CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 20 aprile 1999 n. 672 - Pres. Pezzana, Est. D'Agostino - Stacchiotti Impianti s.r.l. (Avv.ti Biagetti, Cignitti e Napolitano) c. Provincia Autonoma di Bolzano (n.c.) e Mariani Servizi s.r.l. (Avv.ti Giovannini e Manzi) e Bortolami Costruzioni s.r.l. (n.c.) - (conferma T.R.G.A. - Sez. Autonoma per la Provincia di Bolzano - n. 68/97).
Contratti della P.A. - Bando - Applicazione - Criteri - Interpretazione che consente di individuare l'offerta economica più vantaggiosa - Necessità.
Contratti della P.A. - Offerta - Offerta per prezzi unitari - Indicazione erronea del prezzo complessivo - Correzione ex art. 5 L. 2 febbraio 1973, n. 14 - Applicabilità anche nei confronti delle offerte diverse da quella rimasta aggiudicataria - Possibilità - Ragioni.
La p.a., per rendere conforme l'azione amministrativa ai principi di ragionevolezza e buon andamento, deve applicare tutti gli strumenti idonei al conseguimento dell'interesse pubblico; in questo senso, in sede di gare per l'affidamento di opere pubbliche, deve ritenersi prevalente un metodo operativo che consenta alla p.a. il risultato migliore e cioè l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Anche se i commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono univoci nello stabilire che la correzione dei prodotti e delle somme avvenga nei confronti del concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso, tuttavia non si oppongono ragioni ostative a che si proceda alla rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle imprese diverse dall'aggiudicataria, che si ripercuotono sul risultato finale (1).
Infatti, solo attraverso una corretta individuazione dei valori reali di ogni offerta si possono esattamente determinare sia l'offerta anomala sia quella economicamente più vantaggiosa, che in caso contrario sarebbe solo apparente (2).
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(1) Cons. Stato. Sez. IV, 18 marzo 1997, n. 262; Sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1263.
(2) T.A.R. Sardegna, 7 gennaio 1998, n. 4; T.A.R. Emilia-Parma, 16 gennaio 1997, n. 27
DIRITTO: L'appello è in parte infondato è in parte inammissibile.
La sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano n. 68 del 1997 ha accolto i gravami interposti dalla Mariani Servizi s.r.l., in qualità di capogruppo associato con la RIS s.p.a., affermando l'illegittimità dell'esclusione della medesima dalla gara di appalto per la costruzione del centro scolastico di lingua tedesca di Brunico.
La pronuncia di prime cure ha constatato che l'offerta presentata dalla ricorrente, se computata come somma effettiva dei prezzi unitari, non violava la soglia di anomalia prevista in bando, pur avendo l'interessata indicato una cifra globale erronea per difetto di Lire 13.622.000=.
Praticando, cioè, la somma unitari, l'offerta della Mariani Servizi s.r.l. rimaneva al di qua della soglia di anomalia predeterminata e si presentava come quella economicamente più vantaggiosa ai sensi per gli effetti dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
Da queste due acclarate circostanze, il Tribunale, anche sulla scorta di quanto prescrive l'art. 12 c.5 e 8 della legge provinciale n. 20 del 1993, ha tratto la conseguenza che la rettifica dell'errore materiale fosse pienamente legittima e coerente ai principi di autotutela e all'interesse pubblico dell'amministrazione, individuato nell'acquisizione di contratto al prezzo più vantaggioso (in quel caso più basso) per l'Amministrazione.
Infine, la sentenza dei Giudici altoatesini ha precisato come il connesso ricorso proposto dalla Stacchiotti Impianti s.r.l. fosse improcedibile, in relazione alla riammissione in gara della società Mariano Servizi e della più favorevole collocazione di quest'ultima nella graduatoria.
L'odierna appellante ha svolto due ordini di censure.
In primo di concentra sull'interpretazione dell'art. 5 della citata legge n. 14/1973 e assume che il potere di rettifica opera solo nei confronti del vincitore della gara e non sarebbe estensibile agli altri partecipanti.
La seconda serie di censure si appunta sulla circostanza che, successivamente all'esito dei ricorsi di primo grado, una delle componenti il raggruppamento di impresa (precisamente la s.p.a. RIS) è stata posta in liquidazione e che, ciononostante, l'Amministrazione Provinciale ha provveduto all'aggiudicazione nei confronti dell'odierna controinteressata. Aggiunge l'appellante di avere, in proposito, proposto nuovo ricorso avanti al T.G.A., tuttora pendente.
