CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 19 febbraio 2002 n. 1854/01 - Pres. Catallozzi, Est. Lodi - Oggetto: Ministero della giustizia. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. Giuseppe DE LUISI, direttore coordinatore penitenziario, avverso il decreto in data 1° febbraio 2001, relativo alla sua esclusione dal concorso pubblico per esami a cinque posti di dirigente, indetto con provvedimento del 5 settembre 2000.
Concorso - Bando - Clausola che prevede l'esclusione dal concorso dei candidati "che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi o nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per gli stessi delitti o che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura" - Nel caso di concorsi interni a posti che comportino l'esercizio di funzioni particolarmente delicate - Legittimità - Fattispecie relativa a concorso interno per operatori di giustizia.
E' da ritenere legittima la clausola contenuta in un bando di un concorso interno a posti di dirigente del settore della giustizia che, in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2000 (relativo alle modalità di espletamento dei concorsi per la nomina del personale dirigenziale per l'Ufficio centrale per la giustizia minorile), prevede la esclusione dei candidati "che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi o nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per gli stessi delitti o che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura", atteso che, da un lato, nella normativa generale relativa all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693), è espressamente previsto (all'art. 2, comma 2) che "per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti" e che, dall'altro, il rigore e la severità cui è informata la clausola del bando in parola risultano ampiamente giustificati, dalla delicatezza delle funzioni e delle particolari responsabilità attribuite ai dirigenti operanti nel settore della giustizia.
Nel caso di concorso riservato al personale in servizio, risulta, inoltre, improntato a ragionevolezza il criterio secondo cui l'accesso a posizioni di più ampia responsabilità debba essere riservato a funzionari che abbiano svolto senza demerito le proprie incombenze, e che non presentino, quindi, precedenti negativi sotto il profilo sia disciplinare che penale (1).
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(1) Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento con il quale, in applicazione della suddetta clausola del bando, era stato escluso un concorrente che aveva subito una condanna in sede penale, divenuta inoppugnabile, per un delitto non colposo.
In tale situazione, infatti, l'esclusione dal concorso di che trattasi era una atto dovuto per l'Amministrazione, la quale era necessariamente vincolata, nelle determinazioni in proposito, dalle previsioni del bando.
Né alcun rilievo assumeva, alla stregua della disposizione del bando, la circostanza che la pena detentiva irrogata nei confronti del concorrente de quo era stata convertita in una pena pecuniaria.
Nello stesso senso v. in precedenza Cons. Stato, Sez. III, parere 12 febbraio 2002, n. 1822/01.
La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 31628, in data 16 ottobre 2001, con la quale il Ministero della giustizia (Dipartimento giustizia minorile) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
Viste la pronuncia interlocutoria del 20 novembre 2001 e la risposta dell'Amministrazione con nota prot. n. 1468 del 17 gennaio 2002;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier Luigi Lodi;
Premesso:
Riferisce l'Amministrazione che il dott. Giuseppe De Luisi, direttore coordinatore di istituto penitenziario, in servizio presso il Centro per la giustizia minorile di Bari, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2001, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento 1° febbraio 2001, n. 4486, che ha disposto la sua esclusione dal concorso per esami, indetto con decreto 5 settembre 2000, relativo al conferimento di cinque posti di dirigente e riservato al personale in servizio presso l'Amministrazione della giustizia minorile.
Il provvedimento impugnato risulta adottato in base all'art. 2 del bando di concorso che, nel richiamare l'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2000 (recante le modalità di espletamento dei concorsi per la nomina del personale dirigenziale per l'Ufficio centrale della giustizia minorile), prevede l'esclusione dalle procedure concorsuali in parola dei dipendenti che abbiano determinati precedenti penali e disciplinari.
Nel ricorso si deducono i seguenti motivi:
1) violazione delle norme di legge e di contratti collettivi intese a favorire l'apertura delle carriere verso i livelli apicali, nell'ambito del pubblico impiego;
2) illegittimità dell'art. 2 del bando di concorso, per violazione dei principi posti a base delle norme sui concorsi per le carriere dirigenziali;
3) violazione dei criteri indicati dalla "legge Bassanini" nella parte che prevede soluzioni analoghe per amministrazioni simili.
Il ricorrente lamenta, inoltre, di non essere stato ammesso, con riserva, alla partecipazione alle prove concorsuali, come avvenuto per altri dipendenti dell'Amministrazione, in posizione analoga alla sua. Formula, inoltre, talune precisazioni in ordine alla condanna penale subita ed ai procedimenti disciplinari cui è stato sottoposto, e che hanno costituito il presupposto per l'adozione delle determinazioni impugnate.
Con la suindicata relazione ministeriale sono state formulate talune controdeduzioni alle tesi del ricorrente.
