CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - Parere 27 settembre 2000 n. 979/2000 - Pres. Quaranta, Est. Troiano - Oggetto: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - parere su quesito relativo alla "procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di prima fascia settore scientifico disciplinare n06x bandito dall'Università degli studi di Cassino".
Concorso - Concorsi universitari - Disciplina prevista dall'art.
4 del d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 - Termine di 6 mesi per la conclusione - Proroga - Può essere concessa solo per una volta e per un periodo non superiore ai 4 mesi - Proroga ulteriore - Impossibilità - Fattispecie.Concorso - Concorsi universitari - Disciplina prevista dall'art.
4 del d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 - Ratio della norma - Individuazione - Presupposti - Riferibilità oggettiva della causa di ritardo alla situazione personale di uno o più Commissari - Sufficienza - Accertamento di una condotta dolosa o negligente ascrivibile ai Commissari - Non occorre.Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 (il quale prevede, per i concorsi universitari che, ove il procedimento non si esaurisca nel termine ordinario comunque non superiore a sei mesi, "il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione") deve escludersi la possibilità di una seconda proroga del termine per la conclusione dei lavori - anche se le due proroghe siano concesse per un termine complessivo inferiore a quattro mesi - in quanto la norma in questione pone due distinti ed autonomi limiti all'esercizio del potere di differimento del termine di conclusione dei lavori (esercitabile una sola volta e per un termine non superiore a quattro mesi); ove la prima proroga venga concessa inutilmente, il rettore deve piuttosto procedere ad avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo ed a fissare il nuovo termine per la conclusione dei lavori (1).
La norma in questione va interpretata in relazione alla sua ratio di garanzia della sollecita conclusione della procedura concorsuale. In tale prospettiva l'imputabilità delle cause di ritardo sembra debba essere intesa quale mera riferibilità oggettiva della causa di ritardo alla situazione personale di uno o più Commissari: il giudizio sull'imputabilità del ritardo non richiede l'accertamento di una condotta dolosa o negligente ascrivibile ai Commissari interessati, ben potendo esaurirsi nel riscontro di situazioni ostative che abbiano precluso al componente dell'organo il tempestivo espletamento dei propri compiti nell'ambito della procedura concorsuale. La sostituzione dei componenti che hanno dato causa al ritardo non va pertanto configurata come sanzione per un comportamento contra legem, bensì quale rimedio obiettivo diretto a superare un impedimento alla prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice.
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(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. II del Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la determinazione dell'Università di Cassino, la quale aveva attivato la procedura di sostituzione dei componenti della Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 390 del 1998, dato che nella specie era stato superato sia il termine ordinario per la conclusione dei lavori sia il primo termine di proroga; né poteva sanare tale vizio la circostanza che era stato concesso alla Commissione, con rettorale 28 marzo 2000, una seconda ed ulteriore proroga sino al 30 aprile 2000.
Vista la relazione prot. n. 1998 del 6 luglio 2000 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VI) ha chiesto il parere sull'oggetto indicato in epigrafe;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Paolo Troiano;
Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;
PREMESSO
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica riferisce che, con decreto rettorale 19 luglio 1999, n. 671, l'Università di Cassino nominava la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare N06X, per le esigenza della Facoltà di Giurisprudenza.
Benché il termine ordinario per la conclusione dei lavori venisse a scadenza il 4 febbraio 2000, con rettorale del 10 gennaio 2000, n. 293 veniva concessa una prima proroga sino al 19 marzo 2000, a seguito di richiesta inoltrata dalla Commissione alla riunione del 10 gennaio 2000.
Il 13 marzo 2000 il Presidente della Commissione comunicava di non poter essere presente, per improvvisa malattia, alle prove stabilite per il giorno successivo, dichiarando successivamente la sua disponibilità per i giorni 17 e 18 aprile 2000.
Con rettorale 28 marzo 2000, sentito il Senato accademico in pari data, tenuto conto della causa di forza maggiore rappresentata dal Presidente della Commissione, veniva sospeso il termine precedentemente assegnato per la conclusione delle operazioni concorsuali e veniva concessa alla Commissione ulteriore proroga sino al 30 aprile 2000.
Con nota del 12 aprile 2000, il Presidente della Commissione comunicava che, sulla base della normativa vigente (articolo 4, comma 1 del d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390) doveva ritenersi consentita una sola proroga per la conclusione degli adempimenti concorsuali e che pertanto non riteneva di poter ulteriormente intervenire ai lavori della Commissione, per non avere la stessa concluso i lavori entro la prima proroga.
Nella quarta seduta del 17 aprile 2000 la Commissione, assente il Presidente, contestava la fondatezza delle considerazioni ostative formulate da quest'ultimo e rappresentava al Rettore la situazione di impasse in cui si era venuta a trovare.