E' evidente, pertanto, che la cognizione di questo secondo ordine di censure non può essere affrontata dal Giudice d'Appello, pena la violazione del principio del doppio grado di giudizio amministrativo ex art. 125 c. 2 Cost..
La relativa contestazione è rimessa, infatti, alle decisioni del giudice naturale, correttamente individuato dalla stessa appellante nel T.G.A. adito.
Le censure, in parte qua, sono pertanto inammissibili.
Resta all'esame della Sezione la questione relativa alla legittimità o meno del potere di rettifica nei confronti di offerte escluse nelle licitazioni private effettuate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lettera e) e 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
L'appellante sorregge il proprio impianto difensivo sul contenuto dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 suindicato. Le disposizioni invocate sono, in effetti, univoche nello stabilire che la correzione dei prodotti e delle somme avvenga nei confronti del concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso.
Tuttavia, l'apparente mono-direzionalità della fattispecie va contemperata con i principi costituzionali che presidiano l'azione amministrativa nell'ambito della specifica procedura e evidenza pubblica e con la ratio del metodo dell'offerta di prezzi unitari.
Relativamente alla necessaria conformazione dell'azione amministrativa con i principi di ragionevolezza e buon andamento, è evidente come la p.a. debba impegnarsi a applicare tutti gli strumenti idonei al conseguimento dell'interesse pubblico. In questo senso deve ritenersi prevalente un metodo operativo che consenta alla p.a. il risultato migliore, cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le norme sull'esclusione delle offerte anomale, la predeterminazione delle anomale, le norme comunitari sul controllo in concreto delle offerte anomale ecc. sono dettate al fine di fare giudicare alla P.A. l'offerta più conveniente sono tutti i punti di vista; ed in considerazione di tale ratio debbono essere interpretate.
Se tale metodo è sicuramente imposto per il concorrente che abbia presentato l'offerta apparentemente più vantaggiosa, ciò non esclude che eguali operazioni non possano essere effettuate nei confronti di tutte le offerte presentate, quando possa in concreto conseguirsi un risultato ancora migliore per la pubblica amministrazione.
Peraltro, l'art. 5 c. 6, 7 e 8 L. n. 14 del 1973 ha come obiettivo di eliminare, mantenendo fermi i prezzi unitari, ogni dubbio sulla circostanza che l'offerta, complessivamente considerata e computata, presenti effettivamente i requisiti richiesti. Al riguardo, le modalità con cui si svolge la verifica sono tali da indicare con chiarezza la finalità di impedire che il calcolo erroneo sui prezzi unitari si risolva a danno dell'amministrazione. In questo senso, le norme cui si riferisce l'appellante sono neutrali per la decisione della vertenza, attenendo al fine di conseguire in concreto l'offerta più vantaggiosa e di fissare in modo inconfutabile e definitivo il prezzo dell'appalto.
La conclusione raggiunta con l'interpretazione teleologica trova conferma in quella dell'istituto in esame. Il metodo disciplinato dall'art. 5 della legge n. 14 del 1973 è, infatti, fondato sull'esigenza di conseguire il miglior contratto possibile per l'amministrazione alla stregua di un elemento assolutamente certo: i prezzi unitari, cioè elementi numerici certi e incontrovertibili da applicare alle voci delle varie categorie di lavoro e ai quantitativi necessari per eseguire il contratto.
Ora, l'elemento numerico fisso costituisce la garanzia di ricostruibilità secondo operazioni aritmetiche del risultato economico complessivo. Tuttavia non quest'ultimo, ma le singole componenti vengono assunte a criterio di selezione.
Ne consegue che non si oppongono ragioni ostative a che si proceda alla rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle imprese diverse dall'aggiudicataria, che si ripercuotono sul risultato finale (C.d.S., IV, 18 marzo 1997, n. 262; Sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1263).
Infatti, solo attraverso una corretta individuazione dei valori reali di ogni offerta si possono esattamente determinare sia l'offerta anomala sia quella economicamente più vantaggiosa, che in caso contrario sarebbe solo apparente (TAR Sardegna, 7 gennaio 1998, n. 4; TAR Emilia, Sezione staccata di Parma, 16 gennaio 1997, n. 27).
L'appello va conseguentemente respinto.
Si compensano le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.