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n. 3-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - Parere 19 febbraio 2003 n. 736/2002 - Pres. Pietronilla Bellavia, Est. Pozzi - Oggetto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ricorso straordinario proposto dal sig,. Dalla Muta Pierino avverso il provvedimento del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 181/4632 del 13.6.2000, con cui è stato disposto il declassamento della patente C/E posseduta dal ricorrente in patente B/S, con obbligo di specchi retrovisori bilaterali e obbligo di lenti - (esprime parere che il ricorso vada in parte accolto).

1. Circolazione stradale - Patente di guida - Rilascio o rinnovo - Accertamenti sanitari - Giudizio commissioni mediche locali - Ricorso previsto dall'art. 119, comma 5, del C.d.S. - E' un ricorso gerarchico improprio - Applicabilità ad esso dei principi in materia di ricorsi gerarchici.

2. Giustizia amministrativa - Ricorso gerarchico - Oggetto del giudizio - Individuazione.

3. Giustizia amministrativa - Ricorso gerarchico - Potere dell'autorità decidente di rimettere in discussione il rapporto oggetto del provvedimento originario - Non sussiste.

4. Giustizia amministrativa - Ricorso gerarchico - Rigetto - Impugnativa in s.g. della decisione oltre che del provvedimento originario - Possibilità - Deducibilità in tal caso di censure riguardanti il cattivo esercizio della funzione giustiziale - Ammissibilità.

5. Giustizia amministrativa - Ricorso gerarchico - Oggetto del giudizio - Sono le censure dedotte dal ricorrente - Possibilità di sostituire la motivazione del provvedimento impugnato - Non sussiste.

1. L'art. 119, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con cui venne emanato il nuovo codice della strada, nel prevedere che avverso il giudizio della commissioni mediche locali concernente l'accertamento sanitario dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, prevede un ricorso gerarchico improprio, essendo rivolto all'impugnativa di un giudizio emesso da organo tecnico collegiale (1), nei confronti del quale sono applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ricorsi gerarchici.

2. La decisione del ricorso gerarchico si correla al provvedimento impugnato, nei confronti del quale la decisione gerarchica si atteggia come atto ad effetto confermativo, cioè non come rinnovazione del provvedimento originario, ma come accertamento della sua validità, sia sul piano della legittimità che del merito; in altri termini, la decisione del ricorso gerarchico deve realizzare un accertamento ad effetto limitato, di tipo verticale, conseguente all'esercizio di una funzione giustiziale (2).

3. L'amministrazione, in sede di esame e decisione del ricorso gerarchico, non può - né deve - rimettere in discussione il rapporto fatto oggetto del provvedimento originario e gravato di ricorso gerarchico, rivalutandone complessivamente i presupposti, i contenuti e l'oggetto, ma deve limitarsi a vagliare quel provvedimento alla luce delle censure mosse dal suo destinatario.

4. Colui che ha proposto un ricorso gerarchico può ben impugnare, unitamente al provvedimento base concernente la patente di guida, anche il provvedimento decisorio; in tal caso, contro la decisione del ricorso gerarchico potranno farsi valere non solo le censure relative alle ulteriori argomentazioni eventualmente svolte in sede gerarchica, ma anche quelle relative al cattivo esercizio della funzione giustiziale, come ad esempio il difetto assoluto di motivazione, onde far emergere, per altra via, l'illegittimità del provvedimento base nonché un comportamento tanto più carente, lacunoso, negligente, distratto (in sostanza colposo) a carico dell'amministrazione (3).

5. L'autorità amministrativa che è chiamata a decidere su di un ricorso gerarchico è tenuta a pronunciarsi (solo) sulle censure dedotte; è conseguentemente illegittima la decisione su di un ricorso gerarchico che abbia sostituito la motivazione del provvedimento impugnato (4).

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(1) Cons. Stato, Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 8/99.

(2) Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2002 n. 613/02; Cons. Stato, Comm. spec., 5 febbraio 2001, n. 479/99; sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1010.

(3) Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2002 n. 613/0.

(4) Cons. Stato, sez. V 10 novembre 1992 n. 1232.

 

(omissis)

Vista la relazione pervenuta in data 4 marzo 2002, con cui l'Amministrazione chiede il parere

del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio del 10 aprile 2002;

Vista la nota di riscontro dell'amministrazione del 5 giugno 2002;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Armando Pozzi;

PREMESSO:

Nella sua originaria relazione l'Amministrazione riferiva che la Commissione Medica Locale (C.M.L.) di Milano, in sede di conferma della patente di guida, con certificato medico del 06/09/1999, giudicava il ricorrente, titolare della patente di guida di cat. C/E, non più idoneo alla guida per i veicoli a motore di detta categoria, ma idoneo per la cat. C/S con obbligo di specchi retrovisori e di lenti durante la guida.

