La notifica per
posta ad irreperibili può divenire una trappola ?
(Brevi note a margine della recente sentenza
n. 346/98 della Corte Costituzionale)
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 (in G.U.R.I. n. 39 del 30 settembre 1998) - sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune norme che regolano la notifica degli atti mediante servizio postale, nella parte in cui, in caso di temporanea assenza e/o rifiuto del destinatario, ovvero di mancanza delle persone indicate dallart. 139 c.p.c.:
1) non prevedono che dellavvenuta notifica si debba dare avviso al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno, così come invece previsto dall'art. 140 c.p.c. per la notifica ad irreperibili effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziario;
2) prevedono che il plico contenente latto da notificare debba essere restituito al mittente dopo 10 giorni dal deposito presso lufficio postale.
A seguito di tale sentenza, lufficio postale, pertanto, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza di persone abilitate a ricevere la notifica, deve:
1) dare avviso al destinatario del compimento delle formalità prescritte (affissione dellavviso alla porta di ingresso dello stabile e deposito dellatto presso lufficio postale), mediante raccomandata a.r.;
2) tenere in giacenza il plico contenente la copia da notificare oltre il termine di 10 giorni previsto e fino a quando esso non sarà ritirato.
In tal modo, quindi, le modalità che deve osservare lagente postale nel caso di notifica c.d. ad irreperibili sono del tutto analoghe a quelle che già lufficiale giudiziario era tenuto ad osservare ex art. 140 c.p.c.
La pronuncia, tuttavia, darà prevedibilmente luogo - specie nella fase di prima applicazione - a vari problemi.
In particolare, non è stato chiarito in che modo dovranno essere anticipate dallagente postale le spese occorrenti per la raccomandata a.r. che dovrà essere inviata e non risultano ancora essere state diramate ai competenti uffici postali apposite comunicazioni per informare delle novità e dettare modalità applicative.
Non è superfluo ricordare che lart. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevede che:
"Lavviso prescritto nellart. 140 del codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) lindicazione della natura dellatto notificato;
3) lindicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dellUfficiale giudiziario."
Analoghe indicazioni, per effetto della sentenza additiva della Corte, dovrà contenere lavviso che deve essere inviato nel caso di notifica ad irreperibili mediante il servizio postale.
Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che la data e firma dellavviso raccomandato da inviare nel caso di notifica ad irreperibili mediante il servizio postale, debbano essere apposte dallagente postale incaricato della notifica (e non già dallufficiale giudiziario, dovendo l'avviso contenere l'indicazione della data in cui si è proceduto al deposito), rimane il fatto che lavviso raccomandato deve contenere una serie di elementi che lagente postale ignora e non è in grado autonomamente di inserire.
Bisogna infatti pensare che lagente postale ha in mano solo il plico raccomandato inviatogli dallufficiale giudiziario e non è in grado di stabilire né "il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione" né "la natura dellatto di cui è stata richiesta la notifica". Nè, d'altra parte, è pensabile che l'agente postale sia abilitato ad aprire il plico formato dall'ufficiale giudiziario.
Inoltre, come già cennato, non è stato ancora precisato come lagente potrà inviare lavviso raccomandato, non avendo le somme necessarie, né essendo tenuto ad anticiparle.
Questultimo problema sembra risolvibile, inviando lavviso raccomandato con spese a carico del mittente (e cioè dellufficiale giudiziario, il quale provvederà poi al recupero, chiedendo le somme allinteressato); anche se non è da escludere linvio con spese a carico del richiedente la notifica, il cui indirizzo è ricavabile dalla cartolina di ricevimento allegata al plico.
Più complessa è la soluzione del primo problema. Lufficiale giudiziario, già fin dalla data di invio dellatto da notificare mediante servizio postale dovrebbe aggiungere al plico uno schema di avviso da inviare nel caso di notifica ad irreperibili nel quale dovrebbe indicare i sopra indicati elementi (nome del richiedente e del destinatario della notifica, tipologia dellatto da notificare, nominativo del giudice), precisando che le spese dellavviso raccomandato sono addebitabili al mittente.
Ragioni di cautela dovrebbero per adesso indurre i richiedenti la notifica - fino a quando non saranno diramate disposizioni applicative e non sarà predisposta lapposita modulistica - ad accludere allatto da notificare un avviso da impiegare nel caso di notifica ad irreperibili. Ho cercato, a tal fine, di predisporre uno schema di avviso, riportato in calce alle presenti note. Suggerimenti, integrazioni o commenti dei lettori saranno vivamente graditi.
Sta di fatto che, a seguito della sentenza della Corte ed in mancanza di disposizioni applicative da parte dei competenti uffici, la notifica per posta - già di per sé stessa rischiosa in passato - nel caso di notifica ad irreperibili, può divenire una trappola.
Giovanni Virga
redazione@ipzs.it
Inseriti dopo la redazione della presente nota, scritta dopo pochi giorni dal deposito
della sentenza della Corte:
I
commenti dei lettori
Circolare delle Poste
Italiane (link a Zaleuco)
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 1998.
SCHEMA DI AVVISO
Mittente: Ufficio postale di
Oggetto: comunicazione di avvenuta notifica ai sensi dellart. 8 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e dellart. 140 c.p.c.
Si comunica che in data . è stato notificato presso il Suo domicilio, un plico inviato dallUfficiale giudiziario presso la Corte di Appello di ad istanza di . contenente un ricorso/atto di citazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale del / Tribunale civile di
Per la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, previa affissione di apposito avviso alla porta di ingresso dello stabile, si è provveduto al deposito dellatto stesso presso lufficio postale.
La S.V. pertanto, ha facoltà di ritirare latto giudiziario sopra indicato presso lufficio scrivente, negli orari di ufficio.
Distinti saluti