CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 16 aprile/16 maggio 2002 n. 726/2002 - Pres. Frascione, Est. Lodi - Oggetto: Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. R.L. per l'annullamento del decreto in data 13 settembre 2000, con il quale è stato dichiarato decaduto dall'incarico di giudice della commissione tributaria regionale del Veneto.
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Principio dell'alternatività - Ex art. 8, comma 2°, d.P.R. n. 1199/71 - Nel caso di preventiva impugnativa in s.g. di un atto presupposto - Applicabilità.
Il principio dell'alternatività, posto dall'art. 8, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (secondo cui, quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato) - tenuto conto della ratio della norma, che è volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi di organi giudicanti appartenenti ad un unico plesso giudiziario, in ordine al medesimo oggetto - è da ritenere applicabile anche nel caso in cui un atto presupposto già impugnato in sede giurisdizionale venga censurato con ricorso proposto in via straordinaria al fine di dimostrare l'illegittimità derivata dell'atto applicativo direttamente impugnato.
E' pertanto inammissibile il ricorso straordinario nel caso in cui, mediante esso, venga censurato un atto presupposto già impugnato in sede giurisdizionale al fine di dimostrare l'illegittimità derivata dell'atto applicativo (1).
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(1) V. in precedenza, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. I, parere 1° marzo 2000, n. 2454/99; alla stregua del principio nella specie la Sez. III, constatato che era stato già proposto ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 2 maggio 2000 (riguardante in generale le cause di decadenza dall'incarico di giudice della commissione tributaria regionale), per il principio di alternatività posto dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la stessa deliberazione nonchè contro il successivo decreto ministeriale 13 settembre 2000, che, in applicazione della deliberazione stessa, aveva dichiarato il ricorrente decaduto dall'incarico di giudice della commissione tributaria regionale del Veneto.
Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione terza del 16 aprile 2002
N° Sezione 726/02
La Sezione
Vista la relazione prot. n. 2002/8045, in data 15 febbraio 2002, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso, nella relazione ministeriale e nei relativi allegati;
Considerato:
Riferisce l'Amministrazione che, con il ricorso straordinario in oggetto, in data 27 febbraio 2001, il dott. R.L. ha chiesto l'annullamento, con tutti gli atti precedenti e conseguenti, del decreto ministeriale 13 settembre 2000, notificato il 4 novembre 2000, relativo alla decadenza del medesimo dall'incarico di giudice della commissione tributaria regionale del Veneto. Contestualmente il predetto ha chiesto anche la sospensione, in via cautelare, del provvedimento impugnato.
La decadenza è stata disposta per la sussistenza, a suo carico, della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art. 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'ipotesi di "coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario".
Il ricorrente, con i tre motivi di ricorso, deduce vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo, in concreto, di svolgere, in qualità di commercialista, prevalentemente attività di revisore contabile, di consulente in materia economica e contabile, espletando solo in modo sporadico e occasionale attività in materia tributaria, in uno studio associato situato i regione diversa da quella del suo ufficio.
Il Ministero sottolinea che, come fatto presente anche nel ricorso, il dott. L. ha in precedenza proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, chiedendo l'annullamento della deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in data 2 maggio 2000, sulla base della quale è stato poi adottato il decreto ministeriale 13 settembre 2000, impugnato con il ricorso straordinario in esame. In relazione a ciò il Ministero ritiene inammissibile il ripetuto ricorso straordinario, per il principio di alternatività posto dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Ad avviso della Sezione l'eccezione è fondata.
Pur tenendosi conto, infatti, della circostanza che la regola in questione, per il suo carattere limitativo dell'esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve considerarsi che, nel caso di specie, l'atto impugnato con il ricorso straordinario costituisce - ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 - la mera esternazione formale della deliberazione dell'Organo di autogoverno, e le doglianze prospettate dal ricorrente si riferiscono esclusivamente alle determinazioni oggetto dell'anzidetta deliberazione, non essendo dedotto alcun vizio proprio del decreto ministeriale di cui si chiede ora l'annullamento
Ne consegue l'identità sostanziale delle due impugnative successivamente proposte dal medesimo ricorrente, per cui, tenuto conto della "ratio" della citata norma dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971, volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi di organi giudicanti, appartenenti ad un unico plesso giudiziario, in ordine al medesimo oggetto, il Collegio ritiene che debba essere seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il principio dell'alternatività opera anche nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - un atto presupposto già impugnato in sede giurisdizionale venga censurato in sede di ricorso straordinario al fine di dimostrare l'illegittimità derivata dell'atto direttamente impugnato (cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. I, 1° marzo 2000, n. 2454/89).
Né può trovare ingresso in questa sede una valutazione riguardo alla effettiva impugnabilità della deliberazione in data 14 marzo 1999 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (il quale, peraltro, aveva espressamente disposto che una copia dell'atto venisse immediatamente trasmessa anche al diretto interessato) trattandosi di apprezzamento di esclusiva competenza dell'organo giudicante chiamato in concreto a pronunciarsi sul ricorso giurisdizionale in parola.
Deve, pertanto, concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso straordinario in esame.
Per conseguenza, anche l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato debba essere respinta.
Il Presidente
(Emidio Frascione)
L'estensore
(Pier Luigi Lodi)
Così deciso nell'adunanza del 16 aprile 2002.
Depositato il 16 maggio 2002.