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CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV - Sentenza 14 gennaio 1999 n. 22 - Pres. DE ROBERTO, Est. SANTORO - Capochiani de Judicibus ed altri (Avv. Boccardi) c. Comune di Bitonto (Avv. Schettini) - (annulla T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 14 febbraio 1995 n. 80).

Edilizia residenziale pubblica - Localizzazione - Procedura espropriativa - Fissazione dei termini termini iniziali e finali della procedura espropriativa e dell'esecuzione dei lavori - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

Il provvedimento che localizzi, ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, l'esecuzione dei programmi di edilizia ivi previsti, deve contenere, pena l'illegittimità, l'indicazione dei termini iniziali e finali della procedura espropriativa e dell'esecuzione dei lavori (1).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 1995, n. 417.

DIRITTO: E' fondata la parte del secondo motivo d'appello, con cui si lamenta la mancata indicazione dei termini di cui all'art. 13 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 nella dichiarazione di pubblica utilità, derivante dall'approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

E' da premettere in punto di fatto che l'impugnato decreto sindacale d'esproprio del 19.6.1990, n. 96 non recava, neppure per relationem, l'indicazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dell'espropriazione e dei lavori.

Viceversa, il decreto sindacale d'occupazione temporanea e d'urgenza del 26 ottobre 1987, n. 83 recava soltanto il termine per completare la procedura per l'espropriazione degli immobili.

Ora, considerato che si versa in materia d'espropriazioni per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, va ricordato che il provvedimento che localizzi, ai sensi dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, l'esecuzione dei programmi di edilizia ivi previsti, deve contenere, pena l'illegittimità, l'indicazione dei termini iniziali e finali della procedura espropriativa e dell'esecuzione dei lavori (Cons. Stato Sez. IV, 5 giugno 1995, n. 417).

Inoltre, sempre in tale tipo di espropriazioni, il provvedimento di approvazione del piano di zona, secondo la disciplina della L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ha efficacia di atto dichiarativo della pubblica utilità, ed il termine entro il quale devono essere compiute le espropriazioni ed i lavori è quello legale di validità del piano stesso. Nonostante tale disciplina, che manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3, 41 e 42 Costituzione, trattandosi di scelte del legislatore che assolvono all'esigenza della concreta individuazione dei tempi del procedimento ablativo e che non implicano ingiustificate disparità di trattamento in danno degli espropriati, l'espropriazione non si sottrae alle disposizioni dell'art. 13, L. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'obbligo della fissazione dei termini di inizio e di compimento dell'espropriazione stessa e dei lavori.

Quanto alla fase anteriore al decreto d'esproprio, è noto che la fissazione dei termini di cui all'art. 13, L. 25 giugno 1865 n. 2359, è elemento essenziale per la validità dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera ed i termini stessi devono essere necessariamente ed esplicitare ente indicati anche quando discendono dalla legge. Tra l'altro, la loro mancanza nel decreto che inizia la procedura espropriativa (dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) non può essere sanata dall'indicazione contenuta in un atto diverso, quale il decreto d'occupazione d'urgenza. Del resto, l'indicazione dei termini d'inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni prescritta dall'art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, svolge una funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell'attualità dell'interesse pubblico che s'intende soddisfare, e della serietà ed effettività del relativo progetto.

I termini stessi devono, poi, essere indicati anche quando la pubblica utilità dell'opera derivi direttamente dalla legge. In questo caso essi devono essere fissati nel primo atto con il quale l'Amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo, atto che normalmente è da identificarsi in quello d'approvazione del progetto, ma che potrebbe anche essere il decreto d'occupazione d'urgenza (Cons. Stato IV sez. n. 234 del 31 marzo 1990).

Nella specie è mancata l'indicazione dei termini per l'inizio e per la ultimazione dei lavori e, conseguentemente, l'appello, entro tale limite, va accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g.(sez. IV) accoglie l'appello e per l'appello, in riforma della sentenza appellata, annulla il decreto di espropriazione n. 148 del 19 giugno 1990.

Spese compensate del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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