'art. 57 Cost.; dall'altro, si richiamano gli artt. 10 della legge 4 agosto 1993, n.
276 e 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i quali, prevedendo la ultrattività della
legge elettorale precedente fino al completamento della nuova disciplina, costituirebbe
espressione del richiamato principio desumibile dagli artt. 60 e 61 Cost.
5. Nella camera di consiglio del 9 gennaio
1995, sono stati uditi, per i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito, gli avvocati
Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto.
Considerato in diritto
1. Poiché le due richieste di
referendum popolare in esame hanno per oggetto materie analoghe, i relativi giudizi di
ammissibilità vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1. La prima delle due richieste investe,
nell'ambito del sistema elettorale della Camera dei deputati, l'intero meccanismo di
assegnazione del venticinque per cento dei seggi con il metodo proporzionale, mediante
riparto tra liste concorrenti. Con l'abrogazione della detta quota proporzionale si tende,
secondo l'intenzione dei promotori, alla piena espansione del sistema maggioritario - ora
previsto per i tre quarti dei seggi -, che verrebbe, quindi, applicato per l'attribuzione
del totale dei seggi medesimi.
La anzidetta finalità viene perseguita
attraverso un quesito di struttura particolarmente complessa ed elaborata, coinvolgente
una numerosa serie di articoli o, più spesso, di parti di articoli (commi interi, ovvero
anche singole frasi o parole) della vigente normativa elettorale della Camera dei
deputati, quale risulta dalle modifiche recentemente apportate al d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.
2.2. Questa Corte ha già avuto modo più
volte di esaminare richieste di referendum aventi per oggetto leggi elettorali relative ad
organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.
In particolare, nella sent. n. 32 del 1993
si è affermato, ribadendo e sintetizzando i criteri enunciati nella giurisprudenza
precedente, che le dette leggi sono assoggettabili a referendum popolare "alla
duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice
razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente
applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la
costante operatività dell'organo".
In ordine alla struttura formale del
quesito, si è ritenuto nella predetta pronuncia (come già nella sent. n. 47 del 1991)
che esso può includere anche porzioni del testo legislativo (frasi o parole) brevissime e
prive di autonomo significato normativo, qualora ciò sia imposto dall'imprescindibile
esigenza di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito medesimo, a sua volta dettata
dalla necessità di garantire agli elettori l'espressione di un voto consapevole (cfr.
cit. sent. n. 47 del 1991 e le precedenti in essa richiamate).
L'esigenza di adoperare una tecnica di
particolare puntualità e precisione nella formulazione del quesito, oltre a rispondere,
come s'è detto, al fine - comune ad ogni tipo di richiesta referendaria - di assicurare
la consapevolezza del voto, assume poi, per i referendum concernenti le leggi elettorali
degli organi costituzionali (o di rilevanza costituzionale), un ulteriore e specifico
rilievo, in quanto, in questo caso, sussiste la necessità di soddisfare la seconda,
autonoma ed indispensabile, condizione sopra richiamata (su cui si tornerà in seguito),
data "l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali per gli organi la cui
composizione elettiva è espressamente prevista nella Costituzione" (sent. n. 29 del
1987).
2.3. Non vi è dubbio che il quesito in
esame debba ritenersi dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed
omogeneità.
L'insieme delle norme (nonché delle frasi
o parole prive di significato normativo autonomo) di cui si chiede l'abrogazione risulta
chiaramente rispondente ad una matrice razionalmente unitaria, ispirato, cioè, da un
principio comune, la cui permanenza od eliminazione viene rimessa al voto del corpo
elettorale.
Attraverso una attenta opera di
"ritaglio" del testo normativo si intende, infatti, scorporare dalla legge in
esame - come s'è detto all'inizio - tutto il complesso delle disposizioni che
disciplinano (o che comunque richiamano) il sistema di attribuzione di un quarto dei seggi
con il metodo proporzionale, con la finalità, anch'essa intrinseca all'atto abrogativo
proposto, e che costituisce un epilogo evidente della abrogazione, di ottenere un sistema
totalmente maggioritario uninominale.
