Giustizia amministrativa

Articoli e note

Giacomo Arezzo di Trifiletti

La nomina dei segretari comunali e provinciali a regime del regolamento approvato con DPR 4 dicembre 1997, n. 465: è essenziale il corso di specializzazione per poter ricoprire le segreterie generali

Nella fase di sua prima attuazione, il regolamento che ha disciplinato il nuovo ordinamento professionale dei Segretari comunali (DPR n. 465 del 1997) ha consentito ai Sindaci, neoeletti e già in carica, di nominare il Segretario del proprio Comune scegliendolo a norma delle disposizioni dell’articolo 11, la cui applicazione ha comportato la promozione sul campo di un notevole numero di Segretari.

Occorre oggi stabilire se la facoltà del Sindaco, una volta esaurita la fase transitoria (a far tempo dal 7 maggio 1998) sia rimasta immutata o se, a regime, la nuova normativa preveda dei limiti ed in quale misura. Occorre cioè risolvere il problema relativo ai rapporti giuridici intercorrenti fra le classi dei Comuni (e Province) di cui alle tabelle A) e B) del DPR n. 749 del 1972, confermate seppur in via provvisoria, dall’articolo 12, primo comma, del regolamento, e le qualifiche in cui si articola ancora la carriera del Segretario Comunale. Tale corrispondenza risulta dalle seguenti tabelle:

Tabella A

Classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario Comunale

Classe del Comune

Abitanti

Qualifica del Segretario

IV

fino a 3.000

Segretario Comunale

III

da 3.001 a 10.000

Segretario Capo

II

da 10.001 a 65.000

Segretario Generale di classe 2a

B

I

A

da 65.001 a 250.000

oltre 250.000

Segretario Generale di classe 1a B

Segretario Generale di classe 1a A

 

Tabella B

Classificazione delle Province ai fini dell’assegnazione del segretario Provinciale

Classe della Provincia

Popolazione del Comune Capoluogo

Qualifica del Segretario

B

I

A

fino a 250.000 abitanti

oltre 250.000 abitanti

Segretario Generale di classe 1a B

Segretario Generale di classe 1a A

Una lettura tecnico - giuridica corretta della normativa a regime fa agevolmente affermare la piena vigenza, dal 7 maggio, 1998, degli articoli 11, 12 per ciò che attiene alla classificazione degli enti e le fasce professionali e 14, per ciò che attiene allo sviluppo di carriera dei segretari rilevante ai fini della nomina alle sedi delle varie classi, del regolamento.

Le norme citate pongono precisi limiti alla libertà dei Sindaci (e Presidenti) in ordine all’individuazione "fiduciaria" del Segretario. In particolare:

  1. il comma 10 dell’art.11 stabilisce che "… I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono fra tutti i segretari di prima A e prima B di cui all’art. 12, comma 1";
  2. il comma 4 dell’art. 11 stabilisce che "i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell’art. 12 lett.d) ed e)";
  3. il comma 4 dell’art. 11 stabilisce che "il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell’albo, ivi compreso l’elenco aggiuntivo".

Per gli Enti con meno di 65.000 abitanti occorre considerare l’articolo 14, primo e secondo comma, i quali stabiliscono, rispettivamente ed in attesa di eventuale diversa disciplina recata dal Ccnl, che l’idoneità alla nomina nelle sedi superiori a 10.000 e 65.000 abitanti si consegue mediante superamento di apposito corso di specializzazione.

Da tale disposizione consegue che le sedi tra 10.000 e 65.000 abitanti possono essere ricoperte soltanto da chi abbia l’idoneità a segretario generale e con i limiti territoriali di cui al comma 4 dell’art. 11. Al di sotto di 10.000 abitanti la normativa non pone limiti di sorta.

Ciò premesso, a regime, e cioè dal 7 maggio 1998, la facoltà dei sindaci (e presidenti) in ordine all’individuazione dei rispettivi segretari, deve avvenire nel seguente modo:

1) enti con popolazione superiore a 250.000 abitanti: segretari generali di classe prima A e prima B senza limiti territoriali;

2) enti con popolazione compresa fra 65.001 e 250.000 abitanti: segretari iscritti nelle fasce professionali d) ed e) di cui all’art. 12, primo comma, senza limiti territoriali ma col limite, per i segretari generali di seconda classe, dell’idoneità di cui al primo comma dell’art. 14;

3) enti con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti (non capoluogo di provincia): segretari generali di seconda classe; segretari capi che abbiano conseguito l’idoneità a segretario generale ex art.14, primo comma, e con i limiti territoriali di cui al comma 4 dell’articolo 11;

4) enti con popolazione fino a 10.000 abitanti: non esistono limiti se non quello territoriale.

Identico discorso va fatto per ciò che attiene alle convenzioni di comuni in quanto non è ammissibile eludere i limiti imposti dalla legge in ordine alle classi dei comuni ed all’idoneità dei segretari a ricoprirle attraverso il convenzionamento e la conseguente nomina del segretario da parte del sindaco individuato nella convenzione.

Resta salva la potestà di nomina prevista dal comma 10 dell’art.11 (declassamento dell’ente) ma a condizione che la procedura sia completata prima della pubblicizzazione della vacanza della sede.

Per ciò che riguarda i vicesegretari che si trovino nelle condizioni di cui all’art.12, commi 6 ed 8, del regolamento, essi, una volta ottenuta, col consenso del sindaco (o presidente) l’iscrizione alla fascia professionale corrispondente a quella dell’ente di servizio, si porranno, ai fini della scelta del titolare della sede, nella stessa condizione di ogni altro segretario in possesso dei requisiti di cui sopra, in quanto Segretari essi stessi ad ogni effetto di legge.

Infine, gli incarichi a scavalco non possono più essere conferiti perché non più previsti dal nuovo ordinamento, dal momento che la copertura provvisoria delle sedi può avvenire soltanto a mezzo dei segretari in disponibilità.