CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 6 maggio 2003 n. 1401/2003 -
Pres. Catallozzi, Est. Lodi - Oggetto: Ministero della difesa. Quesito sui criteri di applicazione del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Riconoscimento della causa di servizio - Nuova disciplina prevista dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 10 del d.P.R. - Necessità - Sussiste anche per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del d.P.R. sulle quali non sia stato possibile acquisire la pronuncia, già richiesta, delle Commissioni mediche di seconda istanza, per il sopravvenire della nuova disciplina.
A seguito della entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (che ha dettato una nuova disciplina in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, infermità e lesioni), vanno sottoposti al vaglio del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 10 del d.P.R. stesso, i giudizi precedentemente espressi dalle Commissioni mediche di prima istanza, sui quali non sia stato possibile acquisire la pronuncia, già richiesta, delle Commissioni mediche di seconda istanza, per il sopravvenire della nuova disciplina (1).
--------------------------------------
(1) Nel testo del parere si rileva in proposito che, la disposizione transitoria di cui all'art. 18, comma 1, del citato d.P.R. n. 461 del 2001, per i procedimenti già avviati, fa salvi unicamente i "termini procedurali" indicati dalla normativa preesistente, non potendo evidentemente attribuirsi valore retroattivo alle nuove previsioni in proposito.
La citata norma transitoria riafferma, invece, anche per tali procedimenti, i principi relativi alla precisa ripartizione di competenze prevista dal regolamento, secondo cui la Commissione medica effettua soltanto "la diagnosi dell'infermità o lesione" (art. 6, comma 1), mentre al Comitato di verifica spetta il compito di accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l'infermità o lesione" (art. 11, comma 1).
Tali disposizioni, in assenza di specifiche limitazioni normative in proposito, debbono trovare applicazione anche nel caso in cui, prima della entrata in vigore del regolamento in parola, risulti completato un solo segmento procedimentale, con l'emissione del giudizio della Commissione medica di prima istanza, comprendente la valutazione della dipendenza da causa di servizio, e non sia più possibile interpellare la Commissione di seconda istanza, ormai priva di competenze in merito.
In queste ipotesi, per il regolare completamento della procedura, si rende comunque necessaria l'acquisizione del previsto parere del Comitato di verifica, il cui oggetto, per espressa statuizione della norma suindicata, riguarda proprio l'accertamento della causa di servizio della infermità o lesione lamentata dal dipendente.
Sulla nuova disciplina prevista dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, v. P. VIRGA, Non tutti i nodi sono stati sciolti dal nuovo decreto sull'equo indennizzo (osservazioni a margine del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461), in questa Rivista, n. 1-2002.
La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. SC/2003/439, in data 24 marzo 2003, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;
Premesso:
Espone il Ministero della difesa che, a seguito della emanazione del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha dettato una nuova disciplina in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, infermità e lesioni, ha espressamente sottolineato con circolare in data 21 gennaio 2002, che a partire dal giorno 22 gennaio 2002 - data di entrata in vigore di tale normativa - resta ormai esclusa la possibilità, per le Commissioni mediche ospedaliere, di esprimere giudizi sulla tempestività delle istanze e sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dai dipendenti.
Il Ministero ha anche provveduto ad impartire disposizioni per l'annullamento dei processi verbali delle Commissioni mediche di secondo grado le quali, in difformità dalla suddetta circolare, abbiano continuato, anche successivamente alla data del 22 gennaio 2002, a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione.
In proposito nella relazione si rammenta che, in base alla normativa previgente, al personale militare e a determinate categorie di dipendenti civili dello Stato era consentito, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 14 aprile 1928, n. 1024, ricorrere alla Commissione medica di seconda istanza, nel caso che l'interessato non accettasse il giudizio della Commissione medica di prima istanza. Ai sensi della stessa norma, poi, si doveva provvedere d'ufficio alla trasmissione della domanda alla Commissione di seconda istanza nel caso esistesse discordanza fra il giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera e gli organi che avevano proceduti all'istruttoria, nonché in tutti i casi di malattie mentali.