Ne deriva, in conclusione, che il quesito
referendario risulta indubbiamente fornito dei requisiti idonei ad assicurare agli
elettori l'espressione di un voto consapevole.
2.4. Occorre ora verificare se la
disciplina risultante dall'eventuale esito positivo del referendum sia
"immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia
legislativa, la costante operatività dell'organo" (cit. sent. n. 32 del 1993).
Deve a questo punto essere riaffermato con
vigore che "gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono
essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di
funzionamento" (sent. n. 29 del 1987). Tale principio - di fondamentale importanza,
in quanto attinente alle garanzie essenziali del sistema istituzionale previsto dalla
Costituzione - postula necessariamente, per la sua effettiva attuazione, la costante
operatività delle leggi elettorali relative a tali organi.
Per quanto riguarda, in particolare, il
Parlamento, va ribadita l'assoluta indefettibilità di un sistema elettorale
permanentemente efficiente (tale da non ammettere neppure ambiguità o incertezze
normative: cfr. cit. sent. n. 47 del 1991), in guisa che, in qualsiasi momento della vita
dello Stato, sia garantita la possibilità di rinnovamento delle Camere, che si renda
necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del
potere di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica, esercizio che
a sua volta non può subire impedimenti. L'esigenza fondamentale di funzionamento
dell'ordinamento democratico rappresentativo non tollera soluzioni di continuità
nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento: una richiesta di referendum che
esponga l'ordinamento a un tale rischio non potrebbe, pertanto, che essere dichiarata
inammissibile.
2.5. Ciò posto, è indubitabile, come
riconoscono nella memoria depositata gli stessi presentatori della richiesta, che dalla
eliminazione del meccanismo (proporzionale) atto ad attribuire il venticinque per cento
dei seggi - conseguente all'esito positivo del voto popolare - scaturirebbe un sistema
elettorale che, in assenza di un intervento del legislatore, non sarebbe in grado di
funzionare. A seguito della espansione del sistema maggioritario per l'attribuzione del
totale dei seggi (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e succ. mod., nel
testo residuo così disporrebbe: "In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è
attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il
candidato che ha riportato il maggior numero di voti"), occorrerebbe procedere ad una
nuova determinazione dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione, ridisegnandoli in
modo da ottenerne un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da
eleggere e non più al solo settantacinque per cento del totale medesimo: la ripartizione
operata con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione della
delega contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277 del 1993, ove anche si volesse
ritenere la sopravvivenza di tale atto dopo l'eventuale approvazione del referendum, non
permetterebbe, infatti, che l'elezione di un numero di deputati inferiore (475) a quello
(630) previsto dalla Costituzione, con la evidente conseguenza che il sistema elettorale
risulterebbe inidoneo a consentire la formazione dell'organo, e, quindi, non sarebbe
nemmeno possibile indire le elezioni.
E', altresì, pacifico, poi, che la
revisione dei collegi richiede, per la sua adozione, un provvedimento legislativo: pur,
infatti, a voler ammettere che anche nel caso in esame si attivi l'opera della Commissione
per la verifica e la revisione dei collegi ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n.
277 del 1993 (benchè non si tratti semplicemente di rivedere i confini dei collegi
esistenti a causa di mutamenti dei parametri previsti, bensì di procedere - come s'è
detto prima - ad una integrale rideterminazione dei collegi medesimi a seguito del
mutamento dell'impianto generale della legge elettorale), tale opera è pur sempre
destinata a concludersi, dopo un complesso procedimento, con l'approvazione di una legge,
ovvero con un decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una nuova legge di
delegazione, così come avvenuto nel 1993.
