CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 15 maggio 2002 n. 1056/2002 - Pres. Frascione, Est. Lodi - Oggetto: Ministero della difesa. Quesito in ordine ai limiti di applicabilità del d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, da parte dell'Amministrazione della difesa, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
Contratti della P.A. - Spese in economia - Disciplina introdotta dal d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 - Applicabilità alle sole procedure di effettuazione delle spese per "l'acquisizione in economia di beni e servizi" - Inapplicabilità alle procedure per "l'esecuzione di lavori in economia" - Disposizioni dettate dal d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939 per l'Amministrazione della difesa - Continuano ad applicarsi.
Il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante il "regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", emanato in attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, nonostante il suo titolo di portata generale, è in realtà preordinato a dettare norme riguardanti soltanto le procedure di effettuazione delle spese per "l'acquisizione in economia di beni e servizi", da parte della generalità delle Amministrazioni statali, e non, invece, le procedure per "l'esecuzione di lavori in economia"; queste ultime, pertanto, per quanto riguarda in particolare l'Amministrazione della difesa, continuano ad essere disciplinate dal d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939 (1).
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(1) Ha osservato la Sez. III che il principio secondo cui il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, si applica solo alle procedure di effettuazione delle spese per "l'acquisizione in economia di beni e servizi" e non anche a quelle per "l'esecuzione di lavori in economia", si desume inequivocabilmente dall'espressa disposizione contenuta all'art. 1, comma 1, e da numerose previsioni di successivi articoli del regolamento in parola, che fanno esclusivamente riferimento alle procedure in economia per l'acquisizione, appunto, di beni e servizi, mentre non viene mai dettata alcuna disciplina per le procedure relative alla esecuzione di lavori.
In tale prospettiva, secondo la Sez. III, appare logico che il regolamento di cui al d.P.R. n. 384 del 2001 non abbia disposto l'abrogazione del d.P.R. n. 384 del 2001, le disposizioni del quale, per l'Amministrazione della difesa, continuano comunque a trovare piena applicazione con riguardo ai procedimenti per l'esecuzione dei lavori in economia.
Si ricorda inoltre che con parere n. 79/2001 del 9 aprile 2001, espresso in ordine allo schema di regolamento per la semplificazione delle spese in economia (che ha poi assunto la forma del d.P.R. n. 384 del 2001 di cui si discute), il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi aveva già affermato la salvezza delle norme particolari relative all'amministrazione della difesa, anche in relazione alle esigenze di segretezza che rivestono, in genere, le "opere di difesa militare".
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione terza del 16 aprile 2002
N° Sezione 1056/02
La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 420/222/02/1.31, in data 20 marzo 2002, con la quale il Ministero della difesa (Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier Luigi Lodi;
Premesso:
Riferisce l'Amministrazione della difesa che con l'emanazione del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, è stato disciplinato il sistema delle procedure relative alla effettuazione delle spese per l'acquisizione "in economia" di beni e servizi da parte delle Amministrazioni statali.
L'entrata in vigore del suddetto regolamento ha fatto, però, sorgere problemi interpretativi in merito al permanere per gli enti dell'Amministrazione della difesa della integrale vigenza del d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.
Tali dubbi si ricollegano, in special modo, al disposto dell'art. 1, comma, 2, del d.P.R. n. 384 del 2001, che, ai fini della esecuzione dei lavori in economia fa salve, tra le altre, proprio le norme del citato d.P.R. n. 939 del 1983.
Nel prospettare, quindi, gli elementi di carattere letterale e sistematico potrebbero far interpretare la norma nel senso di consentire l'ulteriore applicabilità del predetto d.P.R. n. 939 del 1983 anche per il settore dell'acquisizione di beni e servizi, il Ministero chiede il parere del consiglio di Stato in proposito.
Considerato:
Il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante il "regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", emanato in attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, nonostante tale titolo di portata generale, è in realtà preordinato a dettare norme riguardanti soltanto le procedure di effettuazione delle spese per "l'acquisizione in economia di beni e servizi", da parte della generalità delle Amministrazioni statali, e non, invece, le procedure per "l'esecuzione di lavori in economia".
