CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 30 marzo 2001 n. 950/2000 - Pres. Catallozzi, Est. Lodi - Oggetto: Ministero della giustizia. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. Alberto Rigottto avverso il mancato riconoscimento del tirocinio svolto sin dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, ai fini dell'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Professioni - Revisori dei conti - Iscrizione nel relativo registro - Presupposti e requisiti - Ex del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 - Periodo di tirocinio svolto successivamente all'entrata in vigore del predetto D.P.R. - Computabilità.
E' illegittimo l'articolo 43 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, riconosce la validità soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del regolamento stesso, con conseguente esclusione del tirocinio nel periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel relativo registro. A tal fine deve invece farsi riferimento a tutto il periodo relativo all'attività svolta in epoca antecedente all'avvenuta iscrizione nel nuovo registro del tirocinio (1).
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(1) Cfr. il parere n. 2072/2000, della stessa Sezione, emesso in data 13 febbraio 2001, secondo cui l'articolo 43 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, si palesa illegittima nella parte in cui si limita la valutabilità del tirocinio con riferimento all'attività svolta precedentemente alla emanazione del regolamento, mentre sarebbe stato necessario far riferimento a tutto il periodo relativo all'attività svolta in epoca antecedente all'avvenuta iscrizione nel nuovo registro del tirocinio.
Nella motivazione del parere in rassegna si ricorda che peraltro che la competente Commissione centrale si era resa conto della sostanziale iniquità della norma, tanto è vero che, con pronuncia di carattere generale in data 13 ottobre 1998, verbale n. 6, aveva ritenuto di superare la lettera della norma, per consentire la valutazione del periodo di tirocinio fino al 16 ottobre 1998, data di istituzione dell'apposito registro del tirocinio.
La Sezione
Vista la relazione prot. n. 7/31103/RC/625, in data 14 aprile 2000, con la quale il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto.
Viste la pronuncia interlocutoria in data 20 giugno 2000 e la risposta dell'Amministrazione con nota prot. n. R/2001/008 in data 23 gennaio 2001;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;
Premesso:
Il dott. Alberto Rigotto aspira all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previo superamento dell'esame previsto dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, per l'ammissione al quale occorre aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.
Con istanza presentata il 17 marzo 1999 ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro del tirocinio, il predetto ha fatto tra l'altro presente di svolgere ininterrottamente dal 30 luglio 1998, presso lo studio di un professionista abilitato, tirocinio in materia di controllo legale dei conti.
La Commissione centrale per la formazione e la tenuta del registro dei revisori contabili, con determinazione in data 24 settembre 1999, di cui al verbale n. 29, ha dichiarato il predetto ricorrente in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro del tirocinio con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro stesso, senza nel contempo riconoscere - ai sensi dell'art. 43 del regolamento in materia, emanato con D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 - il periodo di tirocinio effettivamente svolto dalla predetta data del 30 luglio 1998.
Successivamente, con provvedimento del Ministero della giustizia in data 8 ottobre 1999, è stata, quindi, disposta l'iscrizione dell'istante nel registro del tirocinio, con le modalità indicate dalla competente Commissione.
L'interessato, non ritenendo giustificata la mancata valutazione del periodo relativo al tirocinio precedentemente svolto, ha proposto il ricorso straordinario in esame con il quale chiede l'annullamento non solo delle surricordate determinazioni, con i relativi atti preordinati, connessi e consequenziali, ma anche:
a) delle disposizioni del citato regolamento che prevedono la validità del solo tirocinio anteriore alla sua emanazione, con esclusione di quello anteriore alla data di attivazione del registro, e con esclusione, altresì, di quello antecedente all'iscrizione nel registro stesso, con particolare riferimento agli artt. 9, 43 e 44;
b) dei provvedimenti, ignoti, che avrebbero disposto la presentazione di relazioni annuali relative al tirocinio fino al 6 ottobre 2002, senza tenere in alcuna considerazione la relazione già presentata in proposito dall'interessato in data 27 settembre 1999.
I motivi di gravame sono i seguenti:
A. - Violazione di legge (art. 3 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 - art. 43 D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99).
B. - Violazione di legge (falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione).
C. - Violazione di legge (artt. 3 e 97 della Costituzione - artt. 3 e 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88); violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità; irrazionalità; illogicità.
Il Ministero della giustizia riferisce che le determinazioni della Commissione centrale in parola risultano conformi al disposto del ripetuto art. 43 del D.P.R. n. 99 del 1998 (secondo cui si può tener conto del tirocinio svolto, "precedentemente all'emanazione del presente regolamento"), nonché al disposto dell'art. 9 dello stesso testo normativo (secondo cui il tirocinio decorre dalla data di iscrizione nel registro) e che solo dopo l'iscrizione in parola possono essere efficacemente effettuati i previsti controlli.