Avverso tale provvedimento il conducente proponeva ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 30/09/1999.

In sede di istruttoria del predetto ricorso gerarchico, a seguito di invito del Ministero in applicazione dell'art. 119 del C.d.S., il ricorrente veniva sottoposto a visita medica dall'Unità Sanitaria delle F.S. di Milano, la quale giudicava idoneo il ricorrente per la patente di guida di categoria B/S con obbligo di specchi retrovisori da ambo i lati e lenti durante la guida.

Il predetto ricorso gerarchico veniva pertanto deciso con decreto ministeriale n. 1818/4632 del 13/06/2000 in conformità al parere espresso dalla suddetta Unità sanitaria delle F.S.

Il sig. Dalla Muta Pierino ha quindi proposto ricorso straordinario avverso tale provvedimento nonché avverso i presupposti giudizi medici.

In particolare, il ricorrente lamenta che la C.M.L. ha declassato la patente dalla categoria CE alla categoria C speciale con obbligo di specchi retrovisori bilaterali senza effettuare una approfondita visita, ma con un atteggiamento di sufficienza, probabilmente dovuto all'età (sessantacinque anni).

In sede di ulteriore visita presso l'Unità sanitaria delle F.S. di Milano, disposta a seguito del ricorso gerarchico dell'interessato, inoltre, si è creato un equivoco, in quanto l'ulteriore riclassificazione della patente dalla categoria C/S a B/S è stata dovuta all'erroneo presupposto che il ricorso gerarchico fosse diretto contro un giudizio di idoneità per la patente di cat. B/S, così declassando il ricorrente da autista di autotreni a semplice conducente di autovettura incidendo anche sul proprio diritto al lavoro.

Nella stessa relazione originaria l'Amministrazione osservava che effettivamente, come deduce il ricorrente, nel giudizio medico espresso dall'Unità sanitaria delle F.S. di Milano, alla voce "anamnesi" è scritto, erroneamente, che il ricorrente ricorre contro il giudizio di idoneità a patente B speciale.

Per questo motivo, il ricorrente, affermava sempre l'Amministrazione, è stato pertanto risottoposto a visita e con giudizio del 20/07/2001 è stato ritenuto idoneo per la patente di categoria B normale con l'obbligo di protesi acustica, in quanto è stato diagnosticato un deficit sia per quanto concerne i tempi di reazione, nonché per quanto riguarda il profilo psichico attitudinale.

A fronte di tale sopravvenienza la Sezione si vide costretta a richiedere all'amministrazione documentati chiarimenti in ordine alla comunicazione dell'esito della visita del 20 luglio 2001 all'interessato, all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti ministeriali, alla proposizione di ulteriori ricorsi, da parte del ricorrente, alla produzione della certificazione sanitaria prodotta dall'interessato, che l'amministrazione ha trasmesso.

A tali richieste istruttorie ha fatto riscontro, con una breve nota del 05/06/02, la stessa amministrazione, nella quale si riferisce che il giudizio medico del 20 luglio 2001 non è stato comunicato all'interessato, "trattandosi di un accertamento disposto in sede di istruttoria di detto ricorso straordinario e quindi di un atto interno". Nella stessa nota si precisa che non sono stati adottati ulteriori provvedimenti nè proposti ulteriori gravami da parte dell'interessato.

CONSIDERATO:

Al fine del decidere vale ricordare che il d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con cui venne emanato il nuovo codice della strada stabilisce, all'art. 119, un complesso procedimento per l'accertamento sanitario dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

La norma, preliminarmente, stabilisce che non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, poi, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel successivo comma 4, è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico - legale, ovvero, alternativamente, dalle altre strutture mediche indicate nel medesimo comma.

Secondo quanto stabilisce, poi, il menzionato comma 4, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi di categorie che presentano, presuntivamente, secondo l'apprezzamento del legislatore, condizioni personali e funzionali con un minor grado di normalità psico-fisica, come i mutilati e minorati fisici, coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri od altri mezzi pesanti, diabetici, ecc.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, al comma 5, uno speciale rimedio giustiziale interno, stabilendo che avverso il giudizio delle commissioni di cui al riportato comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il medesimo Ministero. La commissione, a sua volta, esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.