La Sezione, nell'adunanza del 20 novembre 2001, esaminando l'istanza cautelare presentata dal ricorrente, rilevava che l'Amministrazione non aveva fornito elementi in ordine alla data prevista per l'espletamento delle prove scritte e sottolineava che, nel caso le prove stesse non fossero ancora state svolte, poteva consentirsi l'ammissione dell'attuale ricorrente, con riserva, alle prove in questione.
Il Ministero, con la nota di risposta in data 17 gennaio 2002, ha fatto presente, tuttavia, che le due prove scritte del concorso di cui si tratta si sono svolte nei giorni 15 e 16 maggio 2001, ossia in data anteriore alla presentazione del ricorso straordinario in esame.
Considerato:
Ritiene la Sezione che, in ordine logico, vadano esaminate con priorità le doglianze, di cui al secondo motivo di ricorso, relative alla pretesa illegittimità dell'art. 2 del bando del concorso in discussione (che fa riferimento alla disciplina dettata in proposito dal decreto ministeriale 4 luglio 2000) indetto con provvedimento dirigenziale 5 settembre 2000 per il conferimento di cinque posti di dirigente, riservato al personale in servizio presso l'Amministrazione della giustizia minorile.
Secondo l'assunto del ricorrente sarebbe illegittima, per contrasto con i principi generali posti a base delle norme sui concorsi per carriere dirigenziali, la previsione, contenuta nel bando, relativa alla esclusione dei candidati "che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi o nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali per gli stessi delitti o che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura".
L'assunto del ricorrente appare infondato.
A parte, infatti, la genericità delle argomentazioni dell'interessato (che non indica le specifiche disposizioni pretesamente violate dalla previsione del bando), osserva il Collegio che il rigore e la severità cui è informata la disposizione in parola risultano ampiamente giustificati, nella fattispecie, dalla delicatezza delle funzioni e delle particolari responsabilità attribuite ai dirigenti operanti nel settore della giustizia, che appaiono, oltretutto, ancora più accentuate se riguardanti specificamente, come nel caso in discorso, il settore della giustizia minorile.
Trattandosi di concorso riservato al personale in servizio, risulta, inoltre, improntato a ragionevolezza il criterio secondo cui l'accesso a posizioni di più ampia responsabilità debba essere riservato a funzionari che abbiano svolto senza demerito le proprie incombenze, e che non presentino, quindi, precedenti negativi sotto il profilo sia disciplinare che penale.
In ogni caso sembra opportuno aggiungere che nella normativa generale relativa all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, richiamata dal ricorrente, di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693), è espressamente previsto, all'art. 2, comma 2, che "per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti", come è, appunto, avvenuto nella vicenda che ci occupa. Né indicazioni in senso contrario si rinvengono nella normativa riguardante propriamente l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui al d.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, in difformità da quanto sembra postulare il ricorrente.
Ciò posto, è incontestato che il predetto ricorrente abbia subito una condanna in sede penale, divenuta inoppugnabile, per un delitto non colposo. Né alcun rilievo assume, alla stregua della disposizione del bando, la circostanza segnalata dall'interessato che la pena detentiva irrogatagli sia stata convertita in una pena pecuniaria.
Deve, dunque, concludersi che a determinare l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale risultava idonea e sufficiente la sola presenza della predetta condanna, come del resto già rilevato da questa stessa Sezione in occasione dell'esame di un analogo ricorso straordinario, prodotto dal medesimo ricorrente avverso un'altra procedura concorsuale (cfr. Sez. III, parere n. 1822/01 del 12 febbraio 2002).
In tale situazione, infatti, l'esclusione dal concorso di cui si tratta era una atto dovuto per l'Amministrazione, la quale era necessariamente vincolata, nelle determinazioni in proposito, dalle previsioni del bando, e le argomentazioni del ricorrente, volte ad invocare l'applicazione di norme diverse e non pertinenti alla specifica fattispecie si palesano, in definitiva, prive di giuridico fondamento.
Per completezza va ricordato che, come accennato in premessa, il ricorrente è stato anche sottoposto a diversi procedimenti disciplinari, conclusisi con l'irrogazione di sanzioni più gravi della censura; ed anche tali precedenti sono stati posti a base delle determinazioni impugnate.
Osserva, peraltro, il Collegio che la riscontrata legittimità del provvedimento, adeguatamente sostenuto dal richiamo alle menzionate vicende penali del ricorrente, rende superfluo l'esame delle questioni prospettate al riguardo dall'interessato (che fa riferimento, tra l'altro, a provvedimenti di sospensione delle sanzioni disciplinari, intervenuti nel frattempo).
Tenuto conto di quanto sopra, anche l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, unitamente all'istanza cautelare contestualmente presentata dal ricorrente.
L'estensore
(Pier Luigi Lodi)
Il Presidente
(Walter Catallozzi)
Depositato il 19 febbraio 2002.