CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 9 aprile 1999 n. 594 - Pres. Catallozzi, Est. de Francisco - Colitti (Avv. Carella) c. Comune di Brindisi (Avv.ti Recca e Lamanna) e Regione Puglia (n.c.) - (annulla in parte T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 19 marzo 1993, n. 145).
Edilizia e urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Variante - Destinazione a verde agricolo - Per uno specifico lotto di terreno - Motivazione specifica - Necessità - Mancanza - Illegittimità.
E' illegittima una variante ad uno strumento urbanistico con la quale si destina a verde agricolo - senza alcuna specifica motivazione - un determinato lotto di terreno compreso tra altri edificati o edificabili, mutando la destinazione prevista dal precedente strumento urbanistico.
Invero, anche se - in linea generale - la modificazione in zona agricola della destinazione urbanistica di un'area non necessita di una specifica motivazione (1), tuttavia nel caso in cui sia approvata una una variante al P.R.G. che modifichi la situazione urbanistica preesistente con riguardo ad un ben specifico lotto di terreno, la scelta discrezionale della pubblica amministrazione deve dare conto delle ragioni della sua peculiarità con una motivazione specifica, che non sia solo quella generale relativa alla variazione dell'assetto urbanistico esistente, perseguita con lo strumento generale (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 1994, n. 992, id., Sez. IV, 14 maggio 1993, n. 531.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1989, n. 148.
DIRITTO: Il primo dei due motivi che l'atto di appello ripropone in questa sede tra quelli disattesi dal giudice di primo grado, è l'eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.
Dopo che in sede di adozione del P.RG. di Brindisi qui impugnato, la zona ove è sito il terreno della ricorrente (Ha. 2.31.43) era stata riclassificata "zona agricola" a "zona artigianale e piccole industrie", con deliberazione del Consiglio comunale n. 277 del 1.6.1981, la destinazione urbanistica del finitimo terreno di altro proprietario (R.D.B. SUD s.p.a.) è stata variata da "zona agricola" a "zona produttiva industriale": di modo che la definitiva approvazione del P.R.G., avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 10929 del 28.12.1988, ha reso agricolo il solo terreno di essa istante, sostanzialmente interposto tra quello industriale della ditta R.D.B. SUD s.p.a., del quale si è detto, ed altro lotto pure già edificato, tutti in fila su un medesimo lato della strada statale n. 16 Brindisi - Lecce.
In relazione a tale situazione dei luoghi, il motivo in
esame deduce una disparità di trattamento tra situazioni uguali da cui è derivato un
pregiudizio per la ricorrente.
Esso è infondato, poiché non è precluso all'Amministrazione destinare consapevolmente
un terreno a "zona agricola", anche se situato tra altri aventi diversa
destinazione, ed eventualmente già edificati o ancora edificabili.
Il secondo motivo di appello denunzia il vizio di
eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione delle regole di buona
amministrazione: nel predetto contesto fattuale, sarebbe stata necessaria una motivazione
specifica per mutare in "zona agricola" la destinazione del solo terreno della
ricorrente tra quelli contigui.
Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.
Se, in linea generale, la modificazione in "zona agricola" della destinazione urbanistica di un'area non necessita di una specifica motivazione (v. C.d.S., IV, 5.12.1994, n. 992, id., IV, 14.5.1993, n. 531), tuttavia nel caso di specie, dopo la variazione adottata con la deliberazione del Consiglio comunale 1° giugno 1981, n. 277, la modificazione della destinazione, introdotta in via definitiva nel 1988 con l'approvazione regionale del piano regolatore de quo, ha sostanzialmente interessato, nella zona in esame, il solo terreno della ricorrente, avente estensione di oltre 2 ha.
In tale contesto fattuele, la scelta discrezionale della pubblica amministrazione può anche essere legittima, ma deve a tal fine dare conto delle ragioni della sua peculiarità con una motivazione specifica, che non sia solo quella generale relativa alla variazione dell'assetto urbanistico esistente, perseguita con lo strumento generale (v., in termini, C.d.S., IV, 6.3.1989, n. 148).
Nel caso in esame, la p.a. doveva e deve dar conto, in primo luogo, di essere consapevole che, in concreto, un singolo lotto compreso tra altri edificati o edificabili viene destinato a "zona agricola"; ed in secondo luogo delle ragioni (certamente possibili: per es., la limitazione del complessivo indice di edificazione della zona) per cui voglia imprimere a quel singolo lotto la destinazione di "zona agricola," diversa da quella in essere secondo il precedente strumento urbanistico.
Poiché tanto non è stato considerato dal piano impugnato né dalla sottostante delibera consiliare n. 27711981 (che ha omesso ogni considerazione dei fondi finitimi a quello preso in esame, sia pure solo per esplicitare se la variazione dovesse o meno estendersi ad essi), tali atti vanno annullati in parte qua, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione riterrà di adottare nel rispetto dei surrichiamati principi.
In conclusione, l'appello va accolto in relazione al motivo da ultimo esaminato e, per l'effetto, vanno annullate le deliberazioni 1° giugno 1981 n. 277 del Consiglio comunale e 28 dicembre 1988, n. 10929 della Giunta Regionale, limitatamente alla parte in cui destinano a "zona agricola" le particelle catastali di terreno no. 264 e 266, di proprietà della ricorrente.
Si ravvisa, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, accoglie l'appello, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, in parziale riforma della pronunzia impugnata, annulla, negli stessi limiti, i provvedimenti ivi indicati.
Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.