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CORTE COSTITUZIONALE - 10 - 12 gennaio 1995 - Pres. Casavola, Red. Mirabelli - Calderisi ed altri (avv. Chiappetti).
Elezioni - Consiglio comunale - Distinzione tra Comuni in relazione alla popolazione - Artt. 3 quinto comma, 5, 6 e 7 L. n. 81 del 1993 - Referendum abrogativo - Ammissibilitą.
E' ammissibile il quesito referendario per l'abrogazione degli artt. 3, quinto comma, 5 (intestazione), 6 e 7 L. 25 marzo 1993 n. 81, che tende alla soppressione delle diverse modalitą di elezione del sindaco e del consiglio comunale, a seconda che si tratti di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di Comuni con popolazione di 15.000 o inferiore a 15.000 abitanti, con conseguente applicazione a tutti i Comuni del sistema elettorale previsto dalla legge per i Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, non essendo in contrasto con l'art. 75, secondo comma Cost. ed essendo dotato di requisiti di chiarezza ed univocitą tale da non suscitare dubbi di interpretazione negli elettori.