Giustizia amministrativa

Legislazione italiana
n. 01-2001.

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di frontiera e Postale - Circolare 12 dicembre 2000 n. 300/A/24850/144/5/20/3 prot.- OGGETTO: Contestazione e notificazione delle violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento.

N. 300/A/24850/144/5/20/3

Roma, 12 dicembre 2000

OGGETTO: Contestazione e notificazione delle violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- AI COMMISSARI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

- AL COMANDO GEENRALE DELL’ARMA

DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA

GUARDIA DI FINANZA ROMA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL C.A.P.S. CESENA

PREMESSA

Numerose questioni sono state sollevate dalla giurisprudenza sull’utilizzo dei sistemi di misura della velocità, ed in particolare sull’impiego dei dispositivi con contestazione successiva, attraverso la visione della ripresa fotografica del verbale ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada e dell’art. 384 del Regolamento di Esecuzione.

IMPOSIZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione, segnando una discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza, con la sentenza n. 4010 dell’1 febbraio 2000, n. 6123 del 18 giugno 1999, ha ritenuto che l’omessa contestazione immediata, laddove sarebbe stata possibile in concreto, incide sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.

In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che "Dalla disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento…il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal Prefetto per detta violazione".

In proposito occorre fare presente che la Corte di Cassazione con questo indirizzo, peraltro non ancora consolidato, non ha voluto aprioristicamente escludere la notifica successiva dell’infrazione, ritenendo legittima esclusivamente la contestazione immediata, quanto enunciare il principio che il giudice chiamato a valutare il fatto abbia la possibilità di considerare la congruità dei motivi che rendono impossibile la contestazione.

E’ necessario soltanto che questi motivi siano riferiti al caso concreto, adeguatamente circostanziati e non vaghi e generici.

La notificazione successiva, pertanto, appare legittima se dal verbale emergono elementi oggettivi che rendono obiettivamente giustificata la mancanza della contestazione immediata, non potendosi ricorrere all’utilizzo di clausole di rito, costituite dalla mera riproduzione del testo di norme, che non possono validamente suffragare le condizioni che giustifichino la mancanza della contestazione immediata.

D’altra parte appare chiaro che il giudice non possa esprimere valutazioni nel merito né sulle modalità del servizio di vigilanza stradale svolto, né in ordine all’estrema possibilità, di una diversa predisposizione del servizio stesso, impiegando ad esempio più operatori.

Sulla base di quest’ultima considerazione, peraltro espressamente richiamata dalla Suprema Corte nelle motivazioni delle citate sentenze, e delle disposizioni dell’art. 384 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, non può ritenersi illegittimo l’utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità solo dopo che il veicolo del trasgressore è transitato davanti agli operatori quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile, da parte di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Salvo situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione sopraindicata può dirsi sempre esistente sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali prive di barriere o restringimenti che consentono la contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in tutte le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il trasgressore per l’incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza della circolazione.

In presenza di tali oggettive circostanze, codesti Uffici potranno continuare ad operare in funzione del numero di operatori effettivamente disponibili, e quindi anche attraverso la predisposizione di servizi del controllo della velocità con una sola unità operativa, avendo cura di inserire specifica e circostanziata motivazione nel verbale di contestazione notificato successivamente.

Richiamando la nota n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25.8.1995, sono da escludere dei casi di esonero della contestazione immediata tutte le ipotesi in cui è possibile effettuare il fermo del veicolo senza rischi per gli operatori o per gli utenti, anche facendo ricorso all’impiego articolato di più operatori (es.: veicolo che procedeva ad una velocità di 65 km/h in un tratto di strada urbana, con una corsia per senso di marcia, dove il limite era fissato in 50 km/h).

In tali casi, la contestazione va effettuata immediatamente risultando diversamente illegittima la notifica successiva dell’infrazione.

Premesso quanto sopra, codesti Uffici, nei verbali elevati per le violazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada, e notificati ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada e dell’art. 384 del Regolamento di Esecuzione, indicheranno specificamente, secondo i criteri dianzi indicati, i motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata.

Le Prefetture sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente ai comandi delle Polizie Municipali, e di fare riferimento alla presente direttiva in caso di ricorsi prodotti dagli utenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa