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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 11 marzo 2003 n. 3415/02 - Pres. Cortese, Est. Lodi - Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore Ada SANTINI vedova FERROZZI e Teresa FERROZZI, quali eredi del signor Augusto FERROZZI, in materia di indennizzo dei beni perduti in Etiopia - (esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti indicati in motivazione).

1. Atto amministrativo - Comunicazione e notificazione - Comunicazione dell'atto finale - Contestuale comunicazione degli atti in esso richiamati - Ex art. 3 L. n. 241/90 - Non occorre.

2. Atto amministrativo - Generalità - Indicazione del termine d'impugnazione e dell'autorità competente a decidere il ricorso - Ex art. 3 L. n. 241/90 - Omissione - Conseguenze - Individuazione.

3. Contributi e provvidenze - Indennizzo per perdita di beni in Etiopia - Ex L. n. 961/1977 - Criteri per la determinazione del danno da parte dell'U.T.E. - Individuazione.

4. Atto amministrativo - Stime del valore dei beni - Hanno natura di accertamento tecnico - Sindacabilità in s.g. - Limiti.

5. Contributi e provvidenze - Indennizzo per perdita di beni in Etiopia - Ex L. n. 961/1977 - Liquidazione del danno dimidiata - Per mancanza di documenti ufficiali circa la consistenza dei beni - Illegittimità.

6. Atto amministrativo - Procedimento - Produzione nell'ambito di esso di un atto di notorietà - Valore probatorio - In mancanza di risultanze contrarie - Sussiste.

7. Contributi e provvidenze - Indennizzo per perdita di beni in Etiopia - Ex L. n. 961/1977 - Interessi sull'indennizzo - Decorrenza - Individuazione - Rivalutazione - Non può essere riconosciuta - Ragioni.

1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si limita a prescrivere che se le ragioni della decisione risultano da altri atti dell'amministrazione richiamati nella decisione stessa, questi stessi atti debbano essere "resi disponibili" e non già notificati o comunicati al soggetto interessato (alla stregua del principio è stato ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, la quale, nel comunicare il provvedimento finale, non aveva allegato il parere reso dalla competente Commissione interministeriale, i verbali delle precedenti sedute e tutti gli atti connessi).

2. La mancata indicazione, in calce all'atto impugnato, del termine e dell'autorità cui proporre impugnativa, non incide sulla legittimità dell'atto, ma consente solo di riconoscere la scusabilità dell'errore in cui siano incorsi gli interessati nella proposizione del gravame (1).

3. La liquidazione dell'indennizzo per la perdita in Etiopia dei beni previsto dalla legge 9 dicembre 1977, n. 961, deve effettuarsi sulla base delle valutazioni dell'U.T.E., che tengono conto dei prezzi e dei costi unitari alla data del 1° gennaio 1975, a seconda delle qualità, delle categorie e delle caratteristiche medie dei beni considerati, secondo gli accertamenti effettuati dall'Ufficio medesimo nel corso della missione tecnica in Etiopia nel periodo ottobre-novembre 1981; tali valutazioni, basate sulla predisposizione di criteri predeterminati, nella impossibilità di un accertamento concreto ed immediato del valore di ogni singolo bene, consentono, tra l'altro, di assicurare una opportuna parità di trattamento per tutti i soggetti danneggiati (2).

4. Le stime relative al valore dei beni effettuate dagli organi competenti (nella specie l'U.T.E.) costituiscono un accertamento tecnico che non può essere sindacato, in sede di giudizio di legittimità, se non per motivi di palese illogicità o contraddittorietà.

5. E' illegittimo il provvedimento con il quale, nel liquidare l'indennizzo per la perdita in Etiopia dei beni previsto dalla legge 9 dicembre 1977, n. 961, la Commissione interministeriale ha ridotto del 50% i valori indicati dall'U.T.E. "in via equitativa", perchè, pur essendo sufficientemente accertata la perdita dei beni, non è provata con documenti ufficiali la loro consistenza (essendo stati prodotti solo documenti di parte); la mancanza dei documenti ufficiali, infatti, non può logicamente comportare, di per sé, il disposto dimezzamento dell'indennizzo (nella specie peraltro non era stato tenuto conto della presenza di documentazione, quale l'inventario, che seppure presentata dalla parte interessata, forniva in ogni caso precisi elementi di valutazione che potevano consentire i necessari accertamenti in sede istruttoria, da parte dell'Amministrazione).

6. Un atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della Pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi (3).

7. Il credito relativo all'indennizzo per la perdita in Etiopia dei beni previsto dalla legge 9 dicembre 1977, n. 961, decorre dalla data del provvedimento di liquidazione, il quale rende certo, liquido ed esigibile il credito medesimo, con conseguente esclusione del diritto ad interessi con riferimento a momenti anteriori; la rivalutazione monetaria, invece, non è ipotizzabile, trattandosi, nella specie, di debito (da parte dello Stato) di valuta e non di valore (4).

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(1) Giurisprudenza costante.

(2) Cfr., da ult., Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2002, n. 2079/01.

(3) Cfr., da ult., Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8 aprile 2002, n. 4995.

(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2002, n. 2079/01.

Ha aggiunto la Sez. III che l'ulteriore riconoscimento, previsto dagli artt. 1218 e 1224 del Codice civile sarebbe spettato, in ipotesi, previa prova del danno e unicamente nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, successivamente al procedimento di liquidazione di quanto dovuto e, comunque, non per il periodo intercorrente tra l'avvenuta nazionalizzazione dei beni e l'emanazione del suddetto provvedimento.

La Sez., III ha altresì precisato che alle ricorrenti spettavano, ai sensi degli articoli 1218 e 1224, primo comma, del codice civile, gli interessi legali a decorrere dalla domanda presentata in sede contenziosa, ossia dalla data di proposizione del ricorso straordinario, per le maggiori somme successivamente riconosciute spettanti (cfr. Cons. Stato Sez. III, 30 luglio 1996, n. 1302/94).

 

 

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione terza dell'11 marzo 2003

N° Sezione 3415/02

Oggetto

Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore Ada SANTINI vedova FERROZZI e Teresa FERROZZI, quali eredi del signor Augusto FERROZZI, in materia di indennizzo dei beni perduti in Etiopia.

La Sezione

Vista la relazione prot. n. 906288, in data 10 settembre 2002, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze (Direzione generale del tesoro) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con domanda pervenuta il 20 giugno 1978 il signor Augusto Ferrozzi aveva chiesto, ai sensi della legge n. 9 dicembre 1977, n. 961, l'indennizzo per la perdita in Etiopia dei seguenti beni:

a) bestiame, mangimi, attrezzatura varia, autovetture (Fiat 850 targa AS/ 11372 e autocarro targa 7676);

b) beni immobili di arredamento della casa di abitazione in Asmara.

Sulla base della documentazione prodotta, l'Ufficio tecnico erariale, con relazione di stima n. 17914/VB del 26 ottobre 1983, valutava i beni immobili di arredamento in dollari etiopici 16.415 e quelli dell'azienda zootecnica in dollari etiopici 130.025, per una somma complessiva corrispondente a lire 45.601.000.

Dopo varie sedute istruttorie la competente Commissione amministrativa, nella seduta del 7 ottobre 1992, si esprimeva per la liquidazione, in favore delle eredi del signor Ferrozzi nel frattempo deceduto, dell'indennizzo di lire 36.986.145 per il bestiame e le attrezzature varie, apportando una decurtazione equitativa del 50% del valore stimato dall'U.T.E., per carenza di documentazione attestante la consistenza. La Commissione si esprimeva, altresì, per il rigetto dell'istanza intesa ad ottenere l'indennizzo dei beni mobili di arredamento, perché alienati, e dell'autovettura, in mancanza della documentazione attestante la titolarità e la perdita.

In conformità al suddetto parere è stato emesso il decreto ministeriale n. 140935 del 2 febbraio 1993, che è stato impugnato dalle suddette interessate con ricorso datato 16 settembre 1993.

Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione e mancata applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione e falsa applicazione delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135; erroneità nei presupposti della valutazione; omissione di istruttoria e difetto di motivazione; eccesso di potere nella determinazione dell'indennizzo e ingiustizia manifesta;

2) violazione e falsa interpretazione delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135; violazione e mancata applicazione degli articoli 128 e 1224 del codice civile; eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

3) violazione e falsa applicazione delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1985, n. 135; eccesso di potere per omissione di indennizzo, difetto di istruttoria e di motivazione.

Nella relazione ministeriale si contestano, nel merito, le argomentazioni delle ricorrenti.

Considerato:

1. - Rileva preliminarmente la Sezione che il ricorso straordinario in oggetto, concernente talune pretese economiche attinenti alla concessione dell'indennizzo per beni perduti in Etiopia, è stato trasmesso al Consiglio di Stato, per il parere, dopo oltre nove anni dalla sua presentazione, senza che sia stata fornita alcuna plausibile giustificazione di tale macroscopico ritardo. In proposito non può che segnalarsi la gravità degli effetti del mancato rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai fini del corretto espletamento dell'istruttoria dei ricorsi straordinari, trattandosi di un comportamento omissivo che può comportare responsabilità di vario genere a carico dei funzionari inadempienti in considerazione, tra l'altro, dell'eventuale aggravamento degli oneri finanziari gravanti sull'Amministrazione in conseguenza del possibile accoglimento delle pretese avanzate dai ricorrenti.

2.1. - Nell'ambito del primo motivo di ricorso si lamenta, anzitutto, che al provvedimento ministeriale oggetto della impugnative in esame non siano stati allegati il parere reso dalla competente Commissione interministeriale, i verbali delle precedenti sedute e tutti gli atti connessi, in violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ritiene la Sezione che la doglianza sia infondata, atteso che la norma citata si limita a prescrivere che se le ragioni della decisione - come nella specie - risultano da altri atti dell'amministrazione richiamati nella decisione stessa, questi stessi atti debbano essere "resi disponibili", e non già notificati o comunicati al soggetto interessato, come sembrano postulare le ricorrenti.

Né alcun rilievo può attribuirsi alla mancata indicazione, in calce all'atto impugnato, del termine e dell'autorità cui proporre impugnativa, atteso che tale omissione, come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza, non incide sulla legittimità dell'atto ma consente solo di riconoscere la scusabilità dell'errore in cui siano incorsi gli interessati nella proposizione del gravame, cosa, peraltro, non avvenuta nel caso di specie.

2.2. - In secondo luogo, nell'ambito del primo motivo, con riferimento alla relazione dell'Ufficio tecnico erariale acquisita attraverso le associazioni di categoria, si deduce il vizio di illogicità e di travisamento dei fatti assunti a presupposto della valutazione, poiché questa risulterebbe basata su premesse (accertamenti effettuati localmente nel corso di una missione tecnica in Etiopia) supportate da documenti contraddittori e da un inventario del quale è stata considerata solo la consistenza, mentre, incongruamente, sono stati del tutto trascurati i valori.

Ad avviso del Collegio la doglianza va disattesa, dovendosi confermare l'orientamento già indicato in proposito dalla giurisprudenza, la quale ha giudicato legittime le valutazioni dell'U.T.E. che hanno tenuto conto dei prezzi e dei costi unitari alla data del 1° gennaio 1975, a seconda delle qualità, delle categorie e delle caratteristiche medie dei beni considerati, secondo gli accertamenti effettuati dall'Ufficio medesimo nel corso della missione tecnica in Etiopia nel periodo ottobre-novembre 1981.

Un simile modo di procedere è stato considerato corretto osservandosi che tali valutazioni, basate sulla predisposizione di criteri predeterminati, nella impossibilità di un accertamento concreto ed immediato del valore di ogni singolo bene, consentono, tra l'altro, di assicurare una opportuna parità di trattamento per tutti i soggetti danneggiati (v. da ultimo. Cons. Stato, Sez. III, n. 2079/01 del 29 ottobre 2002).

A ciò va aggiunto che, come ulteriormente sottolineato dalla stessa giurisprudenza, le stime relative al valore dei beni effettuate dagli organi competenti costituiscono un accertamento tecnico che non può essere sindacato, in sede di giudizio di legittimità, se non per motivi di palese illogicità o contraddittorietà, che non appaiono ravvisabili nella specie.

2.3. - Ancora nell'ambito del primo motivo le ricorrenti lamentano che la scarsa cura e tempestività nello svolgimento dell'istruttoria avrebbero comportato - oltre al ritardo nella definizione dell'indennizzo - la mancata acquisizione, tra l'altro, della documentazione relativa all'autoveicolo Fiat 850 coupè, che è stato conseguentemente escluso dall'indennizzo.

Osserva in proposito il Collegio che, a parte ogni considerazione in ordine ai tempi richiesti per il completamento dell'istruttoria, incombeva sul soggetto interessato fornire almeno dati precisi sui beni oggetto della richiesta di indennizzo e, quindi, in mancanza di tale adempimento, le rimostranze in proposito si palesano infondate.

2.4. - Sempre nell'ambito del primo motivo si prospetta, infine, l'illegittimità della liquidazione dell'indennizzo, da parte della Commissione interministeriale, che ha ridotto del 50% i valori indicati dall'U.T.E. (previa esclusione della surricordata autovettura Fiat 850 coupè, per la mancanza del relativo libretto di circolazione o atti equivalenti), fissando in complessive lire 36.986.145 l'indennizzo, liquidato nella stessa misura, poi, dall'impugnato decreto del 2 febbraio 1993.

Le ricorrente assumono che tale drastica riduzione, effettuata "in via equitativa", non sarebbe in realtà giustificata, poiché la consistenza dell'intero patrimonio zootecnico, e delle relative attrezzature e degli arredi era stata chiaramente indicata nell'inventario del 15 novembre 1975 e confermata dall'atto notorio reso da quattro testimoni in data 13 marzo 1980, presso la Pretura di Bordighera.

La censura appare fondata.

Deve rammentarsi che la decurtazione "equitativa" del 50% è stata decisa dalla predetta Commissione interministeriale nella seduta del 7 ottobre 1992 (verbale n. 25), confermando le conclusioni cui era pervenuta nella precedente seduta del 21 giugno 1991 (verbale n. 19), nel corso della quale si era testualmente osservato che "pur essendo sufficientemente accertata la perdita" dei beni in questione, tenuto conto delle informazioni fornite dalla competente Ambasciata, "non è provata con documenti ufficiali la consistenza (solo documenti di parte)".

A tal proposito è da osservare che - in assenza di specifiche disposizioni normative in merito - la mancanza dei menzionati documenti ufficiali non poteva logicamente comportare, di per sé, il disposto dimezzamento dell'indennizzo, tenuto conto della presenza di documentazione, quale l'inventario, che seppure presentata dalla parte interessata, forniva in ogni caso precisi elementi di valutazione che potevano consentire i necessari accertamenti in sede istruttoria, da parte dell'Amministrazione. A maggior ragione, poi, tale carenza documentale non poteva considerarsi determinante in presenza del menzionato atto di notorietà che, come autorevolmente sottolineato dalla giurisprudenza, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della Pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi, come quello di cui si tratta (cfr. da ultimo: Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8 aprile 2002, n. 4995).

Da quanto sopra deriva, quindi, l'illegittimità del censurato dimezzamento dell'indennizzo in quanto privo di effettive giustificazioni al riguardo.

3. - Il secondo motivo riguarda la pretesa di interessi e rivalutazione monetaria per le somme relative all'indennizzo in questione.

In proposito, però, non può che confermarsi l'indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione secondo cui il credito relativo all'indennizzo decorre dalla data del provvedimento di liquidazione, il quale rende certo, liquido ed esigibile il credito medesimo, con conseguente esclusione del diritto ad interessi con riferimento a momenti anteriori; la rivalutazione monetaria, poi, non è ipotizzabile, trattandosi, nella specie, di debito (da parte dello Stato) di valuta e non di valore (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2079/01 del 29 ottobre 2002).

Conseguentemente, l'ulteriore riconoscimento, previsto dagli artt. 1218 e 1224 del Codice civile sarebbe spettato, in ipotesi, previa prova del danno e unicamente nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, successivamente al procedimento di liquidazione di quanto dovuto e, comunque, non per il periodo intercorrente tra l'avvenuta nazionalizzazione dei beni e l'emanazione del suddetto provvedimento.

Resta fermo, invece, che alle ricorrenti spettano, ai sensi degli articoli 1218 e 1224, primo comma, del codice civile, gli interessi legali a decorrere dalla domanda presentata in sede contenziosa, ossia dalla data di proposizione del ricorso straordinario in esame, per le maggiori somme successivamente riconosciute spettanti (cfr. Cons. Stato Sez. III, n. 1302/94 del 30 luglio 1996).

4. - Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti lamentano la mancata liquidazione dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento dell'attività zootecnica avviata in Etiopia.

Il motivo è fondato, dovendo trovare applicazione le norme di interpretazione autentica dettate in proposito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.

La determinazione dell'eventuale indennizzo resta, naturalmente, subordinata alla effettuazione di idonea istruttoria in merito da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei limiti indicati in motivazione.

Il Presidente
(Roberto Cortese)
 

L'estensore
(Pier Luigi Lodi)

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