Giustizia amministrativa

Legislazione italiana
n. 01-2001.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE - Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi - Circolare 29 dicembre 2000 n. M/2413-10 prot. - OGGETTO: Art. 18, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Termine per la decisione del ricorso avverso i verbali d’accertamento di violazioni al codice della strada.

 

Prot. N. M/2413-10

Roma, 29 dicembre 2000.

- AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Art. 18, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Termine per la decisione del ricorso avverso i verbali d’accertamento di violazioni al codice della strada.

Diverse Prefetture hanno chiesto di conoscere l’avviso della scrivente in ordine alla retroattività della normativa in oggetto. In particolare si evidenzia che la problematica prospettata attiene alla operatività del nuovo termine fissato dalla legge n. 340/2000 per la decisione dei ricorsi avverso l’accertamento di violazioni al codice della strada, concernente la necessità, da parte delle Prefetture, in relazione ai procedimenti decisori avviati in data anteriore all’entrata in vigore della citata normativa, di osservare il precedente termine (fissato in 180 giorni) ovvero il nuovo ridotto termine (di giorni 90).

Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.

La legge, di regola, non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Così dice espressamente il 1° comma dell’art. 11 delle preleggi. La legge cioè ha una destinazione limitata ai comportamenti futuri.

Questo principio, peraltro, non esclude che il legislatore possa ravvisare l’opportunità di estendere gli effetti anche al passato, tenuto conto che la regola della irretroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale, come dimostrato dall’art. 25, 2° comma, della Costituzione che vieta la retroattività soltanto in materia penale.

D’altro canto lo stesso principio ella irretroattività non sempre è di agevole applicazione. Basti pensare a fatti o atti in essere sotto l’impero di una legge i cui effetti permangono sotto il vigore di una nuova norma.

A tal riguardo, proprio in relazione all’immediata applicabilità di una nuova legge ai procedimenti di formazione di atti amministrativi, il Consiglio di Stato si è pronunciato riconoscendo l’eccezionalità della fattispecie per cui "…allorchè il procedimento consti di vari fasi distinte, ciascuna delle stesse resterà regolata dalla legge vigente al momento in cui fu posto in essere il relativo atto iniziale" (C.S. Sez. IV n. 895 del 26/11/1974; Sez. IV n. 330 del 1/04/1980).

Venendo alla problematica d’interesse, questo Ufficio ritiene che ben possa applicarsi all’ipotesi di specie l’interpretazione esposta del Consiglio di Stato, da cui si può dedurre che il nuovo termine fissato dall’art. 18, comma 3, della legge n. 340/2000 per la decisione dei ricorsi avverso i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada dovrà essere applicato ai procedimenti iniziati dalla data di entrata in vigore della suddetta normativa. Per i ricorsi presentati in data antecedente il Prefetto continuerà a tener conto dei tempi previsti dall’art. 204 Cds, come modificati dalla legge finanziaria 2000.

Peraltro una diversa interpretazione della norma, che considerasse immediatamente applicabile a tutti i procedimenti decisori non conclusi il nuovo termine fissato dalla legge n. 340/2000, produrrebbe automaticamente singolari conseguenze "caducative" del potere dovere del Prefetto di concludere il procedimento. Effetti certamente non voluti dal legislatore. Ci si riferisce, in particolare, ai procedimenti ancora in itinere in quanto iniziati sotto la vigenza del precedente termine (180 giorni), in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della nuova legge risulti essere scaduto il nuovo termine di 90 giorni. Si ritiene difficilmente ipotizzabile che tali procedimenti possano essere ex lege considerati esenti dal generale obbligo della "conclusione" sancito dalla legge n. 241/90.

Quanto rappresentato per le valutazione di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Sorge