Ciò si desume inequivocabilmente dall'espressa disposizione contenuta all'art. 1, comma 1, e da numerose previsioni di successivi articoli del regolamento in parola, che fanno esclusivamente riferimento alle procedure in economia per l'acquisizione, appunto, di beni e servizi, mentre non viene mai dettata alcuna disciplina per le procedure relative alla esecuzione di lavori.
Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 1 del regolamento, proprio ai fini di puntualizzare meglio l'ambito della disciplina in esso contenuta, specificano, peraltro, che "resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
In base a tali disposizioni, dunque, si chiarisce che per i lavori in economia continuano a trovare applicazioni le apposite normative generali e di settore riguardanti, rispettivamente, il complesso delle Amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione della difesa ed il Corpo della Guardia di finanza.
La circostanza che il citato d.P.R. n. 939 del 1983 riguardi non solo i procedimenti per i lavori in economia, ma anche quelli relativi alle provviste ed ai servizi da eseguirsi in economia, da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, non sembra, poi, possa indurre a ritenere che la disciplina in esso contenuta possa continuare a valere integralmente nei confronti di detta Amministrazione, pure per quanto riguarda i procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi, con esclusione, quindi, della applicabilità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 384 del 2001.
A parte, infatti che una simile conclusione risulterebbe incompatibile con l'ampia portata di tale ultimo provvedimento, inteso ad una semplificazione in via generale della disciplina amministrativa del settore, in conformità al disegno tracciato dalla citata legge n. 50 del 1999, deve sottolinearsi che è la stessa formulazione letterale del comma 2 dell'art. 1 del d.P.R. n. 384 del 2001, di cui si discute, che limita l'applicabilità delle norme richiamate alle sole ipotesi relative ad un oggetto diverso da quello previsto dal precedente comma 1, ossia soltanto per i procedimenti relativi alla esecuzione di lavori in economia.
L'applicabilità, anche all'Amministrazione della difesa, della nuova disciplina relativa all'acquisizione in economia di beni e servizi può, inoltre, ricavarsi in modo inequivoco da altre disposizioni del ripetuto d.P.R. n.384 del 2001 il quale, all'art. 3, comma 1, nel fissare i limiti di importo entro i quali sono consentite le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi, fa espressamente salve le speciali disposizioni dettate in proposito per il settore della difesa, dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, concernente gli appalti pubblici di forniture.
In tale prospettiva appare logico che il regolamento di cui al d.P.R. n. 384 del 2001 non abbia disposto l'abrogazione del d.P.R. n. 384 del 2001, le disposizioni del quale, come sopra ricordato, per l'Amministrazione della difesa continuano comunque a trovare piena applicazione con riguardo ai procedimenti per l'esecuzione dei lavori in economia. Per le ragioni già sopra esposte, da ciò non potrebbe tuttavia desumersi, come prospettato dal Ministero riferente, una integrale salvezza della disciplina dettata dallo stesso d.P.R. anche per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
Né rilievo determinante in senso contrario possono assumere le previsioni di una revisione del d.P.R. n. 384 del 2001, contenute in successivi testi normativi, e segnatamente nell'art. 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 (convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269), nonché nell'art. 7 della legge della legge 14 novembre 2000, n. 331, trattandosi di norme che potranno trovare corretta attuazione soltanto con riguardo alla disciplina dettata dal medesimo d.P.R. n. 384 del 2001 attualmente ancora applicabile.
Per quanto concerne, infine, il parere n. 79/2001 del 9 aprile 2001, reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - in ordine allo schema di regolamento per la semplificazione delle spese in economia (che ha poi assunto la forma del d.P.R. n. 384 del 2001 di cui si discute), in esso si sottolinea che la salvezza delle norme particolari relative all'amministrazione della difesa si pone in stretta connessione con le esigenze di segretezza che rivestono, in genere, le "opere di difesa militare", e tale argomento appare pienamente coerente con l'orientamento assunto da questa Sezione.
P.Q.M.
Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
Il Presidente
(Emidio Frascione)
L'estensore
(Pier Luigi Lodi)
Così deciso all'adunanza del 16 aprile 2002.
Depositato in cancelleria il 15 maggio 2002.