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Giurisprudenza
n. 4-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 aprile 1999 n. 611 - Pres. Catallozzi, Est. Lamberti - Ministero dei lavori pubblici e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari (Avv.ra  Stato) c.   IMER Service s.r.l. (Avv.  Notarnicola) e Ditta Vincenzo Guarino (n.c.)- (conferma TAR Puglia-Lecce, 18 giugno 1998, n. 711).

Contratti della P.A. - Bando e lettera d'invito - Clausola che impone alle società commerciali la produzione del certificato della cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della società - Illegittimità ex art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

E' illegittima la clausola contenuta in una lettera d'invito che impone a carico delle società commerciali di produrre sin dal momento dell'ammissione alla gara il certificato della cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale in aggiunta alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'inesistenza nei confronti della società medesima di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, dichiarazione temporaneamente sostitutiva del certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, istituito ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

La necessità dell'anzidetto certificato della cancelleria fallimentare anche nel momento di ammissione alla gara, quando la società abbia inteso avvalersi della dichiarazione sostitutiva è, infatti, difforme dalla previsione dell'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che abilita appunto le società commerciali a presentare la dichiarazione in parola ai fini della partecipazione, e a rinviare la produzione del certificato stesso al momento della stipulazione del contratto.

 

 

DIRITTO: L'appello è infondato.

La Sezione di Lecce ha correttamente evidenziato la diversa pregnanza degli obblighi dei partecipanti alle gare per appalti di lavori pubblici a seconda che rivestano la posizione di partecipante ovvero quella di aggiudicatario, nei cui soli confronti si configura l'onere di dare prova dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal bando per rivestire la qualità di contraente con la pubblica amministrazione.

Ha, conseguentemente, ritenuto illegittima la previsione-contenuta nella impugnata lettera d'invito - a carico delle società commerciali di produrre sin dal momento dell'ammissione alla gara il certificato della cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale in aggiunta alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale risulti l'inesistenza nei confronti della società medesima di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, dichiarazione temporaneamente sostitutiva del certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, istituito ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

La necessità dell'anzidetto certificato della cancelleria fallimentare anche nel momento di ammissione alla gara, quando la società abbia inteso avvalersi della dichiarazione sostitutiva è, infatti, difforme dalla previsione dell'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che abilita appunto le società commerciali a presentare la dichiarazione in parola ai fini della partecipazione, e rinviare la produzione del certificato stesso al momento della stipulazione del contratto.

Ancorché la cennata modifica sia anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è ineccepibile la conclusione cui è pervenuti primo giudice.

Il medesimo decreto, infatti, si è limitato a prevedere il rilascio dell'attestazione relativa all'inesistenza dello stato di fallimento o di procedure concorsuali in genere nell'ultimo quinquennio da parte della Camera di commercio della provincia in cui ha sede l'impresa partecipante alla gara in luogo della Cancelleria della Sezione fallimentare del locale tribunale: non ha, però, inciso sulla natura della certificazione e, conseguentemente, sulla possibilità di sostituirla con la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'innovazione introdotta dall'art. 7 L. n. 93/1998, del resto, è stata recepita anche dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, che all'art. 9 rinvia in toto alla disciplina della L. 10 febbraio 1962, n. 57, per quanto attiene alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

L'Amministrazione dello Stato sottolinea nell'appello che la necessità del certificato della cancelleria della Sezione fallimentare è giustificata dall'esigenza di far conoscere all'amministrazione l'esistenza di domande di fallimento pendenti presso la cancelleria medesima, domande di cui la impresa partecipante può non avere conoscenza prima della loro definizione.

L'argomento non vale a giustificare la richiesta contenuta nella lettera d'invito poichè, in base ad una valutazione operata dal legislatore, la dichiarazione sostitutiva del certificato della cancelleria è sufficiente, al momento della partecipazione alla gara, a porre l'amministrazione in grado di apprezzare convenientemente l'affidabilità dell'impresa.

L'appello deve, pertanto, essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, senza che occorra esaminare l'eccezione di sopravvenuto difetto d'interesse a coltivare il gravame, sollevata dalla società Imer Service sotto il profilo dell'ormai avvenuta costituzione del vincolo contrattuale.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del grado di giudizio.

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