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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II – Parere 4 dicembre 2002 n. 636/2002Pres. Venturini, Est. Patroni Griffi – Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorso straordinario proposto dal signor Luigi Laudi avverso il Comune di Biandronno per l’annullamento delle deliberazioni di Giunta municipale 6 settembre 2000 n. 79 e 15 novembre 2000 n. 103, recanti l’approvazione dei progetti preliminare e definitivo di opera pubblica – (esprime parere che il ricorso debba essere accolto).

1. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di pubblica utilità – Per implicito – Ex art. 1 L. n. 1/1978 – Preventivo avviso di inizio del procedimento ai proprietari interessati – Necessità – Partecipazione di questi ultimi al procedimento di localizzazione – Irrilevanza.

2. Espropriazione per p.u. – Dichiarazione di pubblica utilità – Per implicito – Ex art. 1 L. n. 1/1978 – Preventivo avviso di inizio del procedimento ai proprietari interessati – Necessità – Comunicazione dell’invito per la cessione volontaria del bene – Irrilevanza.

3. Comune e Provincia – Competenza – Opere pubbliche – Approvazione del progetto preliminare – Spetta alla Giunta municipale – Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo – Spetta al Consiglio comunale.

1. L’obbligo di comunicare all’interessato l’inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione anche nei casi di dichiarazione implicita di pubblica utilità ed in particolare nel caso di approvazione del progetto dell'opera pubblica, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978; tale obbligo non viene meno qualora l’interessato abbia partecipato al diverso procedimento di localizzazione dell’opera pubblica, in quanto il procedimento di pianificazione in ordine alla destinazione urbanistica dell’area non esaurisce la potestas decidendi dell’amministrazione e, quindi, le esigenze di informazione e di tutela degli interessati (1).

2. La circostanza che l’Amministrazione espropriante abbia notificato all’interessato l’invito alla cessione bonaria del bene, non può esimere l’Amministrazione stessa dall’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento tendente all’approvazione del progetto da cui deriva, per implicito, la dichiarazione di p.u.

3. Come si evince dal tenore testuale dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978, così come novellato dall’articolo 4 della legge n. 415 del 1998, la ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta comunale è riferita all’approvazione rispettivamente del progetto preliminare, da una parte, e di quello definitivo ed esecutivo, dall’altra, in tutti i casi disciplinati dalla norma (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 1999 n. 14 e 24 gennaio 2000 n. 2, in questa Rivista n. 9-1999 e n. 1-2000.

Ha osservato in proposito la Sez. II che, essendo destinazione urbanistica dell’area già definita in sede di pianificazione, l’approvazione del progetto dell’opera pubblica, cui la legge riconnette l’effetto dichiarativo della pubblica utilità, e la sua "localizzazione di dettaglio" sono altrettanti oggetti di potere amministrativo sui quali il contraddittorio degli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.

(2) Cfr. da ult. Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002 n. 6917, in questa Rivista n. 12-2002.

Ha aggiunto la Sez. II col parere in rassegna che la giurisprudenza richiamata dall’amministrazione resistente (Sez. IV, 20 marzo 2000 n. 1471; ma v. già Sez. IV, 17 gennaio 1995 n. 23), pur successiva alla legge n. 415 del 1998, aveva ad oggetto provvedimenti emanati anteriormente all’entrata in vigore alla novella dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978.

 

 

CONSIDERATO

1. Il ricorrente è proprietario di un’area sita nel Comune di Biandronno, sottoposta, nel piano regolatore adottato nel 1977 e approvato con delibera di Giunta regionale 8 febbraio 1983, a vincolo espropriativi finalizzato alla realizzazione di opere di interesse comune. Il detto vincolo è stato una prima volta reiterato in sede di adozione di variante del piano regolatore nel 1988, approvata con delibera di Giunta regionale del 16 aprile 1991.

A questo punto la vicenda relativa alla reiterazione del vincolo e ai conseguenti provvedimenti inerenti alla procedura espropriativi si svolge nei seguenti termini:

1) il vincolo è nuovamente reiterato con delibere consiliari 3 maggio 1999 n. 21 e 23 agosto 2000 n. 32, con la quale si respingono, tra le altre, le osservazioni del ricorrente: queste delibere sono impugnate in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con sede in Milano (ric. n. 5109/2000) e la relativa istanza cautelare è stata respinta (ord. n. 4207 del 2000);

2) con delibere di Giunta 6 settembre 2000 n. 79 e 15 novembre 2000 n. 103 sono approvati i progetti rispettivamente preliminare e definitivo per la realizzazione di un parcheggio su parte della proprietà del ricorrente, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978: queste delibere sono impugnate con il presente ricorso straordinario;

3) in data 20 marzo 2001 è stata disposta dal Comune l’occupazione d’urgenza dell’immobile, avverso la quel il signor Laudi ha proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (ric. n. 1256/2001), il quale, con ordinanza 18 aprile 2001 n. 1080, ha respinto l’istanza cautelare.

