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ORDINANZE
CAUTELARI
SUL NUMERO CHIUSO UNIVERSITA'
DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ.
VI,
DEL T.A.R. TOSCANA, SEZ. I,
DEL T.A.R. LIGURIA-GENOVA, SEZ. II e
DEL T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. I
IL
CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 1997.
Registro Ordinanze: 1661/97
Registro Generale: 9146/97
Visto lart. 21, u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto lappello proposto da:
MINISTERO DELLUNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
rappresentati e difesi dallAvvocatura gen. dello Stato con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12
contro
MONTEVENTI MASSIMO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Menghini e Mimma Guelfi
con domicilio eletto in Roma, Via della Mercede, 52 presso Mario Menghini
per lannullamento dellordinanza del T.A.R. Liguria-Genova, Sez. II n. 534/1997, resa tra le parti, concernente diniego ammissione corso di laurea in odontoiatria;
Visti gli atti e documenti depositati con lappello;
Vista lordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (Ricorso numero 9146/97) della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;
Visto latto di costituzione in giudizio di:
MONTEVENTI Massimo;
Udito il relatore Cons. Giovanni Vacirca
e uditi altresì per le parti lAvv.to dello Stato Polizzi e lAvv.to Guelfi;
Visto lart. 9, comma 4, della L. 19 novembre 1990, n. 341, il quale così recita:
"Il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generale per la regolamentazione dellaccesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni";
Visto il testo della norma predetta, così come modificato dallart. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127: "Il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dellaccesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali latto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni";
Considerato che i criteri generali da valutarsi per le determinazioni di limitazione degli accessi allistruzione universitaria sono stati fissati con il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazz. uff. 29 luglio 1997;
Considerato che, in applicazione di tale regolamento, con d.m. 31 luglio 1997 (in Gazz. uff. 16 agosto 1997), sono state fissate limitazioni allaccesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dellUniversità di Genova, la cui legittimità va valutata alla stregua delle disposizioni vigenti al momento della sua emanazione, è stata adottata in data 21 luglio 1997 e perciò prima dellentrata in vigore del regolamento e prima dellemanazione del d.m. che ha fissato le limitazioni allaccesso;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nel caso in esame risulta adottato in un quadro normativo non dissimile da quello valutato in giurisprudenza per i provvedimenti riguardanti il precedente anno accademico.
Ritenuto che il ricorso di primo grado appare provvisto del fumus boni iuris;
Ritenuto che dallesecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriva un danno grave e irreparabile, così come previsto dallultimo comma del citato art. 21;
P.Q.M.
RESPINGE il suindicato appello (ricorso numero 9146/97).
La presente ordinanza sarà eseguita dallAmministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 24
ottobre 1997.
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IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA
I° SEZIONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di consiglio del 15 ottobre 1997.
Visti lart. 2 del D.L. 5 maggio 1948, n. 642, lart. 10 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e lart. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso n. 3139/97 proposto dal Mannelli Deborah ed altri rappresentati e difesi dagli Avv.ti Corrado Mauceri e Luca Marchi, con domicilio eletto presso lo studio dellAvv. Mauceri in Firenze, via Lamarmora, 26;
contro
LUniversità degli Studi di Firenze, nella persona del Rettore p.t., ed altri rappresentati e difesi dallAvvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ex lege si domiciliano in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per la declaratoria, previa sospensiva,
del diritto dei ricorrente ad iscriversi al I anno del Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina dellUniversità di Firenze
nonchè, ove occorra, per lannullamento
della delibera del Senato accademico dellUniversità di Firenze del 23 giugno 1997 con cui è stato deciso di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per lanno 1997/98, limitatamente agli studenti già immatricolati nellanno 1996/97 con esclusione di nuove immatricolazioni; nonchè delle delibere dellUniversità di Firenze presupposte e dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997;
Visti gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto latto di costituzione in giudizio dellUniversità degli Studi di Firenze, del Senato Accademico e del Rettore della stessa Università, del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Consiglio del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
Udito il relatore Dott.ssa Marcella Colombati;
Uditi altresì, per le parti gli Avv.ti C. Mauceri e L. Marchi e lAvv. dello Stato Andronio;
Considerato che il provvedimento con cui lUniversità ha disposto la limitazione allaccesso è stato adottato in epoca antecedente a quella della pubblicazione dei DD.MM. 31 luglio 1997 (pubblicati nella G.U. del 13 agosto 1997), che hanno, in attuazione del D.M. 21 luglio 1997 n. 245, pubblicato nella G.U. del 29 luglio 1997, dettato i criteri per limmatricolazione dellA.A. 1997/1998 e per le relative prove;
Considerato, in ogni caso, ad un primo e sommario esame, che non sembra che le modificazioni introdotte allart. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341 dellart. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 possano ritenersi di natura interpretativa e quindi retroattiva;
Che, in conseguenza di ciò, si può prescindere, ai fini della decisione sulla sospensiva, dallesame di eventuali profili di legittimità costituzionale della nuova disciplina;
Che, pertanto, nella fattispecie risultano applicabili i principi da questo T.A.R. (v. es plurimis, Sez. I, sent. n. 131 del 1997);
P.Q.M.
