CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - Parere 2 aprile 2003 n. 2364/2002
- Pres. Rosa, Est. Pozzi - Oggetto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ricorso straordinario proposto da Federazione Nazionale Liberi Circoli-Fenalc e Confederazione di Azione Popolare Italiana - CAPIT, in persona del legale rappresentante sig. Carlo Sallustio, con sede in Pescara via Quarto dei Mille, n. 25, avverso il provvedimento della Capitaneria di Porto di Pescara in data 31 luglio 1991, con cui è stata respinta la domanda di concessione di una porzione di arenile in Comune di Montesilvano, nonché del successivo provvedimento della Direzione Gen. Del Demanio marittimo del 10.4.1996, con cui sarebbe stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il diniego di concessione - (esprime parere che il ricorso vada accolto).1. Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione di suolo demaniale - Diniego - Specifica motivazione - Necessità - Sussiste specie ove la concessione sia richiesta per uso ricreativo e turistico.
2. Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione di un tratto di arenile - Omessa redazione del piano di utilizzo degli arenili - Non può giustificare il diniego di concessione.
3. Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione di un tratto di arenile - Diniego - Motivazione specifica ed adeguata - Necessità.
4. Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione di suolo demaniale - Diniego - Omessa considerazione dei pareri favorevoli ottenuti, anche se essi non sono vincolanti - Illegittimità.
5. Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione di suolo demaniale - In materia turistica - Rilascio - Competenza - Spetta alle Capitanerie di porto e non alle Regioni - Trasferimento delle funzioni alla Regioni - Ex art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977 - In mancanza di provvedimento individuativo delle aree interessate - Non opera.
6. Demanio e patrimonio - Demanio marittimo - Concessione di suolo demaniale - Diniego - Omessa considerazione del parere favorevole della Regione - Illegittimità - Circostanza che le funzioni non siano state ancora delegate alla Regione - Irrilevanza.
1. A fronte di un'istanza di concessione in uso del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 36 cod. nav., l'Amministrazione deve adeguatamente esternare le ragioni ostative all'accoglimento della domanda connesse all'uso pubblico del bene demaniale ed alla migliore fruibilità dello stesso da parte della collettività; in particolare, ove la concessione sia richiesta per uso ricreativo e turistico, cioè per un uso collettivo, seppur selezionato, l'esternazione delle ragioni ostative dev'essere ancor più esaustiva e convincente (nella specie era stata chiesta la concessione di parte di un arenile, per collocarvi sedie a sdraio ed ombrelloni senza cabine).
2. La mancata adozione di un atto programmatorio teso alla migliore utilizzazione dei beni pubblici e, in particolare, la mancata redazione del piano di utilizzo degli arenili, non possono essere invocate come cause generalizzate di non accoglimento delle istanze dei privati, soprattutto quando tali istanze siano tese a realizzare un miglior sfruttamento del bene da parte della collettività.
3. L'Autorità marittima può negare il rilascio di una concessione di un tratto di arenile per singole specifiche cause (quali la mancanza di altre spiagge agevolmente accessibili al pubblico, la presenza di un numero eccessivo di stabilimenti balneari che precludano un uso libero del lido del mare, ecc.), ma tali cause, a pena di illegittimità, devono essere adeguatamente e documentatamente esposte nel provvedimento di diniego.
4. I pareri acquisiti nel corso del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo ed in particolare quelli obbligatori ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del cod. nav., sono volti alla preventiva verifica della compatibilità della concessione coi diversi interessi pubblici in essa implicati (1); tali pareri, anche se non vincolano le definitive determinazioni discrezionali in materia di rilascio della concessione (che rimangono, invece, di competenza delle autorità preposte al governo del demanio marittimo), non possono comunque essere immotivatamente disattesi ed ignorati, se non a pena di illegittimità per evidente difetto di istruttoria e di motivazione.
5. In materia di concessioni sulle aree demaniali marittime già destinate ad uso turistico, il trasferimento delle relative funzioni di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977, è subordinato all'emanazione di un provvedimento individuativo di dette aree e, in mancanza di detto provvedimento individuativo, la competenza al rilascio di concessioni su tali aree continua a spettare alle Capitanerie di porto (2).