Tale rimedio è stato espressamente qualificato come ricorso gerarchico improprio in quanto rivolto all'impugnativa di un giudizio emesso da organo tecnico collegiale [Cons. St., Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 8/99].

Al predetto rimedio si applicano, dunque, i principi elaborati da questo Consiglio in materia di ricorsi gerarchici.

Al riguardo si è precisato, anche in epoca recente, che la decisione del ricorso gerarchico si correla al provvedimento impugnato, nei confronti del quale la decisione gerarchica si atteggia come atto ad effetto confermativo, cioè non come rinnovazione del provvedimento originario, ma come accertamento della sua validità, sia sul piano della legittimità che del merito. In altri termini, la decisione del ricorso gerarchico deve realizzare un accertamento ad effetto limitato, di tipo verticale, conseguente all'esercizio di una funzione giustiziale [ Cons. St., sez. II, 24 aprile 2002 n. 613/02; Cons. St., Comm. spec., 5 febbraio 2001, n. 479/99; sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1010].

Da ciò consegue che l'amministrazione, in sede di esame e decisione del ricorso gerarchico non può né deve rimettere in discussione il rapporto fatto oggetto del provvedimento originario e gravato di ricorso gerarchico, rivalutandone complessivamente i presupposti, i contenuti e l'oggetto, ma limitarsi a vagliare quel provvedimento alla luce delle censure mosse dal suo destinatario.

In correlazione a tali principi si è ulteriormente stabilito, in sede giurisprudenziale, che l'interessato può ben impugnare, come nella specie, unitamente al provvedimento base concernente la patente di guida, anche il provvedimento decisorio. In tal caso, contro la decisione del ricorso gerarchico potranno farsi valere non solo le censure relative alle ulteriori argomentazioni eventualmente svolte in sede gerarchica, ma anche quelle relative al cattivo esercizio della funzione giustiziale, come ad esempio il difetto assoluto di motivazione, onde far emergere, per altra via, l'illegittimità del provvedimento base nonché un comportamento tanto più carente, lacunoso, negligente, distratto (in sostanza colposo) a carico dell'amministrazione [Cons. St., sez. II, 24 aprile 2002 n. 613/0].

Al riguardo, è stato più volte chiarito che l'autorita' decidente in via gerarchica e' tenuta a pronunciarsi (solo) sulle censure dedotte; con conseguente illegittimità della decisione che abbia sostituito la motivazione del provvedimento impugnato [ Cons. St., sez.V 10 novembre 1992 n. 1232].

Alla luce degli esposti principi va accolta la censura di eccesso di potere sollevata avverso la visita di secondo grado operata dalla unità sanitaria territoriale delle F.S. in data 16/02/2000 in sede di ricorso gerarchico proposto contro l'esito della visita medica del 6 settembre 1999 effettuata dalla I Commissione medica locale di Milano.

Quest'ultima, infatti, aveva accertato l'idoneità alla patente speciale di categoria C. La Commissione di seconda istanza,invece, del tutto erroneamente, ha ritenuto che il ricorso gerarchico fosse stato proposto contro la patente di cat. B speciale con un'ulteriore incomprensibile aggiunta "(ex art. 326)", riferimento relativo alla disposizione del regolamento n. 495 del 1992, relativo ai requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D. Conseguentemente, in sede di visita operata in sede gerarchica si è disposta una idoneità per patente di cat. B\S, con un' ulteriore limitazione della capacità già accertata in sede di primo accertamento.

L'organo medico di seconda istanza non solo, quindi, ha violato i ricordati principi in materia di ricorso gerarchico, avendo effettuato accertamenti del tutto nuovi e diversi da quelli avverso i quali si era proposto ricorso, ma ha palesemente frainteso il contenuto del ricorso gerarchico, ponendo in essere un comportamento del tutto superficiale, sciatto e negligente.

Non merita invece accoglimento la censura mossa avverso l'accertamento di primo grado, in quanto del tutto generica e priva di consistenza giuridica, in quanto rivolta contro un semplice "atteggiamento di sufficienza mostrato dalla commissione medica".

Sul presente contenzioso non svolge nessun effetto la visita del 20 luglio 2001, poiché per ammissione della stessa amministrazione essa è mero atto interno neppure comunicato all'interessato e privo, perciò, di ogni efficacia determinativa e costitutiva di effetti giuridici ulteriori rispetto ai provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso vada in parte accolto con conseguente annullamento della visita medica del verbale di visita medica del 16/2/2000.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE              L'ESTENSORE

(Rosalia Maria Pietronilla Bellavia)       (Armando Pozzi)

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