Giustizia amministrativa

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Ricostruzione della vicenda giudiziaria del caso Di Bella
e diritto dei malati terminali di ottenere gratuitamente la somatostatina

AGGIORNAMENTO DEL 26 MARZO 1998

Si è appreso ieri della nuova decisione con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Sanità avverso l’ordinanza del T.A.R. Lazio con cui era stato nominato un commissario ad acta.

Non è ancora noto il testo di questa nuova decisione, la quale, tuttavia, suscita stupore, tenuto conto, da un lato, che lo stesso Consiglio di Stato aveva in precedenza confermato una ordinanza con la quale il T.A.R. Lazio aveva ingiunto al Ministero la somministrazione gratuita dalla somatostatina per i malati in fase critica avanzata e che, dall’altro, l’ordinanza annullata dalla nuova decisione del CdS si limitava a disporre la mera esecuzione di una ordinanza già emessa dal T.A.R. Lazio e confermata in grado di appello dal CdS.

Da notizie giornalistiche (v. l’articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" di oggi, consultabile al http://www.lastampa.it/LaStampa/pag12/art0.html), sembrerebbe che il CdS, con un sottile distinguo, abbia affermato che l’avere confermato in precedenza l’ordinanza del T.A.R. Lazio contenente l’ingiunzione, con contestuale remissione degli atti alla Consulta, non comportava anche la possibilità di disporne la esecuzione coattiva, con la nomina di un commissario ad acta.

Se questo è l’argomento utilizzato, esso suscita viva perplessità, atteso che da tempo è stato affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, per assicurare l’esecuzione delle ordinanze, il Giudice amministrativo può adottare tutti gli strumenti idonei atti ad assicurare, nelle more delle decisione del merito, l’effettività dell’ordinanza, ivi compresa la possibilità di nominare un commissario ad acta (v. sul punto Ad. Plen, sent. 30 aprile 1982 n. 6, in Dir. proc. amm. 1983, p. 97 ss.; ma v. anche Sez. V, 25 maggio 1987 n. 327, in Riv. trim. app. 1988, p. 455 ss., che fa leva sul carattere decisorio delle ordinanze cautelari).

Né la situazione può mutare per il fatto che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto c.d. Bindi, dato che lo stesso CdS, nel sollevare questione di legittimità costituzionale, aveva espressamente confermato l’ordine dato dai giudici di primo grado.

Peraltro, in precedenza, lo stesso Consiglio di Stato aveva più volte ritenuto che la tutela cautelare non può essere inibita dal fatto che si sia in presenza di una norma di legge sospetta di incostituzionalità (v. ad es. di recente l’ordinanza con la quale il CdS – riformando peraltro alcune ordinanze del T.A.R. Lazio che avevano sotto questo profilo negato la sospensiva – ha, da un lato, sollevato questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nella c.d. L. Bassanini - art. 9, comma 4, della L. 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - nella parte in cui consente al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di prevedere limitazione nelle iscrizioni alle Università italiane e, dall’altro, ha sospeso il provvedimenti di diniego di iscrizione al primo anno, consentendo l’iscrizione con riserva).

La distinzione che oggi sembra sia stata operata (secondo che si tratti di ordinanze accompagnate o no dalla remissione degli atti alla Consulta) proprio per la cura Di Bella suscita quindi le stesse perplessità che ha suscitato la esclusione della somatostatina effettuata con il decreto legge Bindi e che ha indotto il CdS a rimettere gli atti alla Consulta. Limitare in tal modo la tutela cautelare (che, in considerazione dei lunghi tempi della giustizia, è l'unica tutela effettiva), sembra infatti un grave arretramento.

L’errore compiuto dal T.A.R. Lazio, al più, è stato quello di nominare un commissario ad acta nella persona di uno stretto collaboratore del Ministro, nonché membro della CUF (e cioè proprio di quell’Organo che aveva rifiutato di inserire la somatostatina nell’apposito elenco). Non a caso il Commissario, che di fronte all’ordinanza del T.A.R. Lazio aveva già dichiarato di dovere consultare un legale ed aveva preso tempo, ha dichiarato ieri di sentirsi sollevato a seguito della nuova decisione del CdS, dovendo "andare a contrastare quello che il ministro, nel suo potere discrezionale, aveva deciso. Stesso discorso per la Cuf di cui sono membro" (v. il già citato articolo pubblicato su "La Stampa").

Ci ripromettiamo di tornare sull’argomento, con maggior approfondimento, non appena sarà noto il testo della nuova ordinanza del CdS.

Rimane il fatto che, a questo punto non solo i malati in fase critica avanzata, ma anche coloro si occupano di diritto, assistono attoniti a questi giochi giuridici, con continui colpi di scena e sottili distinguo che lasciano francamente disorientati. Summum jus, summa iniuria recita un antico broccardo usato quando la nostra terra era considerata la culla del diritto e non ancora la tomba della giustizia.

(Giovanni Virga)