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La notifica per posta ad irreperibili può divenire una trappola ?
(Brevi note a margine della recente sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale)

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 (in G.U.R.I. n. 39 del 30 settembre 1998) - sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune norme che regolano la notifica degli atti mediante servizio postale, nella parte in cui, in caso di temporanea assenza e/o rifiuto del destinatario, ovvero di mancanza delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.:

1) non prevedono che dell’avvenuta notifica si debba dare avviso al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno, così come invece previsto dall'art. 140 c.p.c. per la notifica ad irreperibili effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziario;

2) prevedono che il plico contenente l’atto da notificare debba essere restituito al mittente dopo 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale.

A seguito di tale sentenza, l’ufficio postale, pertanto, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza di persone abilitate a ricevere la notifica, deve:

1) dare avviso al destinatario del compimento delle formalità prescritte (affissione dell’avviso alla porta di ingresso dello stabile e deposito dell’atto presso l’ufficio postale), mediante raccomandata a.r.;

2) tenere in giacenza il plico contenente la copia da notificare oltre il termine di 10 giorni previsto e fino a quando esso non sarà ritirato.

In tal modo, quindi, le modalità che deve osservare l’agente postale nel caso di notifica c.d. ad irreperibili sono del tutto analoghe a quelle che già l’ufficiale giudiziario era tenuto ad osservare ex art. 140 c.p.c.

La pronuncia, tuttavia, darà prevedibilmente luogo - specie nella fase di prima applicazione - a vari problemi.

In particolare, non è stato chiarito in che modo dovranno essere anticipate dall’agente postale le spese occorrenti per la raccomandata a.r. che dovrà essere inviata e non risultano ancora essere state diramate ai competenti uffici postali apposite comunicazioni per informare delle novità e dettare modalità applicative.

Non è superfluo ricordare che l’art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevede che:

"L’avviso prescritto nell’art. 140 del codice deve contenere:

1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;

2) l’indicazione della natura dell’atto notificato;

3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;

4) la data e la firma dell’Ufficiale giudiziario."

Analoghe indicazioni, per effetto della sentenza additiva della Corte, dovrà contenere l’avviso che deve essere inviato nel caso di notifica ad irreperibili mediante il servizio postale.

Anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che la data e firma dell’avviso raccomandato da inviare nel caso di notifica ad irreperibili mediante il servizio postale, debbano essere apposte dall’agente postale incaricato della notifica (e non già dall’ufficiale giudiziario, dovendo l'avviso contenere l'indicazione della data in cui si è proceduto al deposito), rimane il fatto che l’avviso raccomandato deve contenere una serie di elementi che l’agente postale ignora e non è in grado autonomamente di inserire.

Bisogna infatti pensare che l’agente postale ha in mano solo il plico raccomandato inviatogli dall’ufficiale giudiziario e non è in grado di stabilire né "il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione" né "la natura dell’atto di cui è stata richiesta la notifica". Nè, d'altra parte, è pensabile che l'agente postale sia abilitato ad aprire il plico formato dall'ufficiale giudiziario.

Inoltre, come già cennato, non è stato ancora precisato come l’agente potrà inviare l’avviso raccomandato, non avendo le somme necessarie, né essendo tenuto ad anticiparle.

Quest’ultimo problema sembra risolvibile, inviando l’avviso raccomandato con spese a carico del mittente (e cioè dell’ufficiale giudiziario, il quale provvederà poi al recupero, chiedendo le somme all’interessato); anche se non è da escludere l’invio con spese a carico del richiedente la notifica, il cui indirizzo è ricavabile dalla cartolina di ricevimento allegata al plico.

Più complessa è la soluzione del primo problema. L’ufficiale giudiziario, già fin dalla data di invio dell’atto da notificare mediante servizio postale dovrebbe aggiungere al plico uno schema di avviso da inviare nel caso di notifica ad irreperibili nel quale dovrebbe indicare i sopra indicati elementi (nome del richiedente e del destinatario della notifica, tipologia dell’atto da notificare, nominativo del giudice), precisando che le spese dell’avviso raccomandato sono addebitabili al mittente.

Ragioni di cautela dovrebbero per adesso indurre i richiedenti la notifica - fino a quando non saranno diramate disposizioni applicative e non sarà predisposta l’apposita modulistica - ad accludere all’atto da notificare un avviso da impiegare nel caso di notifica ad irreperibili. Ho cercato, a tal fine, di predisporre uno schema di avviso, riportato in calce alle presenti note. Suggerimenti, integrazioni o commenti dei lettori saranno vivamente graditi.

Sta di fatto che, a seguito della sentenza della Corte ed in mancanza di disposizioni applicative da parte dei competenti uffici, la notifica per posta - già di per sé stessa rischiosa in passato - nel caso di notifica ad irreperibili, può divenire una trappola.

Giovanni Virga
redazione@ipzs.it

Inseriti dopo la redazione della presente nota, scritta dopo pochi giorni dal deposito della sentenza della Corte:

I commenti dei lettori

Circolare delle Poste Italiane (link a Zaleuco)

Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 1998.

SCHEMA DI AVVISO

Mittente: Ufficio postale di

Preg.mo
Sig. Destinatario della notifica
Via

Oggetto: comunicazione di avvenuta notifica ai sensi dell’art. 8 della L. 20 novembre 1982 n. 890 e dell’art. 140 c.p.c.

Si comunica che in data ………. è stato notificato presso il Suo domicilio, un plico inviato dall’Ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di ……… ad istanza di ……………………. contenente un ricorso/atto di citazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale del / Tribunale civile di

Per la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, previa affissione di apposito avviso alla porta di ingresso dello stabile, si è provveduto al deposito dell’atto stesso presso l’ufficio postale.

La S.V. pertanto, ha facoltà di ritirare l’atto giudiziario sopra indicato presso l’ufficio scrivente, negli orari di ufficio.

Distinti saluti