Accoglie nei limiti dellammissione con riserva al corso di laurea.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I° Sezione di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Firenze, 15
ottobre 1997.
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IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA - GENOVA
SECONDA SEZIONE
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Visto il ricorso 1465/97 proposto da:
Bodganovic Alberto
rappresentato e difeso da: Damonte Roberto
con domicilio eletto in Genova Via J. Ruffini, 7/9 presso Damone Roberto
contro
Ministero dellUniversità e della ricerca scientifica non costituito
Università degli Studi di Genova rappresentata e difesa dallAvvocatura dello Stato con domicilio eletto in Genova, V.le Brigate Partigiane, 2 presso la sua sede;
per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione della delibera del Consiglio di Corso di Laurea in odontoiatria e protesi Dentaria dellUniversità di Genova del 21 luglio 1997 con lapprovato Manifesto degli Studi per lanno accademico 1997/98, con cui è stata disposta la non effettuazione per lanno accademico 1997/98, della prova di ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
Visti gli atti e i documenti di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto latto di costituzione in giudizio di:
Università degli Studi di Genova
Udito il relatore Cons. Roberta Vigotti e uditi altresì lavv. Damonte per il ricorrente e lAvv. Novaresi per lAmm.ne resistente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e lart. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che la disattivazione per lA.A. 1997/98 del 1° anno del corso si laurea in odontoiatria e protesi dentaria, azzerando la possibilità di iscrizione al 1° anno di corso di detta facoltà contravviene al principio di rango costituzionale di tutela del diritto allo studio;
- Rilevato che la riduzione del 50% delle iscrizioni in tutta Italia del predetto corso di laurea e la presenza in tutte le facoltà di soggetti già ammessi con riserva rende di fatto impossibile la iscrizione dei ricorrenti anche in altra università;
- Rilevato che dalla esecuzione dellatto impugnato derivano danni gravi ed irreparabili così come previsto dallart. 21 della L. n. 1034/71;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione. Fissa per la trattazione del merito ludienza del 18 dicembre 1997.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Genova, 30
settembre 1997.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ordinanza n. 3003 del 19-20 Novembre 1997
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania - Sez. 1ª
adunato in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:
Dr. Filippo Delfa Presidente
Dr.Italo Vitellio Consigliere
Dr. Gabriella Guzzardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale- col ricorso n. 4867/97 proposto da Puliafico Salvatore rappresentato e difeso da Calatioto Avv. Antonio con domicilio eletto in Catania via Musumeci 139 presso avv. E. Incorpora
contro
Universita' degli Studi di Messina , rappr. e difesa dall'Avvocatura dello stato con domicilio eletto in Catania, via Vecchia Ognina 149 presso la sua sede;
Facoltà di Medicina e Chirurgia Univ. Studi di Messina, in persona del legale rappr. p. t. non costituitosi in giudizio;
Presidente della Repubblica, in persona del legale rappr. p. t., non costituitosi in giudizio;
Ministero dell'Università, ricerca scientifica e tecnologica, rappr. e difeso dall'Avvocatura dello stato con domicilio eletto in Catania via vecchia ognina 149 presso la sua sede;
per l'annullamento
della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 97/98, rilasciata il 25 settembre, nella quale il ricorrente risulta collocato al 469 posto e, quindi, non ammesso al corso; della delibera del Consiglio della medesima facolta' adottata nella seduta del 23.07.97, con la quale è stato approvato il bando di ammissione al predetto concorso, laddove il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 97/98 viene fissato in 196 piu' n. 20 studenti stranieri; ove occorra del DPR 28.02.1986 n. 95, che ha introdotto il "numero programmato" delle iscrizioni alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, e degli eventuali ulteriori atti adottati, dopo l'approvazione del bando di ammissione al concorso, da parte delle autorità accademiche.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita', ricerca scientifica e tecnologica e dell'Università degli studi di Messina;
Udito il relatore Cons. Gabriella Guzzardi e uditi, altresi', l'avv. Antonio Catalioto per il ricorrente e l'Avv. dello Stato V. Majorana;
Vista la documentazione tutta in atti;
Visto l'art. 21 L. 6.12.71 n. 1034;
Considerato che il bando relativo al concorso di selezione degli studenti da ammettere all'iscrizione al 1° anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Messina e' del 29 luglio 1997, quindi anteriore alla data di pubblicazione del DM 31.7.97 (pubblicato nella G.U. del 13.8.97) che ha dettato i criteri per l'immatricolazione per l'a.a. 1997/98 ed ha determinato i posti disponibili in ciascuna università;
Ritenuto che sussiste il danno grave e irreparabile, sussistono i presupposti per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. 1) , accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe e , per l'effetto, dispone l'ammissione del ricorrente con riserva al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Messina.
Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Catania lì 19.11.97.
Fto F. Delfa, Presidente
Fto G. Guzzardi, Estensore
Fto C. Bonanno, Segretario
Depositata in Segreteria il 20.11.97