6. Nel caso in cui la Capitaneria di porto abbia acquisito il parere reso dall'Amministrazione regionale, non può disattendere immotivatamente tale parere, anche se alla Regione ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977, non siano state ancora delegate le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, per mancanza di apposito provvedimento individuativo delle aree.
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(1) Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 1986, n. 884, in Foro amm. 1986, fasc. 12 ed in Il Cons. Stato 1986, I, 1913.
(2) Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201, in Foro it. 1996, III, 204, secondo cui in materia di concessione di aree demaniali marittime già destinate ad uso turistico e ricreativo all'entrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, la delega delle funzioni agli organi regionali è subordinata all'individuazione delle aree di interesse nazionale, senza di che la competenza rimane alla Capitaneria di porto.
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione SECONDA 2 APRILE 2003
N. Sezione 2364/2002
La Sezione
(omissis)
Vista la nota in data 18 giugno 2002, pervenuta il 27 giugno successivo, con cui la FENALC ha trasmesso direttamente a questo Consiglio di Stato copia del ricorso straordinario in oggetto, ai sensi dell'art. 11, comma secondo , del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante il decreto legislativo di semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
Visti gli atti trasmessi dalla ricorrente con la predetta nota;
Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'adunanza del 6 novembre 2002, rimasto del tutto inevaso;
Udito il relatore ed estensore consigliere Armando Pozzi;
Considerato
Da quanto esposto nel ricorso presentato direttamente a questo Consiglio ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1199/1971 e secondo quanto emerge dalla documentazione ad esso allegata risulta che con istanza del 25 maggio 1988 la FENALC e la CAPIT presentarono alla Capitaneria di Porto di Pescara una domanda di concessione di parte di arenile in Comune di Montesilvano, per collocarvi sedie a sdraio ed ombrelloni senza cabine.
Con provvedimento del 5 luglio 1991, prot. 5/19514 la Capitaneria di Porto di Pescara, nonostante i pareri favorevoli della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano (rispettivamente del 24.7.1989 e del 17.5.1989, versati in atti), ha respinto tale istanza;
Con ricorso gerarchico del 31.7.1991 e con successivo ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 4/5/1996 le richiedenti impugnarono il provvedimento di diniego della domanda di concessione.
Con parere interlocutorio del 6 novembre 2002 la Sezione, rilevando che il Ministero non aveva posto in essere i dovuti adempimenti istruttori di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 1199/1971, come risultava, tra l'altro, dall'atto di diffida stragiudiziale notificato al Ministero il 1 febbraio 2002, ritenne che, atteso il lunghissimo tempo trascorso, occorresse acquisire con urgenza copia originale del ricorso nonché tutti i provvedimenti relativi alla domanda di concessione demaniale in oggetto. Per i suddetti adempimenti istruttori la Sezione ritenne di assegnare all'amministrazione statale il termine perentorio di quaranta giorni, entro i quali trasmettere documentata e dettagliata relazione illustrativa dei motivi di ricorso con la relativa documentazione. Con lo stesso parere si avvertì l'amministrazione che ove fosse decorso inutilmente il predetto termine si sarebbe proceduto ugualmente all'espressione del dovuto parere, anche facendo uso delle presunzioni probatorie di cui all'art. 116, comma 2, c.p.c.. Contestualmente si dispose che il Ministero riferente trasmettesse immediatamente copia del parere interlocutorio - al fine di acquisire ulteriori eventuali osservazioni e notizie - anche alla Regione Abruzzo, al Comune di Montesilvano ed alla Federazione ricorrente, dando prova dell'avvenuta comunicazione in allegato alla sua relazione, indicandosi espressamente per la trattazione definitiva del merito la presente adunanza del 2 aprile 2003. Nulla di quanto richiesto all'amministrazione è stato fatto e pertanto la sezione, non potendo tollerare ulteriori ritardi imputabili esclusivamente al comportamento gravemente omissivo dell'amministrazione, si vede costretta a pronunciarsi dando per vere le affermazioni contenute nel ricorso stesso, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Con il gravame la federazione ricorrente lamenta n sostanza il vizio di eccesso di potere sotto molteplici profili (illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e perplessità).
Tale motivo risulta, allo stato degli atti, fondato.
