La notifica per posta ad
irreperibili può divenire una trappola?
I commenti dei lettori
Egregio prof. Virga,
raccolgo con entusiasmo l'invito da Lei ha rivolto in margine al commento della sentenza della Corte costituzione n. 346/98.
La "trappola" è scattata. Forse, ardisco, non nel senso che intendeva Lei, ma in modo parimenti devastante e deleterio per il sistema delle garanzie del diritto di difesa. L'effetto di tale sentenza è infatti più ampio di quello che prima facie sembrava potesse avere. La Consulta, occupandosi di due diverse eccezioni sollevate in due procedimenti civili (opposizione ad ord. - ing. ed a d.i.) ha cancellato due norme dell'ordinamento (comma 2° e 3° dell'art. 8 della L. 890/82) che regolamentavano la notifica di atti giudiziari a mezzo del servizio postale nel caso di impossibilità di consegna del piego spedito dall'ufficiale giudiziario. Orbene, tale possibilità era richiamata, non solo, come da Lei eccellentemente illustrato, dal codice di rito civile, ma anche dall'art. 170 del c.p.p..
Meglio!, si dirà, ciò che era ovvio per la difesa civile è molto più naturale accogliere nella difesa penale, cosichè il bene tutelato, l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, a maggior ragione verrebbe garantito da questa sentenza nel rito penale, che, pertanto, dovrebbe esplicare i suoi effetti anche nei confronti del citato articolo del c.p.p.. Tanto più che nel dispositivo della sentenza de qua, vengono, sic et sempliciter, dichiarate incostituzionali le due norme citate senza alcun riferimento a quale applicazione di esse se ne faccia, civile, amministrativa o penale. Niente di più naturale. Eppure, paradossalmente, nel caso di destinatario di un atto giudiziario penale, specie se imputato, si potrebbe avere l'effetto opposto di affievolimento del diritto alla difesa.
La restituzione del piego per compiuta giacenza dopo il breve termine di gg. 10 poneva l'Autorità Giudiziaria richiedente nella condizione di venire a conoscenza, con assoluta certezza, che la notifica non era andata a buon fine e la stessa poteva predisporre ulteriori strumenti e ricerche al fine di rendere effettiva la conoscenza dell'atto. In ogni caso il Giudice era messo in condizione di poter decidere, ex art. 485 c.p.p., di rinnovare la citazione, in quanto aveva nel fascicolo del dibattimento o l'avviso di ricevimento o il piego restituito dall'ufficio postale dopo la cosiddetta compiuta giacenza.
Nel sistema delineato dalla sentenza costituzionale e da Lei abilmente ricostruito, il piego spedito dall'ufficiale giudiziaro, in caso di mancato ritiro, viene depositato presso l'ufficio postale e l'avviso predisposto dallo stesso ufficiale giudiziario viene inviato, a mezzo raccomandata, dall'ufficiale postale alla casa del comune ove era diretto l'atto, in uno ai rispettivi avvisi di ricevimento.
Se il destinatario non ritirerà mai le raccomandate (una qualsiasi delle due) le stesse rimarranno depositate ove sono state spedite (per sempre?) e, a parte il perfezionamento della notifica, che si verificherà espletate tali formalità e trascorsi sempre i 10 gg., il Giudice dell'ufficio richiedente la notifica non saprà mai se il notificatario non ha comunque, sicuramente, ritirato l'atto, in quanto nella relata dell'ufficiale giudiziario sarà attestato unicamente la spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale e nulla più, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c. ove tutte le operazioni successive (deposito presso la casa comunale e spedizione dell'avviso) sono attestate.
Solo in caso di ritiro di una delle due raccomandate e la restituzione dell'avviso di ricevimento, evento che potrà essere molto lontano nel tempo, si avrà un esito della notifica. Nel caso contrario il Giudice nulla saprà e non sarà messo in condizione di decidere. Nel sistema previgente si aveva sempre un esito della notifica o con l'avviso di ricevimento o con il plico restituito e quindi l'A.G. era sempre messa in grado, tempestivamente di decidere. Maggiore certezza si traduceva in una più efficace garanzia dei diritti dell'imputato. Nel rito penale questa necessità è, obiettivamente, più pregnante, ma il principio è riconducibile anche al rito civile ed amministrativo.
Posso, al termine di questa breve analisi, sommessamente suggerire, che una soluzione, de iure condendo, potrebbe essere quella di aggiungere all'avviso da Lei suggeristo e predisposto dall'autorità richiedente (in busta chiusa, aggiungerei, per la privacy) una cartolina raccomandata completata dall'ufficiale postale, in caso di mancato ritiro dell'atto originario, con l'indicazione della data del deposito del piego alla casa comunale e della data di spedizione dell'avviso che vi era allegato. In tal modo, al ricevimento di detta cartolina, l'Autorità Giudiziaria richiedente avrà tutti gli elementi per poter decidere se ordinare o meno la rinnovazione della notifica.
Nella speranza di aver reso un utile
contributo, seppur modesto, Le porgo referenti ossequi
dr Giovanni Palladino
(Collaboratore di Cancelleria presso la Pretura C.le di (Sa) - Sez. di Capaccio)
giopaj@tin.it
Inviare eventuali commenti o contributi a giustamm@pn.itnet.it