Ad avviso dell'Amministrazione tali disposizioni, soprattutto nell'ipotesi di trasmissione d'ufficio degli atti alla Commissione di seconda istanza, denotano il preciso intento del legislatore di tutelare maggiormente i soggetti interessati.
Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 461 del 2001 sorgerebbe, quindi, un problema di mantenimento della tutela, già garantita con la precedente legislazione, nell'ipotesi in cui, prima del 22 gennaio 2002, si fosse in attesa della pronuncia della Commissione medica di seconda istanza, non intervenuta entro tale termine.
Se si considerasse definitivo il giudizio precedentemente espresso dalla Commissione medica di prima istanza (intervenuto, in diversi casi, anche diversi anni prima) sarebbero, in effetti, deluse le aspettative di coloro che erano in attesa della pronuncia in proposito della Commissione di seconda istanza.
Se, invece, in tali ipotesi venisse attivata la nuova procedura e, di conseguenza, il processo verbale fosse trasmesso al Comitato di verifica per le cause di servizio attualmente competente, l'interessato sarebbe meglio garantito attraverso il concreto completamento della procedura.
Quest'ultima soluzione, secondo il Ministero, troverebbe conforto anche nelle previsioni delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 18 del ripetuto d.P.R. n. 461 del 2001.
Su tali questioni viene chiesto il parere del Consiglio di Stato.
Considerato:
Il Ministero della difesa, in relazione alla entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha ridisciplinato i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, chiede un chiarimento in ordine alla possibilità di sottoporre al vaglio del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art.10 della normativa citata, i giudizi precedentemente espressi dalla Commissioni mediche di prima istanza, sui quali non sia stato possibile acquisire la pronuncia, già richiesta, delle Commissioni mediche di seconda istanza, per il sopravvenire della nuova disciplina.
Ritiene la Sezione che la risposta non possa che essere positiva.
Deve rammentarsi che, in base alla disposizione transitoria di cui all'art. 18, comma 1, del citato d.P.R. n. 461 del 2001, "I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato."
In concreto, dunque, la norma transitoria, per i procedimenti già avviati, fa salvi unicamente i "termini procedurali" indicati dalla normativa preesistente, non potendo evidentemente attribuirsi valore retroattivo alle nuove previsioni in proposito. La norma riafferma, invece, anche per tali procedimenti, i principi relativi alla precisa ripartizione di competenze prevista dal regolamento, secondo cui la Commissione medica effettua soltanto "la diagnosi dell'infermità o lesione" (art. 6, comma 1), mentre al Comitato di verifica spetta il compito di accertare "la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l'infermità o lesione" (art. 11, comma 1).
Tali disposizioni, in assenza di specifiche limitazioni normative in proposito, debbono trovare applicazione anche nel caso particolare che è stato prospettato dal Ministero in cui, prima della entrata in vigore del regolamento in parola, risulti completato un solo segmento procedimentale, con l'emissione del giudizio della Commissione medica di prima istanza, comprendente la valutazione della dipendenza da causa di servizio, e non sia più possibile interpellare la Commissione di seconda istanza, ormai priva di competenze in merito.
In tale ipotesi, per il regolare completamento della procedura, si rende comunque necessaria l'acquisizione del previsto parere del Comitato di verifica, il cui oggetto, per espressa statuizione della norma suindicata, riguarda proprio l'accertamento della causa di servizio della infermità o lesione lamentata dal dipendente.
Né tale conclusione potrebbe essere posta in dubbio sulla base del principio della "unicità" dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, posto dall'art. 12 del ripetuto d.P.R. n. 461 del 2001, atteso che tale principio va correttamente inquadrato nell'ambito del nuovo criterio di validità del giudizio stesso anche per le successive eventuali richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Lo stesso principio non può in alcun modo infirmare l'attribuzione dell'esclusiva competenza in materia al Comitato di verifica, in quanto non hanno rilievo determinante, in senso contrario, le pronunce già intervenute al riguardo da parte di un organo, quale la Commissione medica ospedaliera, cui risulta ormai sottratta ogni possibilità di interloquire sull'argomento.
P.Q.M.
Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
L'estensore
(Pier Luigi Lodi)
Il Presidente
(Walter Catallozzi)
Il segretario
(Roberto Mustafà)