Il ricorrente, nell’epigrafe del ricorso, impugna genericamente anche le delibere consiliari 24 febbraio 2000 n. 11 e 23 agosto 2000 n. 29, concerni gli aspetti finanziari del programma di opere pubbliche.

2. L’impugnazione delle delibere consiliari concernenti il programma di realizzazione di opere pubbliche e la relativa variazione di bilancio è inammissibile per carenza di interesse e per mancanza di censure specifiche.

Nei confronti delle deliberazioni di Giunta sopra indicate, recanti l’approvazione dei progetti preliminare e definitivo inerenti alla realizzazione del parcheggio, l’impugnazione in sede straordinaria è ammissibile, in quanto i ricorsi proposti in sede giurisdizionale riguardano provvedimenti diversi, se pur collegati.

Nel merito, il gravame è fondato con riferimento al primo e quarto motivo e con assorbimento di ogni altra censura.

3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’amministrazione comunale non lo ha avvisato dell’inizio del procedimento relativo all’approvazione del progetto e alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilià e urgenza.

L’Amministrazione comunale, nel controdedurre, richiama la generale giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sulla natura funzionale dell’obbligo di avviso del procedimento e, in punto di fatto, ricorda come il ricorrente fosse a conoscenza della procedura espropriativa fin dalla localizzazione dell’opera pubblica e come fosse stato nuovamente dotto dell’intenzione dell’amministrazione di procedere all’espropriazione in sede di invito alla cessione bonaria del bene.

La censura merita accoglimento.

La questione risulta espressamente affrontata e risolta dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con le decisioni 15 settembre 1999 n. 14 e 24 gennaio 2000 n. 2.

In particolare, la prima decisione ha chiarito –e da tali conclusioni non intende discostarsi la sezione- che l’obbligo di notiziare l’interessato dell’inizio del procedimento trova applicazione anche nei casi di dichiarazione implicita di pubblica utilità, tra cui proprio quella di specie dell’approvazione di progetto di opera pubblica ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978.

Tale obbligo non viene meno qualora, come nella specie, l’interessato abbia partecipato al diverso procedimento di localizzazione dell’opera pubblica, in quanto il procedimento di pianificazione in ordine alla destinazione urbanistica dell’area non esaurisce la potestas decidendi dell’amministrazione e quindi le esigenze di informazione e di tutela degli interessati. Se la destinazione urbanistica dell’area è infatti già definita in sede di pianificazione, il progetto dell’opera pubblica, cui la legge riconnette l’effetto dichiarativo della pubblica utilità, e la sua "localizzazione di dettaglio" sono altrettanti oggetti di potere amministrativo sui quali il contraddittorio degli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Né, nella fattispecie in esame, può assumere rilevanza, per escludere la sussistenza dell’obbligo in questione, l’invito alla cessione bonaria del bene rivolto dall’amministrazione al Laudi in data 30 novembre 2000. Tale invito, infatti segue l’approvazione del progetto definitivo, mentre è evidente che l’avviso di procedimento debba precedere la conclusione del procedimento cui si riferisce o comunque fasi dello stesso in cui la situazione di fatto sia oramai irreversibilmente definita.

4. Del pari fondato è il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’incompetenza della Giunta comunale ad approvare il progetto definitivo di opera pubblica ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978.

Come ritenuto anche dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (dec. n. 14 del 1999, cit.) e come si evince dal tenore testuale dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978 come novellato dall’articolo 4 della legge n. 415 del 1998, la ripartizione delle competenze tra consiglio e giunta è riferita all’approvazione rispettivamente del progetto preliminare, da una parte, e di quello definitivo ed esecutivo, dall’altra, in tutti i casi disciplinati dalla norma.

La giurisprudenza richiamata dall’amministrazione, per contro (IV, 20 marzo 2000 n. 1471; ma vd. già IV, 17 gennaio 1995 n. 23), pur successiva alla legge n. 415 del 1998, ha ad oggetto provvedimenti emanati anteriormente all’entrata in vigore alla novella dell’articolo 1 della legge n. 1 del 1978.

Anche questa censura merita, pertanto, accoglimento.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso, deve essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto. Devono essere conseguentemente annullati, in relazione alle censure accolte, le delibere della Giunta municipale di Biandronno 6 settembre 2000 n. 79 e 15 novembre 2000 n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE     L’ESTENSORE

(Lucio Venturini)                      (Filippo Patroni Griffi)

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