A seguito di tali vicende si poneva il problema della legittimità della citata rettorale 28 aprile 2000, sotto il duplice profilo dell'ammissibilità di una secondo proroga del termine e di una motivazione per relationem del provvedimento mediante richiamo alla deliberazione di pari data del Senato Accademico.
In ultimo l'Università di Cassino ha provveduto a decretare la decadenza del Presidente della Commissione per non essere lo stesso intervenuto alla riunione fissata per il 17 aprile 2000, riservandosi di formalizzare la nomina del nuovo eletto alla luce degli ulteriori sviluppi della pratica.
In relazione alla menzionata procedura concorsuale l'Università di Cassino ed il Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pur nel convincimento della regolarità dell'operato dell'Università, ritengono opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato circa la legittimità della prosecuzione del procedimento, anche in relazione alla sussistenza dei presupposti per eventuali azioni disciplinari nei confronti dei componenti cui sia imputabile la mancata conclusione delle operazioni concorsuali.
CONSIDERATO
La questione sottoposta all'esame di questa Adunanza ha ad oggetto l'individuazione delle iniziative che si rendano necessarie quando la Commissione giudicatrice di procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ruolo universitario di prima fascia non concluda i lavori né nel termine ordinario di sei mesi né entro il termine di prima proroga concesso con decreto rettorale.
Sul punto giova ricordare che, a mente dell'articolo 4, comma 1 del d.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390 (Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori), ove il procedimento non si esaurisca nel termine ordinario. comunque non superiore a sei mesi, "il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori".
Al riguardo deve precisarsi che tale disposizione esclude la possibilità di una seconda proroga del termine per la conclusione dei lavori - anche se le due proroghe siano concesse per un termine complessivo inferiore a quattro mesi - in quanto pone due distinti ed autonomi limiti all'esercizio del potere di differimento del termine di conclusione dei lavori (esercitabile una sola volta e per un termine non superiore a quattro mesi); ove la prima proroga venga concessa inutilmente, il rettore deve piuttosto procedere ad avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo ed a fissare il nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Deve osservarsi che la norma va interpretata in relazione alla sua ratio di garanzia della sollecita conclusione della procedura concorsuale.
In tale prospettiva l'imputabilità delle cause di ritardo sembra debba essere intesa quale mera riferibilità oggettiva della causa di ritardo alla situazione personale di uno o più Commissari: il giudizio sull'imputabilità del ritardo non richiede l'accertamento di una condotta dolosa o negligente ascrivibile ai Commissari interessati, ben potendo esaurirsi nel riscontro di situazioni ostative che abbiano precluso al componente dell'organo il tempestivo espletamento dei propri compiti nell'ambito della procedura concorsuale. La sostituzione dei componenti che hanno dato causa al ritardo non va pertanto configurata come sanzione per un comportamento contra legem, bensì quale rimedio obiettivo diretto a superare un impedimento alla prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice
In relazione a tali premesse ritiene questa Adunanza che la determinazione dell'Università di Cassino nel senso di attivare la procedura di sostituzione dei componenti della Commissione ai quali è ritenuto imputabile il ritardo sia stata assunta in presenza dei presupposti previsti dal citato articolo 4, comma 1 del d.P.R. n. 390 del 1998 - superamento sia del termine ordinario per la conclusione dei lavori sia del primo termine di proroga - e debba ritenersi sotto questo profilo legittima.
La legittimità del procedimento non può ritenersi inficiata a causa della previa concessione alla Commissione, con rettorale 28 marzo 2000, di una ulteriore proroga sino al 30 aprile 2000.
Tale determinazione, infatti, non sarebbe idonea a viziare i successivi atti del procedimento ove si consideri che, durante l'ulteriore periodo di proroga - quand'anche non ammissibile -, la Commissione non ha adottato alcun provvedimento nell'ambito della procedura concorsuale, non essendosi riunita in tale lasso di tempo con la partecipazione di tutti i suoi membri. Nella quarta seduta del 17 aprile 2000, in assenza del Presidente, gli altri componenti dell'organo si limitavano al compimento di un atto meramente soprassessorio con cui segnalavano al Rettore la descritta situazione di impedimento.
Questo Consiglio non è in condizione di esprimere valutazioni in ordine alla legittimità sotto altri aspetti del suddetto provvedimento rettorale, di data ed estremi non conosciuti, diretto ad avviare la procedura di sostituzione di componenti della Commissione, considerato che tale atto non è stato trasmesso in allegato.
P.Q.M.
Nelle espresse considerazioni è il parere dell'Adunanza della Sezione.
Visto
Il Presidente della Sezione
Alfonso Quaranta
Depositato il 27 settembre 2000.