Alla luce delle raggiunte conclusioni, non
può non cogliersi la sostanziale - e decisiva ai fini che interessano - diversità tra la
situazione che si determinerebbe in caso di approvazione della proposta referendaria ora
in esame e quella che questa Corte esaminò, non ritenendola ostativa all'ammissibilità
del referendum allora richiesto per l'abrogazione di alcune norme della legge elettorale
del Senato, con la citata sent. n. 32 del 1993. In quella pronuncia si affermò che la
normativa di risulta avrebbe potuto dar luogo ad "inconvenienti" per ciò che
riguardava, da un lato, "la diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di
elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni", e, dall'altro,
"gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice determina in caso di
ricorso alle elezioni suppletive, secondo la legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di
ricoprire i seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di
eventuali opzioni". Appare evidente che i menzionati inconvenienti attenevano al solo
"modo di operare" del sistema elettorale di risulta, nel senso che vi
introducevano elementi di possibile sperequazione o irrazionalità, i quali, tuttavia, ove
anche avessero potuto dar luogo ad eventuali vizi di legittimità costituzionale (di per
sé non rilevanti in sede di giudizio di ammissibilità: v. sent. n. 26 del 1987),
certamente - come si affermò espressamente nella predetta sentenza n. 32 del 1993 - non
incidevano sull'operatività del sistema medesimo: essi, cioè, non producevano effetti
paralizzanti sul meccanismo elettorale, tali da impedire il ricorso alle elezioni in
mancanza di un intervento integrativo del legislatore, come invece avviene nel caso ora in
esame.
2.6. Nella memoria depositata
nell'imminenza della camera di consiglio, i presentatori della richiesta adducono, a
sostegno dell'ammissibilità della stessa, due essenziali argomenti: a) sussistenza di un
dovere costituzionale di cooperazione del Parlamento affinché la volontà popolare sia
integrata e tradotta ad effetto, dovere costituzionale derivante da una asserita
superiorità in grado del referendum rispetto alla legge ordinaria approvata dalle Camere;
b) esistenza, comunque, nell'ordinamento di un principio di continuità delle leggi
elettorali (desumibile dagli artt. 60 e 61 della Costituzione), e cioè di implicita
ultrattività della legge abrogata fino alla piena operatività di quella nuova, con
conseguente costante esistenza di un sistema elettorale funzionante.
Ma entrambe le tesi non sono condivisibili
e non valgono a superare la accertata ragione di inammissibilità della richiesta.
In ordine alla prima va osservato che,
anche ad ammettere, per pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di
natura politica, anche di carattere giuridico-costituzionale, di attuare e condurre a
pieno effetto la volontà espressa dal corpo elettorale attraverso il referendum
abrogativo, è decisivo rilevare che di fronte all'inerzia del legislatore, pur sempre
possibile, l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio. Tale inerzia, ove si
prolungasse oltre il termine di sessanta giorni fino al quale il Presidente della
Repubblica può, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ritardare l'entrata in
vigore dell'abrogazione, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970
(ovvero oltre quello più lungo eventualmente introdotto - ma pur sempre con legge - in
deroga alla norma predetta, come avvenuto nel 1987), determinerebbe, nel caso in esame,
come s'é visto, la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che sia
possibile ovviarvi.
Per quanto concerne, infine, la seconda
argomentazione addotta nella memoria, deve escludersi che dai precetti contenuti negli
artt. 60 e 61 della Costituzione possa trarsi il principio secondo cui, in assenza di una
espressa previsione legislativa, l'applicabilità di una nuova normativa elettorale sia,
in deroga ai criteri generali che regolano la successione delle leggi nel tempo e l'inizio
e la cessazione della loro efficacia, automaticamente procrastinata fino a che la stessa
non sia stata completata al fine di renderla operativa, con conseguente ultrattività medio
tempore della legge anteriore: e ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti
tra abrogazione referendaria e normativa sottoposta a referendum.
Una conferma di ciò si ricava dal fatto
che l'art. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il quale posticipò l'efficacia delle
nuove norme elettorali introdotte dalla legge medesima fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo di determinazione dei collegi uninominali, fu introdotto, come
chiaramente si evince dalla lettura integrale dei lavori parlamen