Con la nota in data 23 gennaio 2001, di risposta alla pronuncia interlocutoria di questa Sezione, è stato trasmesso un appunto della competente Direzione generale del Ministero nel quale si sottolinea in particolare che per il periodo successivo alla data del 16 ottobre del 1998, relativa alla formale istituzione del registro del tirocinio, e fino alla data di iscrizione del registro stesso, la pretesa del ricorrente non potrebbe essere integralmente soddisfatta neppure alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 9 del D.P.R. n. 99 del 1998, per effetto dell'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233, secondo cui la durata triennale del tirocinio va computata "dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro" per tutte le domande ricevute successivamente alla data del 1° maggio 1998, corrispondente al giorno di entrata in vigore del D.P.R. n. 99 del 1998). Ciò in quanto il ricorrente risulta aver presentato la domanda di iscrizione soltanto in data 17 marzo 1999, per cui resterebbe non riconoscibile il periodi di tirocinio dal medesimo svolto tra il 16 ottobre 1998 e il 17 marzo 1999.
Considerato:
1. - Rileva, preliminarmente, la Sezione che risulta essere stata nel frattempo parzialmente soddisfatta la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il periodo di tirocinio quale revisore contabile da esso svolto dopo la emanazione del regolamento di cui al D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, e prima dell'iscrizione nel registro del tirocinio previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento.
Come esposto in premessa, infatti, l'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233, nel modificare l'art. 9 del citato D.P.R. n. 99 del 1998, ha stabilito che la durata triennale del tirocinio venga fatta decorrere non più dal momento della iscrizione nel registro, ma dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro, in epoca posteriore al 1° maggio 1998. Nel caso in esame, quindi, avendo l'interessato presentato la domanda di iscrizione il giorno 17 marzo 1999, da tale data deve ritenersi pienamente valido il periodo di tirocinio effettivamente svolto dal medesimo, con soddisfazione della pretesa da quest'ultimo avanzata al riguardo.
Per questa parte deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. - Restano da esaminare le questioni, sollevate con i diversi, motivi di gravame, intese specificamente a far valere il riconoscimento di tutto il periodo di tirocinio svolto anche prima dell'iscrizione nell'apposito registro.
Come accennato sopra, la sopravvenuta norma del D.P.R. n. 233 del 2000, ha bensì comportato in concreto un parziale accoglimento della pretesa del ricorrente, ma rimane ancora insoddisfatta la pretesa relativa al periodo intercorrente tra l'effettivo inizio del tirocinio (30 luglio 1998) e la presentazione da parte del ricorrente della domanda di iscrizione al registro (in data 17 marzo 1999).
In proposito il Collegio ritiene opportuno sottolineare, anzitutto che la surricordata modifica della disciplina dettata dal D.P.R. n. 99 del 1998, ad opera del D.P.R. n. 233 del 2000, non può comunque comportare effetti preclusivi all'esame del merito del ricorso di cui si discute, ed in particolare delle censure, di carattere prioritario, rivolte avverso l'art. 43 del ripetuto D.P.R. n. 99 del 1998, e ciò perché tale norma reca disposizioni di natura esclusivamente transitoria, che non possono comunque ritenersi incise dalla nuova normativa sopravvenuta, la quale detta, invece, disposizioni relative al regime generale che dovrà essere osservato in via permanente per il calcolo della durata del tirocinio.
Ciò posto, può passarsi all'esame delle censure dedotte avverso il menzionato art. 43 del D.P.R. n. 99 del 1998, nella parte in cui stabilisce la riconoscibilità soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente alla emanazione del regolamento e con esclusione quindi, di tutto il periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel registro, di cui si prevedeva la successiva istituzione.
Nell'ambito del diversi motivi di ricorso, e segnatamente in quelli contrassegnati con le lettere "B" e "C", il ricorrente deduce, tra l'altro, il vizio di violazione di legge, ed in specie delle norme che hanno stabilito un criterio di continuità tra le attività professionali di revisore contabile e di revisore ufficiale dei conti, anche in violazione dei principi, di rango costituzionale, di uguaglianza e di ragionevolezza nella disciplina di situazioni come quelle contemplate dalla norma transitoria in questione. Tali doglianze, ad avviso del Collegio, sono da ritenere fondate ed assorbenti.
La Sezione si è già occupata di analoga questione, con precedente parere n. 2072/2000, in data 13 febbraio 2001, e ritiene di dover confermare detta pronuncia, che ha concluso nel senso dell'illegittimità della disciplina transitoria di cui si tratta, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Va rammentato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nel dare attuazione alla direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha istituito il nuovo registro dei revisori contabili, l'iscrizione nel quale avviene a seguito del superamento di apposito esame. Nella prima formazione del registro, peraltro, è stata espressamente prevista la diretta iscrizione degli appartenenti a talune categorie tra le quali, in primo luogo, è contemplata quella dei soggetti iscritti (o che abbiano titolo per essere iscritti) nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con ciò riconoscendo la sostanziale equivalenza delle due figure professionali in questione.
