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Giurisprudenza
n. 4-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 9 aprile 1999 n. 597 - Pres. Catallozzi, Est. Baccarini - Comune di S. Cipriano d'Aversa (Avv. Martino) c. Di Martino (Avv. Magri) ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. V, 14 giugno 1994, n. 241).

Comune e Provincia - Consiglio comunale - Delega dei poteri al Sindaco - Può riguardare solo gli atti meramente esecutivi - Piena delega di tutti gli atti - Illegittimità - Fattispecie in materia di espropriazione per p.u.

Atto amministrativo - Convalida - Presupposti - Consapevolezza del vizio che inficia l'atto - Necessità - Semplice appropriazione da parte dell'organo competente - Insufficienza.

Nell'ordinamento comunale non esiste una norma che preveda la delega di poteri dal Consiglio comunale al Sindaco, a meno che abbia ad oggetto atti meramente esecutivi. E' pertanto illegittima, per incompetenza, una delibera del Consiglio comunale con la quale si conferisce una piena delega al Sindaco a compiere tutti gli atti espropriativi (1). La delega, infatti, comporta una modifica all'ordine legislativo delle competenze: richiede, pertanto, una base di legge.

La convalida di un atto amministrativo viziato presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressa diretta ad eliminare il vizio. La convalida, in particolare, non può consistere in una semplice e formale appropriazione dell'atto da parte dell'organo competente, ma ad in un provvedimento che deve implicare la riconsiderazione degli interessi su cui il provvedimento da convalidare si fonda (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 1992, n. 982; id., 13 luglio 1973, n. 626; in senso contrario, ma senza una motivazione specifica sul punto, v. Sez. IV, 2 febbraio 1998, n. 147.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 ottobre 1977, n. 896.

 

 

DIRITTO: 1. Con il primo motivo il Comune appellante, che non contesta la competenza in se del consiglio comunale in materia di espropriazione, affermata dalla sentenza di primo grado, critica quest'ultima per non aver considerato che il provvedimento impugnato era stato emanato su delega del consiglio comunale, espressa con la deliberazione 13 gennaio 1981, n. 8, concernente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il motivo è infondato.

La determinazione dell'ambito oggettivo della delega al sindaco di cui alla predetta deliberazione consiliare di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, delega concernente "gli atti connessi e conseguenti", pone una questione interpretativa, in un quadro concettuale nel quale dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazione sono procedimenti autonomi.

Indipendentemente da essa, va rilevato che la delega comporta una modifica all'ordine legislativo delle competenze: richiede, pertanto, una base di legge.

Nell'ordinamento comunale, peraltro, una norma che preveda la delega di poteri dal consiglio comunale al sindaco non esiste, a meno che abbia ad oggetto atti meramente esecutivi: pertanto, tale delega (nella specie, delega piena in materia di espropriazione) è illegittima (cfr. Sez. V, 14 ottobre 1992, n. 982; 13 luglio 1973, n. 626; contraria, ma senza una motivazione specifica sul punto, Sez. IV, 2 febbraio 1998, n. 147).

L'eventuale delega piena ad espropriare da parte del consiglio comunale non valeva, pertanto, a escludere il vizio di incompetenza del provvedimento espropriativo emesso dal sindaco.

2. Con il secondo motivo il Comune appellante deduce che il vizio di incompetenza del provvedimento sindacale sarebbe sanato dalla deliberazione 30.12.1994, n. 34, con cui il consiglio comunale faceva propria la deliberazione della giunta municipale 23.3.1989, n. 72, recante autorizzazione al sindaco ad emettere il provvedimento espropriativo, nonché la relativa deliberazione giuntale 17.10.1994, n. 107, di chiarimenti al CO.RE.CO. Il motivo è infondato.

In primo luogo, nella deliberazione consiliare in questione, che dispone la mera presa d'atto dei provvedimenti giuntali, non ricorrono gli elementi costitutivi della convalida, invocata dall'appellante.

La convalida, infatti, presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressa diretta ad eliminare il vizio.

Secondo risalenti ma tuttora attuali acquisizioni giurisprudenziali, "la sanatoria dell'atto...è affidata non ad una semplice e formale appropriazione dell'atto da parte dell'organo competente ma ad un provvedimento di convalida che deve implicare riconsiderazione degli interessi su cui il provvedimento da convalidare si fonda" (Sez. IV, 25 ottobre 1977, n. 896).

Il provvedimento in esame, invece, consisteva in una mera presa d'atto - nemmeno del decreto sindacale di esproprio - ma delle delibere giuntali.

In secondo luogo, come già detto sub 1), le attribuzioni del consiglio comunale, non sono delegabili al sindaco.

Tale regola, com'è ovvio, vale non soltanto in caso di delega diretta, ma anche di convalida di una delega emessa dalla giunta municipale, allora incompetente.

Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della parte costituita, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'appello;

2) condanna il Comune di San Cipriano d'Aversa a rimborsare a Di Martino Angelantonio le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessive lire 6.000.000 (sei milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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