L'art. 36 cod. nav. dispone che l'amministrazione marittima può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni del demanio marittimo per un periodo di tempo determinato, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso. Ciò significa che a fronte di un'istanza di concessione in uso del demanio marittimo l'amministrazione deve adeguatamente esternare le ragioni ostative all'accoglimento della domanda connesse all'uso pubblico del bene demaniale ed alla migliore fruibilità dello stesso da parte della collettività. Con l'ulteriore conseguenza che ove la concessione sia richiesta per uso ricreativo e turistico, cioè per un uso collettivo, seppur selezionato, l'esternazione di quelle ragioni ostative dev'essere ancor più esaustiva e convincente.
Nel caso di specie sembrerebbe che il motivo del diniego sarebbe consistito nella mancata redazione del piano di utilizzo degli arenili (verosimilmente da parte dell'amministrazione comunale). Se così è, secondo quanto esposto in ricorso, tale motivazione deve ritenersi del tutto errata ed inidonea a confortare l'impugnati diniego, poiché la mancata adozione di un atto programmatorio teso alla migliore utilizzazione dei beni pubblici non può essere invocata come causa generalizzata di non accoglimento delle istanze dei privati, soprattutto quando esse siano, come nella specie, tese a realizzare un miglior sfruttamento del bene da parte della collettività. Altre potranno essere le cause ostative, quali la mancanza di altre spiagge agevolmente accessibili al pubblico, la presenza di un numero eccessivo di stabilimenti balneari che precludano un uso liberi del lido del mare, ecc.: ma esse dovranno essere adeguatamente e documentatamene esposte nel provvedimento di diniego.
D'altra parte, proprio con riferimento alle spiagge del comprensorio di Pescara la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la subordinazione alla concessione di tratti del suolo demaniale marittimo alla previa redazione del piano spiaggia va valutato con riferimento alla normativa prevista all'epoca dell'adozione dell'atto e che, in mancanza di una normativa impositiva di una sorta di misura di salvaguardia in pendenza del piano, con riferimento alla legislazione all'epoca vigente, la capitaneria di porto non avrebbe potuto decidere di non procedere al rilascio di concessioni demaniali marittime ove gli enti locali competenti non avessero redatto i paini di utilizzazione delle spiagge [ T.a.r. Abruzzo, sez. Pescara, 10 aprile 1999, n. 369].
Appare fondato anche l'ulteriore profilo di eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento ai pareri favorevoli della Regione e del Comune di Montesilvano, che risultano effettivamente essere statio resi.
Al riguardo è da ricordare che i pareri acquisiti nel corso del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo, ed in particolare quelli obbligatori ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del c. nav., sono volti alla preventiva verifica della compatibilità della concessione coi diversi interessi pubblici in essa implicati [C..Stato, sez. VI, 01-12-1986, n. 884].
Se tali pareri, pertanto, non concernono e non vincolano le definitive determinazioni discrezionali in materia di rilascio della concessione, che rimangono, invece, di competenza delle autorità preposte al governo del demanio marittimo, al contempo essi non possono essere immotivatamente disattesi ed ignorati, se non a pena di un evidente difetto di istruttoria e di motivazione. Ciò tanto più vale ove il parere sia stato reso dall'amministrazione regionale, alla quale, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977 sono delegate le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.
Ora, anche se è vero che in materia di concessioni sulle aree demaniali marittime già destinate ad uso turistico, il trasferimento delle relative funzioni di cui al citato art. 59 è subordinato all'emanazione di un provvedimento individuativo di dette aree e che in mancanza di detto provvedimento individuativo, la competenza al rilascio di concessioni su tali aree spetta alle capitanerie di porto [Sez. VI, sent. n. 1201 del 24-10-1995], è altrettanto vero che ove, come nella specie, la capitaneria abbia inteso acquisire il predetto parere, essa, per le competenze specifiche, seppure in fieri, della Regione, abbia un più forte obbligo di motivazione per disattenderlo.
In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato il disposto diniego della domanda di concessione proposta dalla ricorrente, alla quale, pertanto, dovrà
essere rilasciato il relativo titolo concessorio.P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso vada accolto.
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE L'ESTENSORE
(Salvatore Rosa) (Armando Pozzi)