E' evidente, pertanto, che in attesa delle relative norme regolamentari di esecuzione (emanate solo con il D.P.R. n. 99 del 1998, nonostante che l'art. 14 del decreto legislativo n. 88 prevedesse un termine di centottanta giorni) per lo svolgimento del tirocinio, in assenza di qualsiasi nuova disposizione in proposito, non poteva applicarsi altra disciplina che quella previgente, con conseguente necessità che tali attività fossero positivamente ed integralmente valutate anche in vista dell'ammissione all'esame previsto per l'iscrizione del nuovo registro dei revisori contabili.
Questa è proprio la finalità che ha inteso raggiungere l'impugnato art. 43 del regolamento, il quale ha espressamente previsto che debba tenersi conto del periodo di tirocinio pregresso, stabilendo però che potesse essere valutato solo il periodo "svolto precedentemente all'emanazione del presenta regolamento" e ancorando, quindi, la cessazione della rilevanza dell'attività di praticantato, già regolarmente svolta dagli interessati, ad un elemento di carattere puramente formale e non ricollegabile né alla concreta predisposizione dell'apposito registro del tirocinio, né alle determinazioni degli organi competenti a decidere in ordine alla effettiva iscrizione nel registro medesimo.
Tale scelta normativa si è rivelata improvvida per un ampio numero di candidati i quali, come l'attuale ricorrente, pur continuando a svolgere le medesime funzioni di controllo dei documenti contabili, già in precedenza espletate come tirocinanti, si sono visti decurtare un periodo più o meno lungo dell'attività professionale valutabile ai fini dell'ammissione all'esame per revisore contabile. La norma in parola si palesa anche incoerente ed irrazionale ove si consideri che essa non offriva alcun rimedio a tale perdita. Ponendo in definitiva sullo stesso piano situazioni chiaramente differenti di tirocinanti e quella di coloro che, invece, non svolgevano alcuna attività del genere.
Risulta, peraltro, che la competente Commissione centrale si era resa ben conto della sostanziale iniquità della norma, tanto è vero che, con pronuncia di carattere generale in data 13 ottobre 1998, verbale n. 6, aveva ritenuto di superare la lettera della norma, per consentire la valutazione del periodo di tirocinio fino al 16 ottobre 1998, data di istituzione dell'apposito registro del tirocinio.
Tale posizione viene fatta propria dell'Amministrazione riferente, la quale sottolinea che - a suo giudizio - solo in questo modo possono essere pienamente esercitate le funzioni ministeriali volte a controllare lo svolgimento del tirocinio; altrimenti, in talune ipotesi, la tardiva presentazione della domanda da parte di chi abbia già svolto un triennio di attività, potrebbe consentire al medesimo di chiedere di partecipare all'esame, senza lasciare all'Amministrazione la possibilità di effettuare alcun controllo.
Le anziesposte argomentazioni non sembrano, tuttavia, persuasive ove si consideri, da un lato, che si tratta di una norma transitoria intesa a riconoscere le situazioni maturate sulla base della normativa previdente, tra le quali poteva anche verificarsi l'ipotesi di maturazione del triennio già alla data di emanazione del regolamento; dall'altro lato, che la mancata indicazione, da parte della stessa norma transitoria, di un termine tassativo per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento delle attività pregresse, non potrebbe consentire il pregiudizio di posizioni soggettive venutesi a creare in piena aderenza alla normativa in vigore. In ogni caso, infine, non appare esatta l'affermazione circa l'impossibilità di qualsiasi controllo da parte dell'Amministrazione, tenuto conto che deve essere sottoposto a valutazione anche l'attestato del professionista presso il quale si sia già svolto il tirocinio.
In conclusione, la norma regolamentare impugnata si palesa illegittima nella parte in cui si limita la valutabilità del tirocinio con riferimento all'attività svolta precedentemente alla emanazione del regolamento, mentre sarebbe stato necessario far riferimento, sulla base dei principi sopra enunciati, a tutto il periodo relativo all'attività svolta in epoca antecedente all'avvenuta iscrizione nel nuovo registro del tirocinio.
Appaiono, conseguentemente, illegittime anche le determinazioni della competente Commissione centrale e del Ministero della giustizia, adottate sulla base della norma regolamentare in parola ed oggetto, anch'esse, dell'impugnativa in esame.
Tutti gli anzidetti provvedimenti vanno, pertanto, annullati, in parte qua, in accoglimento del proposto gravame, restando in tal modo assorbita ogni altra connessa questione prospettata dall'interessato.
Ai sensi dell'art. 14, III comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, l'Amministrazione dovrà sottoporre l'annullamento delle norme contenute nel citato art. 43 alle medesime forme di pubblicazione impiegate per l'emanazione delle norme stesse.
P.Q.M.
Esprime il parere che in parte debba essere dichiarate la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in oggetto e che in parte il ricorso stesso debba essere accolto nei sensi indicati in motivazione.
Il Presidente
(Walter Catallozzi)
L'estensore
(Pier Luigi Lodi)