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ORDINANZE DI RIMESSIONE
T.A.R. LAZIO, SEZ. I - Ordinanza 21 gennaio 1998 - Pres. Cossu, Est. DellUtri - Tambasco ed altri (Avv.ti Mauceri e Buccellato) c. Ministero dellUniversità e della ricerca scientifica e tecnologica ed altre (Avv.ra Stato).
Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dellaccesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso allistruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza del libero accesso alle scuole.
FATTO E DIRITTO: I. - Con i ricorsi allesame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli finì della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dellaccesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per lanno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dellesecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.
Trattasi di corsi per i quali lAmministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (nn. 270 e 30 posti per i corsi di laurea in medicina e, rispettivamente, odontoiatria dellUniversità di Bologna; n. 15 posti per il corso di laurea in odontoiatria dellUniversità di Bari); limitazioni che, talora, consistono nellassoluta indisponibilità di posti (corso di laurea in odontoiatria dellUniversità "La Sapienza" di Roma).
Lagire dellAmministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nellart. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dallart. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.
Ed invero, lart. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dellaccesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali latto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni".
La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche dufficio, la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.
II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere allAmministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare laccesso ai corsi universitari: sì che viene a configurarsi unassoluta priorità - anche in ragione di principi attinenti alleconomia di giudizio - di trattazione della detta questione. E infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dellinteresse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro liscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano, subordinate allesito eventualmente negativo dellincidente di costituzionalità.
Dallaltro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dallAmministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sullesistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.
III. - La questione appare altresì non manifestamente infondata.
Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano allAmministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. III, 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 aprile 1997 n. 78; T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 giugno 1992 n. 222 e Sez. II, 13 giugno 1997 n. 1015; T.A.R. Liguria, Sez. II, 21 marzo 1995 n. 197).
Ed invero, è lart. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che "la Repubblica detta norme generali sullistruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola è aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969 n. 910).
E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni allaccesso, vi ha provveduto di norma direttamente (basti ricordare lart. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958 n. 88 che, in ordine alliscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; lart. 3 legge 21 luglio 1961 n. 685, che limitava laccesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nellambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., allart. 38, legge 14 agosto 1982 n. 590 con cui al fine di consentire lavvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito allAmministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi allattivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.
In proposito, è costante linsegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non "residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
Se ciò è vero, la disposizione dellart. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dallart. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalità.
La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi allistruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al ministro stesso, con lausilio di altro organo dellAmministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dellaccesso ... ai corsi universitari".
Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante ladozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost.
IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dellart. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.
Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dellart. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, previa riunione dei ricorsi in epigrafe ai soli fini della trattazione della presente fase incidentale, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dallart. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonchè dagli artt. 33 e 34 Cost.
Dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza si notifichi alle parti in causa ed al Presidebte del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
T.A.R. LIGURIA - Ordinanza 26 marzo 1998 - Pres. Balba, Est. Vigotti - Monteventi (Avv.ti Guelfi e Filippi) c. Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avv. Stato Novaresi).
FATTO: Con ricorso notificato 18 agosto 1997 Monteventi Massimo impugnava, chiedendone lannullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di essere iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dellUniversità di Genova e di voler passare al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per lanno accademico 1997-1998, ma di non poter soddisfare tale esigenza, in forza dei provvedimenti impugnati.
Questi i motivi del ricorso:
1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.
2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere straripamento.
3) eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto con il D.P.R. 25 settembre 1980 n. 680 istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso Università di Genova.
Il ricorrente concludeva per lannullamento previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrasto dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.
Con ordinanza in data 29 agosto 1997 listanza cautelare veniva accolta.
Chiamato alludienza odierna, il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE: I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturità e che intende iscriversi alla facoltà di odontoiatria dellUniversità di Genova, impugna i provvedimenti che per lanno accademico 1997-1998 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra laltro - la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; decreto del Ministro dellUniversità 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nellanno accademico 1997-1998 nel corso di laurea in odontoiatria nellUniversità di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dellUniversità di Genova, che, in data 21 luglio 1997 stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per lanno accademico suddetto.
Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, questultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, accogliendo il ricorso la parte corrispondente.
II. - Lannullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro lambito della decisione chiesta dal ricorrente. Egli infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non è dubbio che lannullamento dellatto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale si è comunque stabilito lazzeramento dei posti disponibili.
Il collegio deve dunque indagare la legittimità anche di tali atti.
Essi trovano il proprio presupposto normativo nellart. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dallart. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dellaccesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali latto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per lanno accademico 1997-1998, nella Università di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
In tal modo, secondo lamministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.
Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dallart. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.
Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, linteresse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni laccesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono allamministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, lannullamento già deciso della deliberazione del corso di laurea non è sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate allesito eventualmente negativo dellincidente di costituzionalità ed assicurerebbero ove accolte, un grado minore di soddisfazione.
La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.
Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni allaccesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda liscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224, R.D. n. 1592 del 1933 per liscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per laccesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nellambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es. lart. 38, legge n. 590 del 1982).
La modificazione apportata dallart 17, comma 116, legge 127 del 1997, allart. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare laccesso allUniversità, ma non pone essa stessa limitazioni: non e quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge.
Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante loperata attribuzione di potere al Ministro. E bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò e possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, alluopo, che sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi allistruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli con lausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dellaccesso... ai corsi universitari)".
Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R. Lazio, III sez., ordinanza n. 2655/1997).
Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dellart. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio per la parte concernente limpugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dellart. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.
P. Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente limpugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dallart. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dellart. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, per la parte riguardante limpugnazione degli atti ministeriali impugnati;
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.